CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta- coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 55/2019 del 23 luglio 2019 – ACF Fiorentina S.p.A./ AC Perugia Calcio s.r.l./Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A./Federazione Italiana Giuoco Calcio
Decisione n. 55
Anno 2019
IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE
composta da
Dante D’Alessio - Presidente
Laura Santoro - Relatrice
Giovanni Iannini
Stefano Bastianon
Alfredo Storto - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorso n. 49/2019, presentato, in data 7 giugno 2019, dalla società ACF Fiorentina S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Coccia e Mario Vigna,
contro
le società: AC Perugia Calcio s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Eduardo Chiacchio, Monica Fiorillo e Michele Cozzone, e Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Enzo Morelli e Gian Pietro Bianchi,
con notifica anche nei confronti
della Procura Generale dello Sport c/o il CONI,
avverso
la decisione della Corte Federale d’Appello della FIGC, di cui, quanto al dispositivo, al C.U. n. 088/CFA dell’11 aprile 2019 e, quanto alle motivazioni, al C.U. n. 098/CFA dell’8 maggio 2019, con la quale è stato respinto il gravame promosso dalla odierna ricorrente avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sez. Vertenze Economiche, di cui al C.U. n. 15/TFV-SVE del 6 marzo u.s., ed è stato confermato l’esito della reiezione.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
sono comparsi all’udienza del 23 luglio 2019, l’avv. Massimo Coccia, per la ricorrente - ACF Fiorentina S.p.A.; gli avv.ti Eduardo Chiacchio e Monica Fiorillo, per la resistente AC Perugia Calcio s.r.l.; l’avv. Gian Pietro Bianchi, per la resistente Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A.; nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Massimo Ciardullo, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI;
udita, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, la relatrice, prof. Laura Santoro.
Considerato che
alla odierna udienza le parti hanno concordemente dichiarato di voler transigere la controversia con integrale compensazione delle spese tra loro;
conseguentemente va dichiarata cessata la materia del contendere con l’integrale compensazione delle spese.
PQM
Il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione
Dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 23 luglio 2019.
Il Presidente La Relatrice
F.to Dante D’Alessio F.to Laura Santoro
Depositato in Roma, in data 23 luglio 2019.
Per il Segretario
F.to Gabriele Murabito