F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 25/TFN-SVE del 04 Maggio 2018 (motivazioni) relativa al C.U. n. 22/TFN-SVE del 26 Marzo 2018 (dispositivo) – RECLAMO N°. 86 DELLA SOCIETÀ AP TURRIS CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MORELLA ANTONIO, PUBBLICATA NEL C.U. 158/CAELND DEL 13.12.2017.

RECLAMO N°. 86 DELLA SOCIETÀ AP TURRIS CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MORELLA ANTONIO, PUBBLICATA NEL C.U. 158/CAELND DEL 13.12.2017.

Con atto 13 dicembre 2017, la Società AP Turris Calcio ASD ha adito questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici, emessa il 13 dicembre 2017 e comunicata in pari data, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Antonio Morella, del complessivo importo di euro 2.800,00, a titolo di residuo saldo dovuto per l’accordo economico sottoscritto inter partes per la stagione sportiva 2016/2017.

Deduce la AP Turris Calcio ASD, che il calciatore avrebbe ricevuto anche il residuo importo di cui alla delibera impugnata, come da ricevuta a firma dello stesso allegata al reclamo. Medesima deduzione è stata svolta dalla odierna appellante innanzi alla CAE, ma senza la produzione del suddetto documento e, tra l’altro, tardivamente.

Il calciatore Morella ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità ai sensi dell’art. 25 bis, comma 5, Reg LND, delle eccezioni e delle produzioni documentali della Società AP Turris Calcio ASD e, con riserva di disconoscere la ricevuta prodotta dalla reclamante, ha chiesto il rigetto del gravame.

La vertenza è stata quindi discussa dalle parti e decisa nella riunione del 26 marzo 2017. Il reclamo deve essere rigettato.

In via preliminare, infatti, rileva questo Tribunale che le deduzioni della Società AP Turris Calcio ASD sono state tardivamente dedotte innanzi alla CAE e, in ogni caso, senza il supporto della ricevuta di pagamento prodotta invece solo in questa sede e quindi, anche in questo caso, in modo inammissibile.

Detta produzione documentale trova, infatti, il limite insuperabile delle preclusioni tipiche del giudizio di appello.

La rilevata inammissibilità del suddetto documento, rende superflua la relativa richiesta del calciatore di esibirne l’originale ai fini del disconoscimento.

Peraltro, agli atti esiste in ogni caso un copia di una “ricevuta di pagamento”, che, alla luce del provvedimento della CAE, conclama la sussistenza di una infrazione disciplinare ad opera di una delle parti e che impone quindi la trasmissione degli atti alla Procura Federale.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società AP Turris Calcio e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAE - LND.

Ai sensi dell’art. 33, comma 14 CGS, dichiara la Società reclamante tenuta a corrispondere la somma di € 200,00 (Euro duecento/00) a titolo di spese al calciatore Morella Antonio.

Dispone trasmettersi gli atti alla competente Procura Federale come in motivazione. Ordina incamerarsi la tassa.

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