F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 16/TFN-SVE del 12 Gennaio 2018 (motivazioni) relativa al C.U. n. 14/TFN-SVE del 27 Novembre 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 34 DELLA SOCIETÀ SSD ARL POTENZA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE BITANCOURT GARCIA GABRIEL FRANCO, PUBBLICATA NEL C.U. 99/CAE-LND DEL 26.9.2017.

RECLAMO N°. 34 DELLA SOCIETÀ SSD ARL POTENZA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA  COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL  CALCIATORE BITANCOURT GARCIA GABRIEL FRANCO, PUBBLICATA NEL C.U. 99/CAE-LND DEL  26.9.2017.

Con ricorso del 2 ottobre 2017 la Società Potenza Calcio SSD a rl ha adito questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche per impugnare la decisione della Commissione Accordi Economici con prot. n. 221/CAE/2016-17 del 26 settembre 2017, con la quale è stata condannata al pagamento, in favore del calciatore Bitancourt Gabriel Franco Garcia, del complessivo importo di € 5.900,00 a titolo di saldo del compenso annuo previsto nell’accordo economico sottoscritto inter partes per la stagione sportiva 2015/2016.

Lamenta la Società Potenza Calcio SSD a rl, quale unico motivo di gravame, la lesione del contraddittorio in primo grado per non aver ricevuto, unitamente al reclamo di prime cure, la notifica dell’accordo economico.

A supporto del proprio assunto la Società Potenza Calcio SSD a rl evidenzia che nel luglio 2017 è mutata la compagine sociale e quindi, stante le difficoltà a reperire i pregressi accordi economici, non è stata messa nelle condizioni di poter conoscere la c.d. causa petendi del reclamante. Cosicché ha chiesto, alla luce di tale vizio di costituzione, la dichiarazione di annullamento della decisione della Commissione Accordi Economici.

Il calciatore BITANCOURT Gabriel Franco Garcia, ritualmente notiziato del ricorso, ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo l’improcedibilità, l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame, posto che l’invio alla controparte dell’accordo economico nel giudizio di primo grado non è prescritto da alcuna norma, e quindi ha chiesto la conferma della decisione della Commissione Accordi Economici.

La Società Potenza Calcio SSD a rl, in data 10 ottobre 2017, ha inviato irrituali memorie di replica cui sono seguite, in data 12 ottobre 2017, controdeduzioni di replica altrettanto irrituali.

Alla riunione del 27 novembre 2017, sentite le parti, il ricorso è stato discusso e deciso.

Il ricorso, ritualmente e tempestivamente inoltrato, viene rigettato sulla base dei seguenti motivi. L’eccezione sollevata dalla Società Potenza Calcio SSD a rl non merita accoglimento, in quanto dal tenore letterale dell’art. 25 bis, comma 4, del Regolamento L.N.D. non si evidenzia alcun obbligo per il reclamante dell’invio alla controparte dell’accordo economico con l’atto introduttivo. Né può ritenersi applicabile la prospettata tesi dell’estensione analogica delle norme per le procedure arbitrali degli allenatori della L.N.D. in quanto, queste ultime, che tra l’altro impongono una prescrizione sanzionatoria in caso di omissione degli incombenti indicati, sono peculiari a quel procedimento e non possono essere suscettibili di interpretazione estensiva per analogia, soprattutto nella parte sanzionatoria.

Peraltro giova ricordare tra l’altro che il procedimento della Commissione Accordi Economici della LND non potrebbe nemmeno rientrare nel novero delle procedure arbitrali, atteso che i componenti del collegio, contrariamente a quanto avviene nelle procedure arbitrali (la cui nomina è di parte), sono di nomina della stessa Lega Nazionale Dilettanti.

Nel merito vale la pena evidenziare che il mutamento delle cariche sociali all’interno di un sodalizio, è irrilevante rispetto al perentorio termine delle scadenze processuali, che non giustificano alcuna rimessione in termini.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società SSD arl Potenza Calcio e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAE – LND. Ordina incamerarsi la tassa.

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