F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 13/TFN-SVE del 28 novembre 2017 (motivazioni) relativa alC.U. n. 10/TFN-SVE del 30 Ottobre 2017 (dispositivo) – RICORSO N°. 10 EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A CGS, DELLA SOCIETÀ ASD TRASTEVERE CALCIO CONTRO LA SOCIETÀ ACD NARDÒ CALCIO PER IL RISARCIMENTO DANNI PER FATTI DI CUI ALL’ART. 14 CGS, IN OCCASIONE DELLA GARA VALEVOLE QUALE SEMIFINALE PLAY-OFF CAMPIONATO DI SERIE D ASD TRASTEVERE CALCIO – ACD NARDÒ CALCIO DEL 14.5.2017.
RICORSO N°. 10 EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A CGS, DELLA SOCIETÀ ASD TRASTEVERE CALCIO CONTRO LA SOCIETÀ ACD NARDÒ CALCIO PER IL RISARCIMENTO DANNI PER FATTI DI CUI ALL’ART. 14 CGS, IN OCCASIONE DELLA GARA VALEVOLE QUALE SEMIFINALE PLAY-OFF CAMPIONATO DI SERIE D ASD TRASTEVERE CALCIO – ACD NARDÒ CALCIO DEL 14.5.2017.
Con reclamo del 27 luglio 2017, la ASD Trastevere Calcio adiva questo Tribunale ai sensi del combinato disposto degli artt. 30, comma 28, lett. a) C.G.S. e 14, comma 1, C.G.S. al fine di chiedere la condanna della ACD Nardò Calcio al risarcimento dei danni inferti dai sostenitori della medesima ACD Nardò Calcio all’impianto della società reclamante, il Trastevere Stadium, in occasione della gara valevole quale semifinale Play Off del Campionato di serie D Trastevere – Nardò disputata in data 14 maggio 2017.
Affermava la reclamante che, durante la gara ed in particolare nel corso dell’intervallo, la tifoseria della ACD Nardò Calcio avrebbe posto in essere gravi episodi di vandalismo all’interno del settore dello stadio destinato alla tifoseria ospite provocando danni, in particolar modo, alla struttura dei servizi igienici ed al cancello posto quale divisione tra le due tifoserie.
A sostegno della propria richiesta, la ASD Trastevere Calcio allegava, oltre a copia del C.U.n. 141 del Giudice Sportivo del 15 maggio 2017, documentazione fotografica, copia della consulenza tecnica di parte dell’Ing. Giorgio Onori con relativa fattura quietanzata per un importo di euro 634,40, iva compresa, nonché copia della fattura quietanzata della ditta S.I.I.E.E. Srl relativa all’esecuzione dei lavori di riparazione del Trastevere Stadium dopo gli eventi del 14 maggio 2017, per un importo di euro 6.600,00, iva compresa.
La reclamante concludeva, pertanto, per la condanna della ACD Nardò Calcio al risarcimento dei danni subiti dalla reclamante, quantificati in euro 7.234,00, iva compresa, di cui euro 6.600,00, iva compresa, a titolo di risarcimento dei danni cagionati all’impianto Trastevere Stadium ed euro 634,40, iva compresa, quale rimborso delle spese sostenute dalla medesima ASD Trastevere Calcio per la realizzazione di una consulenza tecnica di parte avente per oggetto la valutazione dei danni subiti.
Ritualmente notiziata del reclamo, la ACD Nardò Calcio resisteva alla domanda eccependo, in primo luogo, la mancata prova dei danni lamentati dalla ASD Trastevere Calcio nonché il mancato accertamento degli stessi in contradditorio tra le parti, in quanto la ACD Nardò Calcio non sarebbe mai stata invitata a partecipare ad eventuali sopralluoghi finalizzati all’accertamento dei danni.
In secondo luogo, contestava il quantum dei danni lamentati dalla società reclamante, in quanto ritenuti dalla ACD Nardò Calcio inverosimili nel loro ammontare.
La vertenza veniva discussa e decisa all’udienza del 30 ottobre 2017.
Il reclamo proposto dalla ASD Trastevere Calcio è fondato e deve pertanto essere accolto. Preliminarmente è necessario rilevare l'infondatezza della eccezioni di inammissibilità del reclamo per asserita violazione del contraddittorio, in quanto la ACD Nardò Calcio non sarebbe mai stata invitata a partecipare ad eventuali sopralluoghi finalizzati all’accertamento dei danni.
A prescindere dalla considerazione che nessuna norma pone un siffatto obbligo, è principio generale che il rispetto del principio del contraddittorio è garantito dalla oggettiva conoscibilità dei documenti indicati nell'atto introduttivo ed allo stesso allegati, conoscibilità che si realizza con il deposito del reclamo presso gli uffici dell'Organo giudicante.
Il che è regolarmente avvenuto nel caso di specie.
Ciò premesso, dall'esame del C.U. C.U. n. 141 del Giudice Sportivo del 15 maggio 2017, recante i provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo, oltre che della ulteriore documentazione acquisita agli atti, risultano pienamente provati sia la responsabilità della ACD Nardò Calcio sia gli stessi danni posti a base della pretesa risarcitoria.
È difatti incontestato che i sostenitori della ACD Nardò Calcio, durante la gara ed in particolare nel corso dell’intervallo, hanno posto in essere gravi episodi di vandalismo all’interno del settore dello stadio destinato alla tifoseria ospite, in particolare alla struttura dei servizi igienici ed al cancello posto quale divisione tra le due tifoserie.
L'ammontare di tali danni risulta infine ampiamente provato dalla copia prodotta della fattura quietanzata della ditta S.I.I.E.E. Srl relativa all’esecuzione dei lavori di riparazione, oltre che dalla consulenza tecnica di parte dell’Ing. Giorgio Onori, il cui costo, però, non può essere addebitato alla ACD Nardò Calcio, in quanto non necessaria né conseguenza diretta dei danni cagionati dai tifosi di quest’ultima.
Ciò premesso.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
accoglie il ricorso presentato dalla ASD Trastevere Calcio e, per l’effetto, condanna la Società ACD Nardò Calcio al pagamento della somma di € 6.600,00 (Euro seimilaseicento/00). Ordina restituirsi la tassa.
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