F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 24/TFN-SVE del 24 Aprile 2018 (motivazioni) relativa al C.U. n. 21/TFN-SVE del 05 Marzo 2018 (dispositivo) – RECLAMO N°. 76 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE PRIORELLI MICHELE, PUBBLICATA NEL C.U. 139/CAE-LND DEL 9.11.2017.

RECLAMO N°. 76 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE PRIORELLI MICHELE, PUBBLICATA NEL C.U. 139/CAE-LND DEL 9.11.2017.

 Con atto del 16 novembre 2017, la Società ASD Sporting Fulgor ha adito questo Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici, emessa il 9 novembre 2017 e comunicata in pari data, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Michele Priorelli, del complessivo importo di euro 1.000,00, a titolo di residuo saldo dovuto per l’accordo economico sottoscritto inter partes per la stagione sportiva 2016/2017.

La reclamante eccepisce preliminarmente un difetto di notifica, dolendosi di non essere venuta a conoscenza del reclamo innanzi alla CAE e, conseguentemente, di non essersi potuta difendere in tale sede.

Nello specifico, assume la ASD Sporting Fulgor, che l’avviso di ricevimento della raccomandata con cui il calciatore ha inviato il ricorso, recherebbe una firma illeggibile ed indecifrabile tanto da non potersi individuare chiaramente quale soggetto l’avrebbe sottoscritta ed inoltre, lo stesso, sarebbe stato inoltrato ad un indirizzo differente da quello risultante dall’accordo economico.  Eccepisce inoltre la reclamante Società, il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto, essendo nata dalla fusione tra le Società ASD Madrepietra Daunia e ASD Zapponeta, avvenuta con atto del 21/06/2017, sarebbe un soggetto nuovo e del tutto distinto tanto da non poter essere destinataria di obblighi contrattuali assunti in precedenza dalle predette Società.

Stante l’avvenuta cessazione, per effetto della fusione, dell’affiliazione della ASD Madrepietra Daunia, originaria titolare dell’accordo, sussisterebbe addirittura una carenza di giurisdizione in capo alla CAE.

Sempre in via preliminare, la reclamante deduce la mancanza di un atto di messa in mora del calciatore.

Da ultimo, la Società richiede una verifica della data di deposito dell’accordo economico, eccependo l’eventuale illegittimità nell’ipotesi in cui lo stesso sarebbe risultato depositato successivamente al 20.12.2016, data in cui cessava dalla carica di presidente/legale rappresentante il Sig. Romagnoli, firmatario dell’accordo economico.

Il calciatore Priorelli ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità ai sensi dell’art. 2 CGS delle eccezioni e delle contestazioni sollevate dalla Società ASD Sporting Fulgor, per essere state le stesse proposte per la prima volta in sede di appello.

Nel merito, ha ribadito la regolarità della notifica del ricorso originario, e contestato l’eccezione di errata individuazione del soggetto debitore, nonché le altre eccezioni per essere comunque tutte infondate.

La vertenza è stata quindi discussa dalle parti e decisa nella riunione del 05.03.2018.

Il reclamo deve essere rigettato.

In via preliminare, infatti, rileva questo Tribunale che il ricorso promosso dal calciatore dinanzi la CAE è stato correttamente notificato presso la sede di corrispondenza della ASD Sporting Fulgor, così come risultante dagli archivi federali e, per quanto riguarda la notifica presso la sede legale della medesima Società, la stessa risulta “rifiutata”.

L’atto inoltre è stato recapitato e ricevuto dalla Società, come attesta l’avviso di ricevimento, a nulla rilevando che la sottoscrizione sia illeggibile e non consenta di individuare il soggetto che l’ha firmata, non essendo stata tra l’altro formalizzata alcuna valida e rituale forma di disconoscimento. 

Per tali motivi, nessuna violazione del contraddittorio è riscontrabile, in quanto la documentazione fornita dal calciatore dimostra che il giudizio di primo grado è stato ritualmente introdotto. Alla luce di ciò tutte le altre eccezioni spiegate nel reclamo restano assorbite poiché tardive e quindi inammissibili, in quanto proposte per la prima volta in questa sede di gravame.

Ferma la pacifica estensione delle obbligazioni contrattuali assunte dalle precedenti Società a quella che nasce dalla loro fusione.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Sporting Fulgor e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAE – LND.

Ai sensi dell’art. 33, comma 14 CGS dichiara altresì la Società ASD Sporting Fulgor tenuta a corrispondere al calciatore Priorelli Michele le spese di lite che liquida in € 200,00 (Euro duecento/00) oltre accessori se dovuti. Ordina addebitarsi la tassa.

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