F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 25/TFN-SVE del 04 Maggio 2018 (motivazioni) relativa al C.U. n. 22/TFN-SVE del 26 Marzo 2018 (dispositivo) – RECLAMO N°. 91 DELLA SOCIETÀ SSD VIAREGGIO 2014 ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MARIANI FRANCESCO, PUBBLICATA NEL C.U. 158/CAE-LND DEL 13.12.2017.

 

RECLAMO N°. 91 DELLA SOCIETÀ SSD VIAREGGIO 2014 ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MARIANI FRANCESCO, PUBBLICATA NEL C.U. 158/CAE-LND DEL 13.12.2017.

Con rituale reclamo datato 29/09/.2017, trasmesso tramite Racc. A/R, il Sig. Mariani Francesco si rivolgeva alla Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, chiedendo la condanna della Società SSD Viareggio 2014 a r.l. al pagamento della somma di € 5.109,67 a titolo di residuo compenso globale lordo in forza dell’accordo economico ex art. 94 ter delle NOIF, sottoscritto in relazione alla stagione Sportiva 2016/2017.

Si costituiva la Società, contestando la pretesa del reclamante sulla base della circostanza che il medesimo, negli ultimi mesi di validità dell’accordo economico, accusava spesso degli infortuni (non refertati da un medico), e dimostrava mancanza di impegno e professionalità atletica; nulla rilevava per l’omesso pagamento del residuo di cui all’accordo economico richiesto dal calciatore, né tantomeno produceva documentazione comprovante l’eventuale avvenuto pagamento.

La Commissione Accordi Economici, con decisione pubblicata nel C.U. 158 del 13.12.2017, così provvedeva “condanna la SSD Viareggio 2014 a rl al pagamento in favore del Sig. Francesco Mariani della somma di €.5.109,67 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Con tempestivo reclamo, inviato via PEC ai sensi dell’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F., la Società SSD Viareggio 2014 a r.l impugnava la detta decisione, adducendo la circostanza che il calciatore Mariani Francesco, negli ultimi mesi di durata dell’accordo economico, spesso accusava infortuni non ben certificati, e dimostrava una condotta non aderente ai propri obblighi contrattuali, palesando disinteresse e mancanza d’impegno e della professionalità richiesta, contravvenendo in tal modo, oltre ad una regola generale di ordinaria diligenza nello svolgimento della propria professione, anche a quanto previsto dall’art. 92 delle N.O.I.F. laddove si prevede “I tesserati sono tenuti all’osservanza delle disposizioni emanate dalla F.I.G.C. e dalle rispettive Leghe nonché delle prescrizioni dettate dalla Società di appartenenza.” (comma 1) e che  “i giovani di serie devono partecipare, salvo impedimenti per motivo di studio, di lavoro o di salute alle attività addestrative ed agonistiche predisposte dalla Società per il loro perfezionamento tecnico (comma 2).”.  Alla luce di ciò, quindi, la Società non contestava l’esistenza dell’accordo, ma il diritto del calciatore a vedersi corrispondere la somma richiesta, chiedendo la riforma della decisione impugnata.

Si costituiva il Sig. Mariani Francesco, con memoria difensiva del 21.12.2017, contestando quanto eccepito e dedotto dalla Società SSD Viareggio 2014 a r.l.

La vertenza è stata trattata nella riunione del 26.03.2018.

Il reclamo si appalesa del tutto infondato, generico ed inammissibile.

La Commissione, confermando la motivazione dell’accoglimento del ricorso di primo grado, osserva che le argomentazioni addotte nell’odierno reclamo attengano alla materia disciplinare e non a quello economica di competenza di questa Commissione, con conseguente rigetto anche delle istanze istruttorie formulate dalle parti.

La decisione della C.A.E. risulta, pertanto, correttamente adottata. 

Attesa la palese infondatezza del gravame, anche per le ragioni strumentalmente opposte dalla Società reclamante, la Società SSD Viareggio 2014 a r.l va condannata alla rifusione delle spese giudiziali in favore del calciatore ai sensi dell’art. 33 comma 14 e dell’art. 16, comma 5 CGS il tutto nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società SSD Viareggio 2014 ARL e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAE - LND.

Ai sensi dell’art. 33, comma 14 CGS, liquida le spese di lite in favore del calciatore Mariani Francesco che quantifica in € 200,00 (Euro duecento/00) oltre oneri se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante.

Liquida altresì ai sensi dell’art. 16, comma 5 CGS la somma di € 200,00 (Euro duecento/00). Ordina incamerarsi la tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it