F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 19/TFN-SVE del 14 Febbraio 2018 (motivazioni) relativa al C.U. n. 17/TFN-SVE del 30 Gennaio 2018 (dispositivo) – RECLAMO N°. 46 DELLA SOCIETÀ ASD SASSO MARCONI 1924 SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD BARCA RENO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 144 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE LEPORE FABIO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 21.9.2017.
RECLAMO N°. 46 DELLA SOCIETÀ ASD SASSO MARCONI 1924 SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD BARCA RENO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 144 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE LEPORE FABIO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 21.9.2017.
Con ricorso del 15 giugno 2017, la ASD Barca Reno adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo all’atleta Fabio Lepore (Ric. N. 144), tesserato per la prima volta per il campionato di “Eccellenza” dalla ASD Sasso Marconi 1924 Srl.
Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 2/E del 21 settembre 2017, comunicata alla ASD Sasso Marconi 1924 Srl in data 5 ottobre 2017, la Commissione Premi, riconoscendo la ASD Barca Reno quale unica Società avente diritto al premio di preparazione disciplinato dall’art. 96 NOIF relativo all’atleta Fabio Lepore, condannava la ASD Sasso Marconi 1924 Srl al pagamento dell’importo totale di € 3.387,50, di cui € 2.710,00 a titolo di premio di preparazione in favore della Società ASD Barca Reno ed € 677,50 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC. Avverso la suddetta decisione, la ASD Sasso Marconi 1924 Srl ha proposto reclamo con atto comunicato in data 12 ottobre 2017.
A sostegno del proprio reclamo, la ASD Sasso Marconi 1924 Srl eccepisce, in primo luogo, il difetto di motivazione della decisione impugnata, in quanto la Commissione Premi non avrebbe tenuto conto, nella stessa, delle note (i.e. controdeduzioni) depositate nel primo e, in ogni caso, non avrebbe sufficientemente argomentato l’orientamento dalla stessa tenuto.
In secondo luogo, la reclamante contesta la falsa applicazione dell’art. 96 NOIF, rilevando come, a suo avviso, la ASD Barca Remo avrebbe diritto al premio di preparazione per il calciatore Fabio Lepore quale penultima Società avente diritto al premio e non quale unica, stante l’avvenuto tesseramento del calciatore con vincolo annuale da parte della medesima ASD Sasso Marconi 1924 Srl nella stagione precedente l’assunzione del vincolo pluriennale (stagione 2014/2015).
In assenza di controdeduzioni da parte della ASD Barca Reno, il reclamo veniva deciso all’udienza del 30 gennaio 2018.
Il reclamo deve essere respinto in quanto infondato.
Preliminarmente è da rigettare l’eccezione relativa alla carenza di motivazione della decisione della Commissione Premi, in quanto infondata e priva di pregio, in quanto l’art. 96 comma 3 NOIF non impone alla Commissione Premi alcuno specifico obbligo di motivazione delle sue decisioni.
Nel merito, si deve rilevare che, per costante giurisprudenza di codesto Tribunale, laddove la Società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti - tali tesseramenti non rilevano ai fini dell’individuazione delle Società aventi diritto al premio di preparazione.
Tale orientamento, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è correttamente ispirato all’esigenza della più ampia realizzazione dello spirito di solidarietà che informa l’istituto del premio di preparazione senza alcun pregiudizio per le Società le quali devono comunque pagare il premio per intero (salva l’individuazione delle Società aventi diritto nel triennio precedente) e che, “usufruendo” del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità si assicurano il vincolo pluriennale.
Nel caso di specie, il calciatore Fabio Lepore è stato tesserato per la ASD Sasso Marconi 1924 Srl con vincolo annuale nella stagione 2014/2015 e con vincolo pluriennale nella successiva stagione 2015/2016, mentre la ASD Barca Reno ha tesserato il calciatore con vincolo annuale nella stagione 2013/2014.
Pertanto, ai fini della quantificazione del premio di preparazione, non rilevando a tal fine il tesseramento della ASD Sasso Marconi 1924 Srl, la ASD Barca Reno deve essere considerata quale unica titolare del vincolo annuale del calciatore, così come correttamente indicato dalla Commissione Premi nella decisione impugnata.
Tutto quanto premesso.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Sasso Marconi 1924 Srl e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi. Ordina incamerarsi la tassa.
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