F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 19/TFN-SVE del 14 Febbraio 2018 (motivazioni) relativa al C.U. n. 17/TFN-SVE del 30 Gennaio 2018 (dispositivo) – RECLAMO N°. 60 DELLA SOCIETÀ ASD GRIPPO DRS BENEVENTO CONTRO LA SOCIETÀ DELFINO PESCARA 1936 SRL AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 225 – PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE BRUNO ALESSANDRO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 21.9.2017.
RECLAMO N°. 60 DELLA SOCIETÀ ASD GRIPPO DRS BENEVENTO CONTRO LA SOCIETÀ DELFINO PESCARA 1936 SRL AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 225 – PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE BRUNO ALESSANDRO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 21.9.2017.
Con reclamo notificato in data 02.11.2017, la Società ASD Grippo DRS Benevento ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul
C.U. n. 2/E del 21.09.2017, e comunicata in data 05.10.2017, con la quale era stata rigettata “per documentazione insufficiente” la richiesta avanzata nei confronti della Delfino Pescara 1936 Srl del premio alla carriera ex art. 99 bis NOIF relativo al calciatore Alessandro Bruno.
La Società reclamante, nel suo atto di gravame, allega una serie di documenti volti a dimostrare, da una parte, l’impossibilità per la stessa di reperire il tesserino del calciatore; e, dall’altra, l’effettività del tesseramento del Bruno nelle stagioni sportive 1995/96 e 1996/97, sostenendo conseguentemente di aver onorato in tal modo l’onere della prova gravante sulla stessa.
La parte resistente presentava le controdeduzioni nelle quali eccepiva, preliminarmente, l’inammissibilità del reclamo, in quanto allo stesso non erano stati allegati i documenti posti dalla Società reclamante a fondamento del gravame; e, nel merito, l’infondatezza dell’appello, in quanto – a suo avviso – a sostegno della richiesta di riconoscimento del premio alla carriera in questione non sono stati prodotti documenti ufficiali così come richiesto dalla norma stessa.
Il reclamo è fondato e deve essere accolto.
Infondata, infatti, risulta essere l’eccezione preliminare svolta dalla Delfino Pescara 1936 Srl, in quanto l’art. 30, comma 33 CGS, prescrive l’obbligatorietà della notifica del solo ricorso, e non anche dei documenti allegati allo stesso.
Tanto premesso, nel merito, si ritiene che, all’esito della produzione documentale in atti, il diritto della Società ASD Grippo DRS Benevento al riconoscimento del premio alla carriera per il calciatore Alessandro Bruno sia sufficientemente provato.
La Società reclamante, infatti, ha dimostrato di aver effettivamente tesserato nelle stagioni sportive 1995/96 e 1996/97 il calciatore Bruno mediante l’allegazione degli articoli di giornale dell’epoca e della Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà, nella quale il padre del calciatore dichiara di aver sottoscritto l’accordo tra la ASD GRIPPO DRS BENEVENTO ed il figlio minore Alessandro Bruno per le stagioni sportive in questione, nonché delle autocertificazioni sottoscritte da quest’ultimo.
Inoltre, la stessa, producendo la nota protocollo 158 del 30.10.2017 della Delegazione Provinciale Campania, ha dimostrato altresì di non essere riuscita a reperire la documentazione ufficiale concernente il tesseramento del calciatore per cause a lei non imputabili.
Alla luce di quanto sin qui rappresentato, si ritiene doversi riformare la decisione della Commissione Premi, riconoscendo il diritto al percepimento del premio alla carriera per il calciatore Bruno in capo alla Società ASD Grippo DRS Benevento.
Per questi motivi.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
accoglie il reclamo presentato dalla Società ASD Grippo DRS Benevento e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata certificazione della Commissione Premi, condanna la Società Delfino Pescara 1936 Srl a corrispondere alla Società ricorrente l’importo di € 36.000,00 (Euro trentaseimila/00) a titolo di premio alla carriera ex art. 99bis NOIF per il calciatore Bruno Alessandro. Ordina restituirsi la tassa.
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