F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 25/TFN-SVE del 04 Maggio 2018 (motivazioni) relativa al C.U. n. 22/TFN-SVE del 26 Marzo 2018 (dispositivo) – RECLAMO N°. 87 DELLA SOCIETÀ AP TURRIS CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MARAUCCI MAURIZIO, PUBBLICATA NEL C.U. 158/CAELND DEL 13.12.2017.

RECLAMO N°. 87 DELLA SOCIETÀ AP TURRIS CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MARAUCCI MAURIZIO, PUBBLICATA NEL C.U. 158/CAELND DEL 13.12.2017.

Con atto 13 dicembre 2017, la Società AP Turris Calcio ASD ha adito questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici, emessa il 13 dicembre 2017 e comunicata in pari data, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento, in favore del calciatore Maurizio Maraucci, del complessivo importo di euro 13.000,00, a titolo di residuo saldo dovuto per l’accordo economico, sottoscritto inter partes, per la stagione sportiva 2016/2017.

Deduce la AP Turris Calcio ASD, che il calciatore avrebbe ricevuto l’ulteriore somma di euro 8.600,00, contrariamente a quanto dallo stesso dichiarato, e quindi la delibera impugnata deve essere riformata.

L’odierna appellante innanzi alla CAE nulla ha dedotto rimanendo assente nel relativo giudizio.

Solo in questa sede la Società AP Turris Calcio ASD solleva quindi le suddette eccezioni e produce tre ricevute di pagamento a firma del calciatore.

Il calciatore Maraucci ha inviato tempestive controdeduzioni, eccependo l’inammissibilità delle eccezioni e delle produzioni documentali della Società AP Turris Calcio ASD, in quanto tardive, richiedendo quindi il conseguente rigetto del gravame.

La vertenza è stata discussa dalle parti e decisa nella riunione del 26 marzo 2017.

Il reclamo deve essere rigettato.

In via preliminare, infatti, rileva questo Tribunale che le deduzioni della Società AP Turris Calcio ASD - rimasta assente nel giudizio innanzi alla CAE - in questa sede sono inammissibili.

Lo stesso dicasi dei documenti depositati per la prima volta, solo a corredo dell’atto di gravame.

Detta produzione documentale trova, infatti, il limite insuperabile delle preclusioni tipiche del giudizio di appello.

La rilevata inammissibilità determina il rigetto dell’appello, e assorbe ogni altra questione. Peraltro, agli atti esistono in ogni caso copie di tre “ricevute di pagamento” che alla luce del provvedimento della CAE, conclamano la sussistenza di una infrazione disciplinare ad opera di una delle parti e che impongono quindi la trasmissione degli atti alla Procura Federale.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società AP Turris Calcio e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAE - LND.

Ai sensi dell’art. 33, comma 14 CGS, dichiara la Società reclamante tenuta a corrispondere la somma di € 200,00 (Euro duecento/00) a titolo di spese al calciatore Maraucci Maurizio.

Dispone trasmettersi gli atti alla competente Procura Federale come in motivazione. Ordina incamerarsi la tassa.

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