F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 16/TFN-SVE del 12 Gennaio 2018 (motivazioni) relativa al C.U. n. 14/TFN-SVE del 27 Novembre 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 27 DELLA SOCIETÀ ASD LOANESI S. FRANCESCO CONTRO LA SOCIETÀ GENOA C. & F.C. Spa AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 65 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE OXHALLARI ARDIT), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 12.7.2017.

RECLAMO N°. 27 DELLA SOCIETÀ ASD LOANESI S. FRANCESCO CONTRO LA SOCIETÀ GENOA C. &  F.C. Spa AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 65 – PREMIO DI  PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE OXHALLARI ARDIT), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 12.7.2017.

Con reclamo notificato in data 03.08.2017, la Società ASD Loanesi S. Francesco ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul C.U. n. 1/E del 12.07.2017, e comunicata in data 26.07.2014, con la quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso dalla stessa promosso nei confronti della Società Genoa C. & F.C. Spa per il mancato pagamento del premio di preparazione dovuto e relativo al tesseramento del calciatore Oxhallari Ardit nella stagione sportiva 2014/15.

La Società reclamante, nel suo atto di gravame, eccepiva l’interruzione del decorso del termine prescrizionale all’esito dell’intervenuto pagamento, in data 06.10.2015, da parte del Genoa C. &

F.C. Spa, dell’acconto sul premio di preparazione in questione per € 3.000,00 più IVA.

La parte resistente presentava le controdeduzioni nelle quali sosteneva al contrario che il diritto al pagamento del premio fosse ormai prescritto al termine della stagione sportiva successiva al tesseramento del calciatore (30.06.2016).

Il reclamo è inammissibile, in quanto tardivo.

Infatti, ai sensi dell'art. 30, comma 33, del Codice di Giustizia Sportiva, il gravame deve essere proposto entro il termine perentorio di sette giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata.

Nel caso di specie, il reclamo avrebbe dovuto proporsi entro e non oltre il termine del 02.08.2017, posto che la decisione impugnata era stata ricevuta dall'odierna appellante il 26.07.2017. Come si è detto, invece, il reclamo della ASD Loanesi S. Francesco è stato inoltrato solo in data 03.08.2017, a termine decorso, anche se di un solo giorno.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società ASD Loanesi S. Francesco e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi. Ordina incamerarsi la tassa.

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