F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 24/TFN-SVE del 24 Aprile 2018 (motivazioni) relativa al C.U. n. 21/TFN-SVE del 05 Marzo 2018 (dispositivo) – RECLAMO N°. 29 DELLA SOCIETÀ SS MONZA 1912 SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD VERCELLESE 1926 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 63 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE OLIVATI EDOARDO), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 12.7.2017.
RECLAMO N°. 29 DELLA SOCIETÀ SS MONZA 1912 SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD VERCELLESE 1926 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 63 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE OLIVATI EDOARDO), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 12.7.2017.
Con reclamo notificato in data 01.08.2017, la Società SS Monza 1912 Srl ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul C.U. n. 1/E del 12.07.2017, e comunicata in data 25.07.2017, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento, in favore della Società ASD Vercellese 1926, degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione per il calciatore Edoardo Olivati, pari ad € 4.050,00, di cui € 3.240,00 a titolo di premio, ed € 810,00 a titolo di penale.
La SS Monza 1912 Srl, a fondamento del proprio gravame, eccepiva preliminarmente il mancato inoltro alla stessa, da parte della ASD Vercellese 1926, del ricorso promosso dinanzi la Commissione Premi, con conseguente vizio di mancata costituzione del contraddittorio nel giudizio di primo grado.
Nel merito, la Società reclamante eccepiva la non debenza del premio di preparazione in questione, in virtù dell’intervenuta sottoscrizione da parte della resistente, in data 02.09.2015, di una quietanza liberatoria, regolarmente depositata presso il Comitato competente in data 04.11.2016. La ASD Vercellese 1926 presentava le proprie controdeduzioni alle quali allegava la prova dell’inoltro del ricorso di primo grado e disconosceva la firma apposta sulla liberatoria prodotta dalla controparte, sostenendo che la sottoscrizione ivi apposta non fosse riconducibile ad alcun suo dirigente.
La vertenza veniva discussa alla riunione del 27 novembre 2017 ed, in quella sede, sulla base delle difese svolte dalle parti, il Tribunale rilevava la necessità di accertare la veridicità della sottoscrizione apposta in calce alla quietanza liberatoria del 2.9.2015, nonché la sussistenza dei poteri di impegno della Società in capo al firmatario, e pertanto con ordinanza disponeva la sospensione del giudizio e l’invio degli atti alla Procura Federale affinché la stessa, previa acquisizione dell’originale del documento presso il Comitato Regionale Lombardia – L.N.D., svolgesse le necessarie indagini al fine di accertare l’autenticità dello stesso e la verifica dei poteri in capo al suo firmatario.
All’esito della conclusione dell’istruttoria, la vertenza veniva decisa nella successiva riunione del 05.03.2018.
Il reclamo è fondato e deve essere accolto.
Ferma l’infondatezza dell’eccezione preliminare svolta dalla SS Monza 1912 Srl (in atti vi è prova dell’invio del ricorso di primo grado in data 03.05.2017); il gravame deve essere accolto nel merito. Infatti, la Procura Federale – a conclusione delle indagini svolte – ha riferito che “il dato di fatto che emerge dall'attività inquirente è che il documento oggetto della trattazione è stato inviato dall'allora segretario della ASD Vercellese 1926, Sig. Andrea Scarpa, dalla propria personale casella di posta elettronica info@scaroarred.it all'indirizzo mail emilio.olivatil@gmail.it.
Lo stesso Scarpa ha dichiarato di non aver formato il documento, non sapendo indicare chi lo avrebbe redatto. Avrebbe celato l'invio del documento all'interessato, negando al Dirigente Meazzi della Società, l'avvenuta consegna della liberatoria, in quanto pressato in tal senso da persone esterne alla compagine sociale. Nella stagione calcistica 2015/16, presso la ASD Vercellese 1926, l'unico ad aver poteri di firma era il Presidente il quale, nelle dichiarazioni rese, non ha riconosciuto il documento come rilasciato dalla sua Società, e non ha riconosciuto come sua la firma sullo stesso rilevata in calce".
Tanto premesso, a fronte del disconoscimento da parte del legale rappresentante, allo stato non sono presenti agli atti elementi, dai quali si possa desumere con certezza la falsità/non riconducibilità alla Società odierna appellante della quietanza liberatoria di cui trattasi.
Al contrario, sussistono una serie di aspetti da cui si possa desumere un affidamento in capo alla Società SS Monza 1912 Srl, circa la veridicità della liberatoria in questione.
Infatti, come emerge dalle risultanze delle indagini, il documento di cui trattasi è stato trasmesso dalla casella email del Sig. Andrea Scarpa, segretario della ASD Vercellese 1926. Non solo: la liberatoria risulta predisposta sulla carta intestata della Società ed anche regolarmente depositata presso il Comitato Regionale Lombardia – LND.
Conseguentemente, allo stato degli atti, deve ritenersi valida la liberatoria prodotta dall’appellante, e conseguentemente infondata la pretesa creditoria della ASD Vercellese 1926, in quanto la stessa non ha titolo per richiedere il premio di preparazione di cui trattasi.
Tanto considerato.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo presentato dalla Società SS Monza 1912 Srl e, per l’effetto, annulla l’impugnata decisione della Commissione Premi. Ordina restituirsi la tassa.
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