F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 19/TFN-SVE del 14 Febbraio 2018 (motivazioni) relativa al C.U. n. 17/TFN-SVE del 30 Gennaio 2018 (dispositivo) – RECLAMO N°. 37 DELLA SOCIETÀ US ARBUS CALCIO ASD CONTRO LA SOCIETÀ ASD GUSPINI TERRALBA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 146 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MANCA LUCA), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 21.9.2017.

RECLAMO N°. 37 DELLA SOCIETÀ US ARBUS CALCIO ASD CONTRO LA SOCIETÀ ASD GUSPINI  TERRALBA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 146 – PREMIO DI  PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MANCA LUCA), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 21.9.2017.

Con ricorso del 16 giugno 2017, la ASD Guspini Terralba Calcio adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo all’atleta Luca Manca (Ric. N. 146), tesserato per la prima volta per il campionato di “Promozione” dalla US Arbus Calcio ASD.

Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 2/E del 21 settembre 2017, comunicata alla US Arbus Calcio ASD in data 3 ottobre 2017, la Commissione Premi, riconoscendo la ASD Guspini Terralba Calcio quale unica Società avente diritto al premio di preparazione disciplinato dall’art. 96 NOIF relativo all’atleta Luca Manca, condannava la US Arbus Calcio ASD al pagamento dell’importo totale di € 2.700,00, di cui € 2.160,00 a titolo di premio di preparazione in favore della Società ASD Guspini Terralba Calcio ed € 540,00 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC. Avverso la suddetta decisione, la US Arbus Calcio ASD ha proposto reclamo con atto comunicato in data 9 ottobre 2017.

A sostegno del proprio reclamo, la US Arbus Calcio eccepisce, in primo luogo, che il diritto al premio di preparazione in questione non sarebbe maturato, in quanto, essendo stato il calciatore tesserato dalla ASD Guspini Terralba Calcio nella stagione sportiva 2014/2015 solo in data 12 settembre 2014, non vi sarebbe il presupposto del vincolo di tesseramento con la Società richiedente il premio per l’intera stagione sportiva.

In secondo luogo, la US Arbus Calcio ASD rileva che il premio di preparazione per il calciatore Luca Manca sarebbe dovuto alla ASD Guspini Terralba Calcio non quale Società unica avente diritto al premio, bensì quale penultima, stante l’avvenuto tesseramento del giocatore da parte della medesima US Arbus Calcio ASD con vincolo annuale nelle precedenti stagioni sportive 2013/14 e 2015/16.

In assenza di controdeduzioni da parte della ASD Guspini Terralba Calcio, il reclamo veniva deciso all’udienza del 30 gennaio 2018.

Il reclamo deve essere respinto in quanto infondato.

In merito al primo motivo di impugnazione formulato dalla US Arbus Calcio ASD , infatti, si osserva che, per costante giurisprudenza di questo Tribunale, il vincolo del calciatore per almeno un’intera stagione sportiva debba essere inteso nel senso che il tesseramento debba sussistere in favore della Società nel corso della stagione sportiva per un periodo di tempo significativo ai fini della formazione del calciatore; di conseguenza, nella fattispecie in esame, avendo la ASD Guspini Terralba Calcio tesserato il calciatore in data 12 settembre 2014, si deve ritenere soddisfatto il requisito richiesto dall’art. 96, comma 2, delle NOIF.

Relativamente, poi, al secondo motivo di impugnazione, si osserva che, sempre per costante giurisprudenza di codesto Tribunale, laddove la Società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell’individuazione delle Società aventi diritto al premio di preparazione.

Tale orientamento, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è correttamente ispirato all’esigenza della più ampia realizzazione dello spirito di solidarietà che informa l’istituto del premio di preparazione senza alcun pregiudizio per le Società le quali devono comunque pagare il premio per intero (salva l’individuazione delle Società aventi diritto nel triennio precedente) e che, “usufruendo” del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità si assicurano  il vincolo pluriennale.

Nel caso di specie, il calciatore Luca Manca è stato tesserato per la US Arbus Calcio ASD con vincolo annuale nelle stagioni 2013/2014 e 2015/2016 e con vincolo pluriennale nella successiva stagione 2016/2017, mentre la ASD Guspini Terralba Calcio ha tesserato il calciatore con vincolo annuale nella stagione 2014/2015.

Pertanto, ai fini della quantificazione del premio di preparazione, non rilevando a tal fine i tesseramenti della US Arbus Calcio ASD, la ASD Guspini Terralba Calcio deve essere considerata quale unica titolare del vincolo annuale del calciatore, così come correttamente indicato dalla Commissione Premi nella decisione impugnata.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società US Arbus Calcio ASD e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi. Ordina incamerarsi la tassa.

 

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