F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 20/TFN-SVE del 28 Febbraio 2018 (motivazioni) relativa al C.U. n. 18/TFN-SVE del 12 Febbraio 2018 (dispositivo) – RECLAMO N°. 45 DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA CAMAIORE CALCIO ASD CONTRO LA SOCIETÀ CGC CAPEZZANO PIANORE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 188 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE TABARRANI ALESSANDRO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 21.9.2017.
RECLAMO N°. 45 DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA CAMAIORE CALCIO ASD CONTRO LA SOCIETÀ CGC CAPEZZANO PIANORE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 188 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE TABARRANI ALESSANDRO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 21.9.2017.
Con reclamo del 9.10.2017, la Polisportiva Camaiore Calcio ASD ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 2/E del 21.09.2017 e comunicata in data 5.10.2017, con la quale la Società reclamante è stata condannata al pagamento dell’importo totale di € 2.032,50, di cui € 1.626,00 a titolo di premio di preparazione in favore della Società CGC Capezzano Pianore ed € 406,50 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.
A sostegno del proprio reclamo, la Polisportiva Camaiore Calcio ASD asserisce di aver ottemperato al pagamento di quanto dovuto alla CGC Capezzano Pianore e di aver inoltrato alla Commissione Premi in data 27.06.2017 la relativa liberatoria autenticata dal Comitato Provinciale FIGC di Lucca in data 24.06.2017.
La CGC Capezzano Pianore, ritualmente e tempestivamente notiziata del reclamo, non inviava controdeduzioni e la vertenza veniva decisa nella riunione del 12 febbraio 2018.
Ai sensi dell’art. 96, comma 3, NOIF, affinché la Commissione Premi possa prendere in considerazione l’intervenuta transazione tra le parti, è necessario allegare alla relativa memoria “l’eventuale lettera liberatoria attestante l’intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l’originale. Se mancante del detto requisito la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dall’organo deliberante”.
Tanto premesso, si osserva che con raccomandata del 27.06.2017 veniva solo comunicato alla Commissione Premi l’avvenuto pagamento in data 24.06.2017 da parte della Polisportiva Camaiore Calcio ASD del premio spettante alla CGC Capezzano Pianore, ma non veniva trasmessa la liberatoria munita di visto di autenticità apposta dal Comitato competente.
La suddetta liberatoria, invece, è stata depositata dinanzi a questo Tribunale in allegato al reclamo della Polisportiva Camaiore Calcio ASD (9.10.2017) e, pertanto, successivamente alla decisione della Commissione Premi del 21.09.2017.
Ne deriva, dunque, che la delibera della Commissione Premi è stata correttamente assunta alla luce della documentazione depositata dalle parti.
Si osserva, altresì, che l’avvenuto pagamento del premio determina la cessazione della materia del contendere relativamente al premio, ma non incide sulla determinazione della penale, legittimamente disposta dalla Commissione Premi alla luce della documentazione in atti al momento della decisione stessa.
Tutto quanto premesso.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
dichiara cessata la materia del contendere e annulla, limitatamente alla pronuncia sul premio, la decisione della Commissione Premi. Conferma per il resto quanto al pagamento della penale. Ordina restituirsi la tassa.
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