F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 19/TFN-SVE del 14 Febbraio 2018 (motivazioni) relativa al C.U. n. 17/TFN-SVE del 30 Gennaio 2018 (dispositivo) – RECLAMO N°. 38 DELLA SOCIETÀ URBS REGGINA 1914 SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD AUDAX BOVALINESE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 151 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MORABITO SANTORO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 21.9.2017.

RECLAMO N°. 38 DELLA SOCIETÀ URBS REGGINA 1914 SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD AUDAX  BOVALINESE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 151 – PREMIO DI  PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MORABITO SANTORO), PUBBLICATA  NEL  C.U.  2/E  DEL  21.9.2017.

Con reclamo del 9.10.2017 la Società URBS Reggina 1914 Srl adiva questo TFN Sez. Vertenze economiche impugnando la delibera della Commissione premi di cui al C.U. n. 2/E del 21.09.2017, con cui veniva riconosciuto il premio di preparazione ex art. 96 NOIF in favore della ASD Audax Bovalinese relativamente al tesseramento del calciatore Morabito Santoro per la stagione 2014- 2015, e che condannava dunque la reclamante a corrispondere l’importo pari ad euro 7.020,00 a titolo di premio oltre ad euro 2.457,00 a titolo di penale in favore della FIGC.

Con il reclamo, la URBS Regina 1914 Srl sosteneva la non debenza del premio di preparazione in quanto più di un anno prima della proposizione del ricorso alla Commissione Premi – avvenuto in data 13.6.2017 - e precisamente il 27.01.2016, era intervenuta una transazione tra le parti con la quale il l’ASD Audax Bovalinese dichiarava di rinunciare al premio di preparazione per il calciatore Morabito Santoro.

Tale rinuncia era stata regolarmente depositata presso la Delegazione Provinciale FIGC di Reggio Calabria, in data 23.02.2016, e copia di tale documento veniva allegato al reclamo presentato innanzi a questo Tribunale.

La ASD Audax Bovalinese non presentava controdeduzioni e la vertenza veniva dunque decisa nella riunione del 30 gennaio 2018.

Il reclamo merita un parziale accoglimento.

La liberatoria di rinuncia al premio intervenuta oltre un anno prima rispetto al ricorso presentato innanzi alla Commissione Premi risulta regolarmente firmata e depositata presso la delegazione provinciale della FIGC e dimostra dunque che nulla è dovuto dalla URBS Regina 1914 Srl alla ASD Audax Bovalinese. Sotto altro profilo, però, deve essere mantenuta la condanna della reclamante al pagamento della somma di euro 2.457,00 alla FIGC a titolo di penale.

Invero, non può in alcun modo essere considerato erroneo il pronunciamento della Commissione Premi che non ha avuto a disposizione tale atto di rinuncia in quanto la URBS Regina 1914 Srl non ha partecipato al giudizio di primo grado decidendo dunque di non depositare detto atto, come invece poi fatto in questa sede.

Invero, laddove la Società URBS Regina 1914 Srl avesse diligentemente informato la Commissione Premi dell’esistenza di un atto di liberatoria intercorso tra le due Società in data antecedente alla proposizione del ricorso, la decisione di quest’ultima sarebbe stata di segno opposto rispetto a quella attuale e, conseguentemente, non sarebbe stato proposto neanche l’odierno giudizio.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

accoglie parzialmente il reclamo presentato dalla Società URBS Reggina 1914 Srl e, per l’effetto, annulla l’impugnata decisione della Commissione Premi, limitatamente al premio di preparazione, confermando la penale. Ordina restituirsi la tassa.

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