F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 24/TFN-SVE del 24 Aprile 2018 (motivazioni) relativa al C.U. n. 21/TFN-SVE del 05 Marzo 2018 (dispositivo) – RECLAMO N°. 79 DELLA SOCIETÀ ASD ATLETICO SAN GIULIANO 1936 CONTRO LA SOCIETÀ ADP PAULLESE CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 294 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE BELTRAME ALBERTO – RIC. N. 364 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE TONET RICCARDO), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 14.11.2017.

RECLAMO N°. 79 DELLA SOCIETÀ ASD ATLETICO SAN GIULIANO 1936 CONTRO LA SOCIETÀ ADP PAULLESE CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 294 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE BELTRAME ALBERTO – RIC. N. 364 - PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE TONET RICCARDO), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 14.11.2017.

Con reclamo del 30 novembre 2017 la Società’ ASD Atletico San Giuliano 1936 ha adito questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, impugnando le delibere della Commissione Premi di cui al C.U. 4/E del 14 novembre 2017, comunicate mediante lettera raccomandata A.R. in data 27 novembre 2017, con le quali erano stati accolti i ricorsi presentati nei suoi confronti dalla ADP Paullese Calcio per il mancato pagamento dei premi di preparazione relativi ai calciatori Beltrame Alberto e Tonet Riccardo e riferiti alla s.s. 2012/2013.

Sosteneva la reclamante che, successivamente alla presentazione del ricorso innanzi la Commissione Premi, aveva provveduto a corrispondere i premi dovuti ed allegava a riprova copia di un assegno bancario del 15.9.2017 per € 700,00, nonché copia di una ricevuta/liberatoria sottoscritta dalla ADP Paullese Calcio in data 18.7.2017.

La ASD Atletico San Giuliano 1936 chiedeva, pertanto, l’annullamento delle impugnate decisioni. La ADP Paullese Calcio non presentava proprie ed il reclamo veniva dunque discusso e deciso nella riunione del 5/3/2018.

II gravame proposto dalla Società ASD Atletico San Giuliano 1936 deve essere dichiarato inammissibile in quanto cumulativo.

É di fatto sufficiente rilevare che con un unico ricorso la Società ASD Atletico San Giuliano 1936 ha cumulativamente proposto appello avverso due delibere della Commissione Premi, senza peraltro indicarne i relativi estremi, così violando i più elementari principi in tema di impugnazione che statuiscono la inammissibilità di un unico gravame avverso sentenze diverse, ancorché intervenute tra le stesse parti, se non altro perché ciò comporterebbe per costoro un indebito esercizio del potere di riunione dei procedimenti, riservato in via esclusiva al giudice.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo della Società ASD Atletico San Giuliano 1936. Ordina incamerarsi la tassa.

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