F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 15/TFN-SVE del 18 Dicembre 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 12/TFN-SVE del 14 Novembre 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 23 DELLA SOCIETÀ ACD TRASIMENO CONTRO LA SOCIETÀ UNIONE POL. POLIZIANA ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 79 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE TESTI CARLO ANDREA), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E del 12.7.2017.
RECLAMO N°. 23 DELLA SOCIETÀ ACD TRASIMENO CONTRO LA SOCIETÀ UNIONE POL. POLIZIANA ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 79 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE TESTI CARLO ANDREA), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E del 12.7.2017.
Con atto 28 luglio 2017, la ACD Trasimeno ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Premi, emessa in data 12.07.2017, con la quale è stata accolta la richiesta di pagamento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF richiesto dalla Società Unione Pol. Poliziana ASD, in seguito al tesseramento da parte della reclamante del calciatore Carlo Andrea Testi.
Assume la ACD Trasimeno che nella stagione sportiva 2016/2017 essa reclamante avrebbe avuto il calciatore Carlo Andrea Testi solo in prestito dalla Società Pol. Pietraia ASD rimasta titolare del relativo tesseramento e che pertanto nulla sarebbe dovuto alla Unione Pol. Poliziana ASD a titolo di premio di preparazione.
Rappresenta, altresì, la ACD Trasimeno che sia nella stagione 2013/2014 che nella stagione 2014/2015, il calciatore si sarebbe allenato, su richiesta della Unione Pol. Poliziana ASD, con la medesima ACD Trasimeno, in quanto l’Unione Pol. Poliziana sarebbe stata impossibilitata a sopportare gli oneri dei trasferimenti del calciatore nella propria sede di allenamenti.
Conclude, pertanto, la ACD Trasimeno con la richiesta di annullamento della decisione impugnata. LA Società controparte, ritualmente notiziata del ricorso, non ha inviato controdeduzioni. Il reclamo è stato quindi discusso e deciso alla riunione del 14 novembre 2017. Il reclamo deve essere respinto in quanto infondato.
Risulta in atti, ed è confermato dalla stessa reclamante, che nella stagione sportiva 2016/2017, subito dopo il primo tesseramento pluriennale del calciatore Carlo Andrea Testi da parte della Pol. Pietraia ASD, avvenuto in data 10 agosto 2016, lo stesso è stato trasferito in prestito alla ACD Trasimeno in data 24 agosto 2016, ove è rimasto per tutta la stagione sportiva.
La Commissione Premi ha pertanto correttamente applicato il comma 2 dell’art. 96 NOIF, secondo il quale “qualora, a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore venga tesserato per altra Società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale ultima Società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l’importo dovuto dalla precedente Società”.
E’ noto che la suddetta norma è stata introdotta dal legislatore federale proprio per evitare gli elusivi aggiramenti all’istituto del premio di preparazione attraverso il meccanismo di tesseramenti meramente formali con Società di categorie inferiori.
Tanto premesso.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
respinge il reclamo presentato dalla Società ACD Trasimeno e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi. Ordina incamerarsi la tassa.
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