F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 20/TFN-SVE del 28 Febbraio 2018 (motivazioni) relativa al C.U. n. 18/TFN-SVE del 12 Febbraio 2018 (dispositivo) – RECLAMO N°. 57 DELLA SOCIETÀ ASD Ricotortola CONTRO LA SOCIETÀ ASD SECCO NATIONAL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 162 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PELLEGRINI LUCA), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 21.9.2017.

RECLAMO N°. 57 DELLA SOCIETÀ ASD Ricotortola CONTRO LA SOCIETÀ ASD SECCO NATIONAL  AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 162 – PREMIO DI PREPARAZIONE  PER IL CALCIATORE PELLEGRINI LUCA), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 21.9.2017.

Con ricorso n. 162 pervenuto il 26 giugno 2017, la Società ASD Secco National adiva la Commissione Premi di Preparazione chiedendo la condanna della Società ASD Ricotortola al pagamento del premio di preparazione previsto dall’art. 96 delle NOIF per avere quest’ultima tesserato con vincolo “giovane dilettante”, per la stagione sportiva 2012/2013 il giocatore Pellegrini Luca nato il 28 luglio 1998.

Con delibera in C.U. 2/E del 21.09.2017 la Commissione Premi accoglieva il ricorso e condannava la Società ASD Ricotortola al pagamento della somma di € 1.246,60, di cui € 1.084,00 in favore della Società ASD Secco National a titolo di premio di preparazione quale unica titolare del vincolo annuale ed € 162,60 in favore della F.I.G.C. a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con atto del 14.10.2017, la Società ASD Ricotortola ha proposto rituale e tempestiva impugnazione dinnanzi a questo Tribunale, asserendo di essere in possesso della dichiarazione, rilasciata dalla Società ASD Secco National del 11.08.2017, attestante l’avvenuto pagamento della somma prevista dalle NOIF in relazione alla richiesta per il tesseramento con vincolo “giovane dilettante” del calciatore Pellegrini Luca, producendo, all’uopo, documentazione attestante quanto affermato.

Soggiungeva la Società ricorrente che la Società ASD Secco National aveva omesso di comunicare alla Commissione il predetto pagamento sebbene l’impegno a farsi carico di detto adempimento e che, del pari, la stessa Società ASD Ricotortola non aveva, in tal senso, provveduto.

Sia Commissione Premi di Preparazione che il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche apprendevano del predetto pagamento solo successivamente alla delibera in C.U. n. 2/E del 21 settembre 2017.

L’art. 96 delle NOIF recita:

2. Agli effetti del “premio di preparazione” vengono prese in considerazione le ultime due Società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni. Nel caso di unica Società titolare del vincolo, alla stessa compete il premio per l’intero.

Omissis….

3. Se la corresponsione del premio non viene direttamente regolata tra le parti, la Società o le Società che ne hanno diritto possono ricorrere in primo grado alla Commissione Premi, …omissis… Contro le decisioni della Commissione è ammessa impugnazione in ultima istanza avanti il Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche. L'accoglimento del ricorso comporta a carico della Società inadempiente una penale, fino alla metà del premio non corrisposto, da devolversi alla F.I.G.C..

omissis…

Le eventuali memorie e la documentazione della controparte dovranno pervenire alla Commissione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla spedizione del ricorso. Alla suddetta memoria andranno allegate le ricevute comprovanti la spedizione alla Società ricorrente, nonché l’eventuale lettera liberatoria attestante l’intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l'originale. Se mancante del detto requisito la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dall’organo deliberante.

Dall’esame della documentazione della normativa sopra richiamata e considerato l’avvenuto pagamento dell’obbligazione pecuniaria, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. È importante rilevare che gli Organi di Giustizia Sportiva, hanno avuto notizia della dichiarazione, rilasciata dalla Società ASD Secco National del 11.08.2017, attestante l’avvenuto pagamento della somma prevista dalle NOIF, solo successivamente alla delibera in C.U. n. 2/E del  21 settembre 2017, ovvero solo con la presentazione del ricorso del 14.10.2017.

La Società ASD Ricotortola, condannata al pagamento della penale, era il primo soggetto interessato al deposito tempestivo della liberatoria nel corso del procedimento avanti la Commissione Premi di Preparazione, ma ciò non è avvenuto, di talché deve essere confermata la condanna al pagamento della penale.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

dichiara cessata la materia del contendere e, annulla limitatamente alla pronuncia sul premio, la decisione della  Commissione  Premi. Conferma per il resto quanto al pagamento della penale. Ordina restituirsi la tassa.

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