F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 19/TFN-SVE del 14 Febbraio 2018 (motivazioni) relativa al C.U. n. 17/TFN-SVE del 30 Gennaio 2018 (dispositivo) – RECLAMO N°. 65 DELLA SOCIETÀ L’AQUILA CALCIO 1927 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE RUSSO NICOLA, PUBBLICATA NEL C.U. 139/CAE-LND DEL 9.11.2017.
RECLAMO N°. 65 DELLA SOCIETÀ L’AQUILA CALCIO 1927 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE RUSSO NICOLA, PUBBLICATA NEL C.U. 139/CAE-LND DEL 9.11.2017.
Con ricorso del 13 novembre 2017 la Società L’Aquila Calcio 1927 ha adito questo Tribunale Federale per impugnare la decisione della Commissione Accordi Economici del 9 novembre 2017 con la quale è stata condannata al pagamento, in favore del calciatore RUSSO Nicola, del complessivo importo di € 9.578,00 a titolo di saldo del compenso annuo previsto nell’accordo economico sottoscritto inter partes per la stagione sportiva 2016/2017.
Lamenta la Società L’Aquila Calcio 1927 Srl, quale unico motivo di gravame, la violazione del contraddittorio e quindi del diritto di difesa per non aver mai ricevuto, all’indirizzo p.e.c. di elezione del domicilio (che è quello del legale di fiducia), la comunicazione della data di discussione del reclamo fissato dalla CAE.
Il calciatore Russo Nicola, ritualmente notiziato del ricorso, ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’appello per carenza di motivi. Nel merito ha chiesto il rigetto della domanda per infondatezza dei motivi alla luce delle eccezioni sollevate negli atti difensivi del primo grado.
La Società L’Aquila Calcio 1927, preso atto di quanto eccepito dalla difesa del calciatore, in data 21 novembre 2017 ha inviato irrituali memorie di replica, al fine di meglio precisare.
Alla riunione del 30 gennaio 2017, sentiti le parti, il reclamo è stato discusso e deciso.
Dalla documentazione acquisita dalla Commissione Accordi Economici è provato che l’avvocato della Società L’Aquila Calcio 1927 non è stato messo in condizione di poter conoscere la data di discussione del ricorso di prima istanza (ovvero di partecipare alla relativa udienza); di conseguenza, il contraddittorio fra le parti non è stato rispettato.
Diversamente, se la notifica è eseguita ad un indirizzo diverso da quello di elezione di domicilio, la notifica è irregolare e non è idonea a raggiungere lo scopo (conoscenza della data di discussione dell’udienza). Ciò perché la comunicazione della data di discussione del ricorso è un atto di impulso della Commissione Accordi Economici (e non anche di parte) la cui mancata comunicazione (nel domicilio eletto per la procedura) determina la lesione del diritto di difesa per violazione del combinato disposto dell’art. 33, comma 2, dello Statuto FIGC con l’art. 25 bis del Regolamento LND.
Va peraltro precisato che la Società L’Aquila Calcio 1927 nel primo grado aveva formulato difese di merito, sicché il thema decidendum è già circoscritto nel grado in cui risulta omessa la regolare convocazione per l’udienza di discussione.
Nel caso di specie ricorrono i presupposti dell’art. 36 bis, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva con conseguente necessità di rimettere le parti dinanzi al giudice di prime cure per la sola convocazione del contraddittorio e l’esame del merito.
Per questi motivi.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accertata la irregolarità del contraddittorio;
visto l’art. 36bis, comma 4 CGS;
annulla l’impugnata decisione e rinvia alla CAE – LND per la sola convocazione e l’esame del merito. Ordina la restituzione della tassa.
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