F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 24/TFN-SVE del 24 Aprile 2018 (motivazioni) relativa al C.U. n. 21/TFN-SVE del 05 Marzo 2018 (dispositivo) – RECLAMO N°. 74 DELLA SOCIETÀ ASD ISM GRADISCA CONTRO LA SOCIETÀ ASD PRO GORIZIA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 243 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE LASCALA LUCA), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 19.10.2017.

RECLAMO N°. 74 DELLA SOCIETÀ ASD ISM GRADISCA CONTRO LA SOCIETÀ ASD PRO GORIZIA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 243 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE LASCALA LUCA), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 19.10.2017.

La Società ASD ISM Gradisca, in data 11.11.2017, adiva questo TFN - Sez. Vertenze Economiche avverso la decisione della Commissione premi di cui al C.U. n. 3/E del 19.10.2017, con cui veniva riconosciuto il premio di preparazione, come penultima Società, ex art. 96 NOIF relativamente al calciatore Lascala Luca, per un importo pari ad euro 1.084,00 oltre a 271,00 € a titolo di penale in favore della F.I.G.C.

Con il reclamo la ASD ISM Gradisca sosteneva la non debenza del premio di preparazione del calciatore Lascala Luca, in primo luogo per non aver ricevuto alcuna comunicazione relativamente al ricorso proposto dalla ASD Pro Gorizia innanzi alla Commissione Premi ed in secondo luogo perché il Lascala non avrebbe partecipato all’intera stagione agonistica a causa di un intervento ortopedico.

La ASD Pro Gorizia, con memoria difensiva del 22.11.2017, ribadiva la regolarità della comunicazione, non ritirata e ritornata al mittente per compiuta giacenza, sia della richiesta del premio di preparazione alla controparte, sia del ricorso alla Commissione Premi, e contestava l’argomentazione di controparte secondo cui il premio di preparazione non fosse dovuto, in quanto il calciatore non aveva preso parte all’intera stagione perché infortunato.

Il reclamo presentato dalla Società ASD ISM Gradisca deve essere rigettato.

Infatti, in primo luogo, come confermato nelle controdeduzioni della ASD Pro Gorizia, sia la richiesta del premio di preparazione, del 29.04.2017, sia il ricorso alla Commissione Premi, del 24.06.2017, sono stati regolarmente comunicati all’odierna ricorrente con raccomandata A/R all’indirizzo “Ufficio Postale Gradisca C.P. 68 34072- Gradisca d’Isonzo” e non in quello indicato sul timbro della ricorrente “via dei Campi n.6”; tale raccomandata ha spiegato i suoi effetti, in quanto inviata all’indirizzo corretto e tornata al mittente per compiuta giacenza.   

Orbene, si ritiene che il primo recapito, “Ufficio Postale Gradisca C.P. 68 34072- Gradisca d’Isonzo”, sia quello ufficiale come risulta tanto dalla schermata della Società sul sito della Lega Nazionale Dilettanti quanto dalla pagina dell’annuario L.N.D. 2015/2016.

In secondo luogo, la circostanza che il calciatore Lascala Luca non abbia partecipato, a causa di un intervento chirurgico ortopedico, all’intera stagione calcistica non risulta confermata.

A tal proposito, ai sensi dell’art. 43 delle NOIF, la Società, in caso di sopraggiunta inidoneità alla pratica agonistica del calciatore, deve attivare tutte le procedure necessarie dandone comunicazione agli organi preposti al fine di revocare il tesseramento dello stesso.

La circostanza di cui sopra non si è verificata, risultando il calciatore regolarmente tesserato per la stagione sportiva 2013-2014.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD ISM Gradisca e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi. Ordina addebitarsi la tassa.

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