F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 24/TFN-SVE del 24 Aprile 2018 (motivazioni) relativa al C.U. n. 21/TFN-SVE del 05 Marzo 2018 (dispositivo) – RECLAMO N°. 67 DELLA SOCIETÀ USD CENTRO STORICO LEBOWSKI CONTRO LA SOCIETÀ POL. D. CS SCANDICCI 1908 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 263 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PINI LEONARDO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 19.10.2017.
RECLAMO N°. 67 DELLA SOCIETÀ USD CENTRO STORICO LEBOWSKI CONTRO LA SOCIETÀ POL. D. CS SCANDICCI 1908 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 263 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PINI LEONARDO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 19.10.2017.
Con ricorso n. 263 del 27 giugno 2017, la Società POL. D. CS Scandicci 1908 Srl adiva la Commissione Premi di Preparazione, chiedendo la condanna della USD CS Lebowski al pagamento del premio di preparazione previsto dall’art. 96 delle NOIF, conseguente al tesseramento effettuato in data 8 luglio 2015, con cartellino 29100, per il campionato di prima categoria del calciatore Leonardo Pini, nato il 1° dicembre 1997 riferito alla stagione 2013/2014.
Con delibera in C.U. 3/E del 19.10.2017 la Commissione Premi accoglieva il ricorso, e condannava la USD CS Lebowski al pagamento della somma di € 1.869,90, di cui € 1.626,00 in favore della Società POL. D. CS Scandicci 1908 Srl, a titolo di premio di preparazione, quale unica titolare del vincolo annuale ed € 243,90 in favore della F.I.G.C. a titolo di penale.
Avverso tale delibera, con ricorso spedito il 9.11.2018, la USD CS Lebowski ricorreva al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche, esponendo di essere in possesso della dichiarazione, allegata al ricorso come doc. 3, rilasciata dalla Società POL. D. CS Scandicci 1908 Srl del 25 agosto 2017, attestante la rinuncia al premio di preparazione conseguente al tesseramento del calciatore Leonardo Pini, e concludendo per l’evidente infondatezza delle pretese della Società Scandicci Calcio, e per l’annullamento della delibera della Commissione Premi.
Aggiungeva la Società ricorrente che la penale di € 243,00 avrebbe dovuto essere annullata “non sussistendo ab origine i presupposti per l’emanazione della delibera stessa.”
La vertenza è stata quindi discussa nella riunione del 5/3/2018.
Il reclamo è inammissibile ai sensi dell’art. 33, comma 5, CGS, in quanto non vi è documentazione in atti, attestante l’invio del detto reclamo alla controparte.
L’art. 33 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva prevede che “i reclami e i ricorsi, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati e trasmessi, a cura degli interessati, agli Organi competenti con le modalità e nei termini fissati dall’art. 38. Copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, all’eventuale controparte.” Nel caso di specie, si ribadisce, non vi è prova dell’invio del reclamo alla controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo della Società USD Centro Storico Lebowski. Ordina addebitarsi la tassa.
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