F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 20/TFN-SVE del 28 Febbraio 2018 (motivazioni) relativa al C.U. n. 18/TFN-SVE del 12 Febbraio 2018 (dispositivo) – RECLAMO N°. 61 DELLA SOCIETÀ US FULGOR TREVIGNANO CONTRO LA SOCIETÀ ASD AC VEDELAGO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 258 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PASA ALESSANDRO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 19.10.2017.
RECLAMO N°. 61 DELLA SOCIETÀ US FULGOR TREVIGNANO CONTRO LA SOCIETÀ ASD AC VEDELAGO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 258 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PASA ALESSANDRO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 19.10.2017.
Con reclamo notificato in data 06.11.2017, la Società US Fulgor Trevignano ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul C.U. n. 3/E del 19.10.2017, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento, in favore della Società ASD AC Vedelago, degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione relativi al calciatore Alessandro Pasa, e pari ad € 1.869,90, di cui € 1.626,00 a titolo di premio, ed € 243,90 a titolo di penale.
La US Fulgor Trevignano, a fondamento del proprio gravame, rilevava come la ASD AC Vedelago avesse rilasciato in data 28 giugno 2017, all’esito dell’introduzione del giudizio di primo grado, la liberatoria relativa al premio di preparazione in questione, regolarmente depositata in data 07 agosto 2017 presso il Comitato Regionale Veneto (come risultante dalla copia che allegava, recante il timbro di avvenuto deposito).
In assenza di controdeduzioni, la vertenza è stata quindi decisa nella riunione del 12.02.2018. Dalla documentazione in atti risulta accertato che, in data 28 giugno 2017, è stato tra le parti regolato il pagamento del premio di preparazione relativo al calciatore Alessandro Pasa ed è stata conseguentemente rilasciata apposita liberatoria da parte della ASD AC Vedelago, depositata in data 07 agosto 2017 presso il Comitato Regionale Veneto.
La liberatoria in questione, prodotta per la prima volta nella presente sede di gravame, risulta pertanto valida ed efficace ai sensi dell'art. 96 NOIF, di talché si deve ritenere cessata la materia del contendere quanto al pagamento del premio di preparazione.
Con riguardo, invece, all’applicazione della penale, la decisione di primo grado deve essere confermata, in quanto - da un lato - il pagamento relativo al premio è stato effettuato successivamente alla proposizione del ricorso della ASD AC Vedelago (26 giugno 2017; e - dall’altro - in atti non v’è prova che prima della decisione alcuna delle due Società abbia trasmesso il documento alla Commissione Premi al fine di paralizzare l’ulteriore corso del procedimento.
Ne consegue che la delibera oggi impugnata è stata correttamente adottata il che comporta, stante l’accoglimento del ricorso in quella sede, la legittima applicazione della penale ex art. 96 NOIF.
Tanto considerato,
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
dichiara cessata la materia del contendere e, annulla limitatamente alla pronuncia sul premio, la decisione della Commissione Premi. Conferma per il resto quanto al pagamento della penale. Ordina restituirsi la tassa.
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