F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 16/TFN-SVE del 12 Gennaio 2018 (motivazioni) relativa al C.U. n. 14/TFN-SVE del 27 Novembre 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 32 DELLA SOCIETÀ SSD VIAREGGIO 2014 ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE VILLAGATTI MARCO, PUBBLICATA NEL C.U. 99/CAE-LND DEL 26.9.2017.

 

RECLAMO N°. 32 DELLA SOCIETÀ SSD VIAREGGIO 2014 ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA  COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL  CALCIATORE VILLAGATTI MARCO, PUBBLICATA NEL C.U. 99/CAE-LND DEL 26.9.2017.

Con ricorso del 2 ottobre 2017 la SSD Viareggio 2014 a rl ha adito questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche per impugnare la decisione della Commissione Accordi Economici con prot. n. 200/CAE/2016-17 del 26 settembre 2017, con la quale è stata condannata al pagamento, in favore del calciatore Villagatti Marco, del complessivo importo di € 8.021,96 a titolo di saldo del compenso annuo previsto nell’accordo economico sottoscritto inter partes per la stagione sportiva 2016/2017.

Lamenta la Società SSD Viareggio 2014 a rl, quale unico motivo di gravame, l’inadempimento del calciatore poiché, negli ultimi mesi dell’accordo economico, avrebbe ha accusato infortuni non ben certificati tanto da tenere una condotta non aderente ai proprio obblighi contrattuali.

Il calciatore Villagatti Marco, ritualmente notiziato del ricorso, ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’appello, stante la mancata costituzione del sodalizio in primo grado. Nel merito ha contestato le avverse deduzioni ed ha chiesto, con il favore delle spese di lite e della sanzione per lite temeraria, la conferma della decisione della Commissione Accordi Economici.

Alla riunione del 27 novembre 2017, sentito il legale del calciatore, il ricorso è stato discusso e deciso.

Il ricorso, ritualmente e tempestivamente inoltrato, viene rigettato per i seguenti motivi.

La domanda proposta dalla Società SSD Viareggio 2014 a rl non può essere accolta poiché, in modo irrituale ed inammissibile, ha esposto per la prima volta in appello motivi di doglianza che di fatto andavano prospettati in primo grado, trattandosi tra l’altro di asserite eccezioni di inadempimento addebitate all’atleta.

Con tale comportamento processuale il sodalizio sportivo, in spregio ai principi di speditezza e celerità (che impongono il perimetro della controversia ed il quadro probatorio già delineato nella prima fase del giudizio), è incorso in decadenze da eccezioni e/o produzioni documentali.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società SSD Viareggio 2014 arl e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAE – LND.

Condanna la Società SSD Viareggio 2014 arl al pagamento delle spese di lite in favore del calciatore Villagatti Marco, che liquida in € 300,00 (Euro trecento/00) oltre accessori se dovuti. Condanna altresì la Società SSD Viareggio 2014 arl, ai sensi dell’art. 16, comma 5 CGS e sulla base della apposita istanza della parte resistente, al pagamento della somma di € 500,00 (Euro cinquecento/00), in favore del calciatore Villagatti Marco. Ordina incamerarsi la tassa.

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