F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 15/TFN-SVE del 18 Dicembre 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 12/TFN-SVE del 14 Novembre 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 12 DELLA SOCIETÀ FIDENTINA ASD CONTRO LA SOCIETÀ CROCIATI NOCETO SRL SSD CURATELA FALLIMENTARE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 20 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CATTANI RICCARDO), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E del 12.7.2017.

RECLAMO N°. 12 DELLA SOCIETÀ FIDENTINA ASD CONTRO LA SOCIETÀ CROCIATI NOCETO SRL SSD  CURATELA FALLIMENTARE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 20 –  PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CATTANI RICCARDO), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E del  12.7.2017.

Con reclamo del 28.07.2017, la Società Fidentina ASD ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul C.U. n. 1/E del 12.07.2017, e comunicata in data 24.07.2017, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento, in favore della Crociati Noceto Srl SSD Curatela Fallimentare, degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione relativi al calciatore Riccardo Cattani, e pari ad € 2.032,50, di cui € 1.626,00 a titolo di premio, ed € 406,50 a titolo di penale.

La Società Fidentina ASD, nel suo atto di gravame, preliminarmente eccepiva il difetto di giurisdizione degli organi di giustizia federale, all’esito del provvedimento del Presidente Federale del 14.09.2016, con cui veniva disposta la revoca dell’affiliazione alla Società fallita Crociati Noceto Srl SSD.

Subordinatamente, nel merito, la Fidentina ASD eccepiva in ogni caso il difetto di legittimazione attiva della Curatela Fallimentare, sempre in virtù della richiamata revoca alla  affiliazione  della Società fallita, nonché la violazione dell’art. 96 NOIF per non aver la stessa mai ricevuto la notifica del ricorso di primo grado.

La Curatela Fallimentare resistente non presentava le controdeduzioni e la vertenza veniva decisa nella riunione del 14 novembre 2017.

L'appello è fondato e deve essere accolto.

La Società Fidentina ASD ha infatti prodotto in atti il già menzionato provvedimento del 14.09.2016, con cui il Presidente Federale ha revocato l’affiliazione della Società Crociati Noceto Srl SSD, dichiarata fallita dal Tribunale di Parma in data 08.09.2016.

Pertanto, non v’è dubbio come, già alla data di proposizione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (10.05.2017), la Curatela odierna resistente avesse perso da alcuni mesi qualsivoglia legittimazione ad agire e/o a contraddire dinanzi agli organi di giustizia sportiva della F.I.G.C.

Alla luce di ciò, si deve provvedere all’annullamento della decisione della Commissione Premi, in quanto quest’ultima avrebbe dovuto già all’epoca dichiarare l'improcedibilità della domanda.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

accoglie il reclamo presentato dalla Società Fidentina ASD e, per l’effetto, annulla l’impugnata decisione della  Commissione  Premi. Ordina restituirsi la tassa.

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