F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 15/TFN-SVE del 18 Dicembre 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 12/TFN-SVE del 14 Novembre 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 21 DELLA SOCIETÀ AC TEAM CARIGNANO 2003 CONTRO LA SOCIETÀ CROCIATI NOCETO SRL SSD CURATELA FALLIMENTARE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 40 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FOLLI SEBASTIANO), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E del 12.7.2017.

 

RECLAMO N°. 21 DELLA SOCIETÀ AC TEAM CARIGNANO 2003 CONTRO LA SOCIETÀ CROCIATI  NOCETO SRL SSD CURATELA FALLIMENTARE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI  (RIC. N. 40 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FOLLI SEBASTIANO), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E del 12.7.2017.

Con reclamo del 28.07.2017, la Società AC Team Carignano 2003 ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul C.U. n. 1/E del 12.07.2017, e comunicata in data 25.07.2017, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento, in favore della Crociati Noceto Srl SSD Curatela Fallimentare, degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione relativi al calciatore Sebastiano Folli, e pari ad € 496,80, di cui € 432,00 a titolo di premio, ed € 64,80 a titolo di penale.

La Società AC Team Carignano 2003, nel suo atto di gravame, preliminarmente eccepiva il difetto di giurisdizione degli organi di giustizia federale, all’esito del provvedimento del Presidente Federale del 14.09.2016, con cui veniva disposta la revoca dell’affiliazione alla Società fallita Crociati Noceto Srl SSD.

Subordinatamente, nel merito, la AC Team Carignano 2003 eccepiva in ogni caso il difetto di legittimazione attiva della Curatela Fallimentare, sempre in virtù della richiamata revoca alla affiliazione della Società fallita.

La Curatela Fallimentare resistente non presentava le controdeduzioni e la vertenza veniva decisa nella riunione del 14 novembre 2017.

L'appello è fondato e deve essere accolto.

La Società AC Team Carignano 2003 ha infatti prodotto in atti il già menzionato provvedimento del 14.09.2016, con cui il Presidente Federale ha revocato l’affiliazione della Società Crociati Noceto Srl SSD, dichiarata fallita dal Tribunale di Parma in data 08.09.2016.

Pertanto, non v’è dubbio come, già alla data di proposizione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (10.05.2017), la Curatela odierna resistente avesse già perso da alcuni mesi qualsivoglia legittimazione ad agire e/o a contraddire dinanzi agli organi di giustizia sportiva della F.I.G.C.

Alla luce di ciò, si deve provvedere all’annullamento della decisione della Commissione Premi, in quanto quest’ultima avrebbe dovuto già all’epoca dichiarare l'improcedibilità della domanda.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

accoglie il reclamo presentato dalla Società AC Team Carignano 2003 e, per l’effetto, annulla l’impugnata decisione della Commissione Premi. Ordina restituirsi la tassa.

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