F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 16/TFN-SVE del 12 Gennaio 2018 (motivazioni) relativa al C.U. n. 14/TFN-SVE del 27 Novembre 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 31 DELLA SOCIETÀ SSD VIAREGGIO 2014 ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE BRUZZI ELIA, PUBBLICATA NEL C.U. 99/CAE-LND DEL 26.9.2017.

RECLAMO N°. 31 DELLA SOCIETÀ SSD VIAREGGIO 2014 ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA  COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL  CALCIATORE BRUZZI ELIA, PUBBLICATA NEL C.U. 99/CAE-LND DEL 26.9.2017.

Con atto 2 ottobre 2017, la SSD Viareggio 2014 a rl ha adito questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici, emessa il 26 settembre 2017 e comunicata in pari data, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Elia Bruzzi, del complessivo importo di euro 2.100,00, a titolo di residuo saldo dovuto per l’accordo economico sottoscritto inter partes per la stagione sportiva 2016/2017.

La reclamante eccepisce, come già dedotto innanzi alla CAE, che nulla sarebbe dovuto al calciatore in quanto lo stesso nel corso degli ultimi mesi di durata dell’accordo avrebbe spesso accusato infortuni non meglio certificati dimostrando mancanza di impegno e venendo così meno agli obblighi contrattuali assunti nei confronti della Società.

Chiede quindi, la SSD Viareggio 2014 a rl, la riforma della decisione della CAE con il rigetto della richiesta avanzata dal calciatore Bruzzi nei suoi confronti.

Il calciatore Bruzzi, ritualmente notiziato del ricorso, non ha inviato controdeduzioni e la vertenza è stata quindi decisa nella riunione del 27 novembre 2017.

Il reclamo deve essere rigettato.

Le doglianze della SSD Viareggio 2014 a rl, non possono inficiare la impugnata decisione della CAE perché del tutto generiche e prive di qualsiasi riscontro.

Non vengono infatti specificati, né in alcun modo documentati, quali sarebbero stati i contegni censurabili posti in essere dal calciatore.

In ogni caso, le deduzioni difensive della reclamante Società sono a dir poco intempestive in quanto gli asseriti inadempimenti del calciatore Bruzzi, dovevano essere formalmente allo stesso contestati all’epoca dei presunti fatti anche con le conseguenze previste dalle NOIF sul vincolo di tesseramento.

É invece pacifico che le censure al calciatore sono state mosse solo dopo che lo stesso ha formalizzato la propria richiesta di pagamento somme innanzi alla CAE la cui decisione, in questa sede reclamata, risulta essere stata quindi assunta correttamente.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società SSD Viareggio 2014 arl e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAE – LND. Ordina incamerarsi la tassa.

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