F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 19/TFN-SVE del 14 Febbraio 2018 (motivazioni) relativa al C.U. n. 17/TFN-SVE del 30 Gennaio 2018 (dispositivo) – RECLAMO N°. 48 DELLA SOCIETÀ SS ISCHIA ISOLA VERDE SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD SSC CAPUA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 105 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE BRAVACCINI DAVID), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 21.9.2017.
RECLAMO N°. 48 DELLA SOCIETÀ SS ISCHIA ISOLA VERDE SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD SSC CAPUA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 105 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE BRAVACCINI DAVID), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 21.9.2017.
Con reclamo del 13.10.2017 la Società SS Ischia Isola Verde Srl adiva questo TFN Sez. Vertenze economiche impugnando la delibera della Commissione premi di cui al C.U. n. 2/E del 21.09.2017, con cui veniva riconosciuto il premio di preparazione ex art. 96 NOIF in favore della ASD SSC Capua
, relativamente al tesseramento del calciatore David Bravaccini per la stagione 2014-2015, e che condannava pertanto la reclamante all’importo di euro 7.046,00 a titolo di premio oltre ad euro 2.466,10 a titolo di penale in favore della FIGC.
La Società reclamante chiedeva l’annullamento della delibera della Commissione Premi, proponendo una questione pregiudiziale in quanto la medesima vicenda era già stata giudicata da questo Tribunale - con decisione pubblicata sul C.U. n. 21/TFN del 23.03.2017- in occasione di un precedente reclamo promosso dalla ASD SSC Capua nei confronti della SS Ischia Isola verde Srl e della Juve Stabia.
Con tale decisione, questo Tribunale aveva dichiarato inammissibile il reclamo presentato nei confronti della SS Ischia Isola verde Srl perché, innanzi alla Commissione Premi, la ricorrente aveva richiesto il riconoscimento del premio solo nei confronti della Juve Stabia e non nei confronti della SS Ischia Isolaverde.
Solo in secondo grado, invero, il reclamo era stato avanzato anche contro la SS Ischia Isola verde Srl, che non era stata parte nel giudizio di primo grado.
Conseguentemente, a parere della reclamante, sussistendo già una pronuncia avente medesimo petitum e medesima causa petendi, troverebbe applicazione l’art. 33 comma 9 del CGS.
La ASD SSC Capua non presentava controdeduzioni e la vertenza veniva decisa nella riunione del 30 gennaio 2018.
Il reclamo va dichiarato preliminarmente inammissibile e tale declaratoria risulta assorbente rispetto a tutte le questioni proposte dalla ricorrente.
Invero, emerge dagli atti che la decisione della Commissione Premi, di cui al C.U. n. 2/E del 21.09.2017, risulta comunicata all’attuale ricorrente SS Ischia Isola Verde Srl a mezzo di raccomandata A/R ricevuta in data 03.10.2017.
Il reclamo, tuttavia, risulta essere stato spedito a mezzo pec in data 13.10.2017, con ciò integrando la violazione dell’art. 30 comma 33 CGS che prevede che il ricorso debba essere proposto entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata.
Poiché, nel caso di specie il ricorso è stato dunque proposto in data successiva al termine perentorio di 7 giorni, il reclamo va dichiarato inammissibile e la tassa va incamerata.
Per questi motivi.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società SS Ischia Isola Verde Srl. Ordina incamerarsi la tassa.
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