CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 59/2019 del 26 luglio 2019 – Roberto Deiana/Federazione Italiana Giuoco Handball

Decisione n. 59

Anno 2019


 

IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE

 

composta da

Dante DAlessio - Presidente Stefano Bastianon

Laura Santoro

Alfredo Storto - Componenti

Cristina Mazzamauro - Relatrice

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 108/2018, presentato, in data 7 dicembre 2018, dal sig. Roberto Deiana, rappresentato e difeso dallavv. Alberto Spanu del Foro di Nuoro,

contro

la Federazione Italiana Giuoco Handball (di seguito anche FIGH o Federazione), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Giovanni Fontana,

 

nonché contro

 

la Procura Federale della FIGH, in persona del Procuratore Federale, avv. Donata Giorgia Cappelluto,

 

per l’annullamento

della decisione della Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Giuoco Handball del 22 ottobre 2018, resa a definizione del procedimento iscritto al n. 1/2018 - Misure Cautelari - RG CAF, con la quale è stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto dal sig. Deiana avverso l’ordinanza del Tribunale Federale del 30 luglio 2018, che ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare della sospensione da ogni attività e funzione o carica federale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 11, commi 1 e 3, del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e 19, comma 5, del Regolamento di Giustizia e Disciplina della FIGH.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell’udienza dell11 febbraio 2019, il difensore della parte ricorrente - sig. Roberto Deiana - avv. Alberto Spanu; l’avv. Giovanni Fontana, per la resistente FIGH; il Procuratore Federale FIGH, avv. Donata Giorgia Cappelluto, per la Procura Federale FIGH, nonché il Vice Procuratore Generale dello Sport, avv. Guido Cipriani, e il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Massimo Ciardullo, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udita, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, la relatrice, avv. Cristina Mazzamauro.

Ritenuto in fatto

    1. Con sentenza penale del Tribunale di Nuoro del 20 giugno 2018, il ricorrente Roberto Deiana è stato condannato, per la violazione dell’art. 609 bis, comma 3, del c.p., ad anni due di reclusione ed alla interdizione perpetua dall’esercizio di ogni ufficio concernente la tutela, la curatela e amministrazione di sostegno della professione di allenatore nelle scuole e società sportive frequentate da minori, considerato che la fattispecie di reato in relazione alla quale si è pronunciato il Tribunale è ricompresa nel novero dei delitti contro la persona.
    2. Il Tribunale Federale della FIGH, con ordinanza del 31 agosto 2018, ha quindi disposto la sospensione cautelare del tesserato Deiana, tenuto conto che la condanna penale, anche se non definitiva, comporta la sospensione cautelare del tesserato ai sensi degli artt. 11, comma 1 e 3, del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e 19, comma 5, del Regolamento di Giustizia e Disciplina della FIGH.
    3. Il sig. Deiana ha proposto ricorso alla Corte di Appello Federale, ritenendo violato il principio del contraddittorio e sproporzionata la sospensione; ritenendo, inoltre, che lallegato A) del Codice di Comportamento comprenda reati non ascrivibili a quello per il quale è stato condannato e che la norma del Regolamento che prevede la sospensione cautelare (art. 19, comma 5) riguarda i componenti degli Organismi territoriali e centrali ed il tesserato non è un componente di alcun Organo centrale o periferico.

La Procura Federale si costituiva, eccependo il difetto di notifica e la inammissibilità del ricorso per mancato versamento della tassa dovuta secondo lart. 49 del Regolamento di Giustizia.

Il ricorrente sosteneva che la costituzione della Procura avesse comunque sanato il difetto di notifica. Insisteva in ordine alla non applicazione dell’art. 49, perché la inammissibilità sarebbe limitata ai ricorsi con i quali si impugnano provvedimenti sanzionatori. Il difensore del ricorrente/appellante, appreso solo in udienza che il suo assistito, oltre ad essere un tesserato allenatore era anche presidente della ASD HAC di Nuoro, precisava che la squalifica poteva essere applicata solo con riferimento a questa carica e non per le attività di allenatore.

La Corte di Appello, ritenuto sanato il vizio di notifica per effetto della costituzione della Procura, accoglieva l’istanza formulata dalla Procura stessa circa la inammissibilità del ricorso per mancato versamento della tassa. Conseguentemente l’inammissibilità impediva lesame nel merito.

    1. Il ricorrente impugna davanti al Collegio di Garanzia la decisione della Corte di appello per violazione e falsa applicazione dell’art. 49, comma 12, in combinato disposto dell’art. 19, comma 5, del RGD, violazione e falsa applicazione dell’art. 19, comma 5, del RGD.

Ritiene, invero, il sig. Deiana, che il pagamento della tassa come requisito di ammissibilità è limitato ai soli ricorsi con i quali si impugna una sanzione. Sulla scorta di tale unico motivo, chiede l’annullamento della sentenza impugnata e l’accoglimento del ricorso avverso la misura applicata dal Tribunale Federale; in subordine chiede lannullamento con rinvio.

Si è costituita la FIGH, eccependo la inammissibilità del ricorso per violazione dellart. 54 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, anche in considerazione delle conclusioni formulate dal ricorrente, che chiede l’annullamento della sentenza di secondo grado e l’accoglimento del ricorso presentato avverso la sentenza di primo grado.

La Federazione ribadisce la corretta applicazione dell’art. 49, comma 12, come norma generale applicabile a tutti i ricorsi e istanze, nonché la corretta applicazione dell’art. 19, comma 5, che prevede l’applicazione immediata della sospensione con possibilità di ricorrere ed instaurare il contraddittorio nella fase successiva. Ritiene, inoltre, la Federazione che anche dell’art. 11 del Codice di Comportamento sia stata fatta corretta applicazione, in quanto il delitto per il quale il ricorrente è stato condannato è espressamente previsto nell’allegato A) del citato Codice.

Considerato in diritto

  1. Preliminarmente il Collegio non condivide l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla FIGH, ai sensi dell’art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, in quanto con lo stesso ricorso l’istante ha denunciato la violazione della normativa circa l’ammissibilità della domanda proposta innanzi alla Corte di Appello, che può essere oggetto di valutazione in questa sede.
  2. Con un unico motivo di gravame, il sig. Deiana ha lamentato l’erroneità della dichiarazione di inammissibilità del proprio ricorso operata dalla Corte di Appello per il mancato pagamento della tassa prevista dall’art. 49, comma 12, del RGD, sostenendo che alcuna tassa andava pagata, perché non prevista dell’art. 19, comma 5, del RGD.

Sostiene, in particolare, il ricorrente che la disposizione contenuta nell’art. 49, comma 12, cit. preveda l’obbligo, testualmente: “soltanto per le istanze o per i ricorsi con i quali si impugnano provvedimenti sanzionatori..., mentre nei confronti del ricorrente il Tribunale non aveva emesso alcun provvedimento sanzionatorio.

Pertanto, secondo il ricorrente, è stata erroneamente applicata la disposizione dell’art. 19, comma 5, del RGD, in combinato disposto con l’art. 49, comma 12, del RDG, che non opera alcun richiamo al citato art. 19.

  1. Il motivo di ricorso non è meritevole di accoglimento.

L’art. 49 RGD, con cui inizia la Terza Sezione del Regolamento di Giustizia (intitolata Istanze e ricorsi, norme procedurali”), recante le norme procedurali, detta i caratteri generali del procedimento di Giustizia Sportiva, tantè che la stessa disposizione in esame (l’art. 49) è rubricata “norme generali.

In quanto norma di carattere generale e non essendo state previste eccezioni (fatte salve le disposizioni sul gratuito patrocinio), tale disposizione trova, dunque, applicazione per tutti i ricorsi e le istanze presentati davanti agli organi della Giustizia Sportiva Federale di primo e secondo grado.

Correttamente quindi la Corte Federale ha ritenuto che la disposizione in questione dovesse essere applicata anche nel caso sottoposto al suo esame nel quale era oggetto di impugnazione una decisione cautelare adottata dal Tribunale Federale di primo grado.

  1. Con lo stesso motivo di ricorso, il sig. Deiana ritiene che la Corte di Appello non avrebbe potuto comunque dichiarare l’inammissibilità del ricorso in quanto il citato tessuto normativo non prescrive alcun onere (il riferimento è al pagamento della tassa) né, tantomeno, sostiene il ricorrente, prevede la sanzione della inammissibilità del ricorso per l’ipotesi di mancato pagamento della tassa.

Il rilievo non è condivisibile.

L’inammissibilità del ricorso è, infatti, espressamente prevista dall’art 49, comma 12, RDG, che trova senzaltro applicazione alla fattispecie, secondo cui: “Le istanze e i ricorsi sono gravati dalla relativa tassa a pena di inammissibilità; i ricorsi in via durgenza sono assoggettati al pagamento della tassa raddoppiataProprio la norma richiamata definisce l’atto introduttivo dell’impugnazione della misura cautelare come ricorso, quindi come uno di quegli atti che rientrano nella previsione dell’art. 49, comma 12.

  1. Con memoria difensiva, depositata in data 1 febbraio 2019, il ricorrente ha denunciato anche la violazione del proprio diritto al contraddittorio nel giudizio di primo grado, rinviando per le relative motivazioni al ricorso proposto innanzi la Corte di Appello per l’impugnativa della sentenza del Tribunale Federale.

Il rilievo non può essere tuttavia valutato poiché non è stato formulato alcun tempestivo motivo di ricorso avverso la sentenza di secondo grado che possa quindi trovare ingresso in questa sede. A tal riguardo, si rammenta che la Corte di Appello, stante la ritenuta inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 49, comma 12, RDG, non è entrata nel merito della valutazione di tale motivo di gravame che, per essere analizzato avrebbe dovuto formare oggetto di apposito tempestivo motivo di ricorso.

  1. Per completezza si aggiunge, con riguardo all’eccezione sollevata dalla FIGH di inesistenza del ricorso proposto dal sig. Deiana innanzi alla Corte di Appello, per l’omessa notifica del ricorso alla Procura Federale, che la stessa non può trovare ingresso in questa sede nella quale è oggetto di discussione la dichiarata inammissibilità del giudizio di secondo grado Federale. Peraltro, risulta che l’Ufficio della Procura aveva formulato le sue conclusioni per iscritto e le aveva fatte pervenire alla Corte Federale di Appello con la conseguente sanatoria di ogni eventuale nullità per il raggiungimento dello scopo a cui l’atto era diretto.

 

PQM

Il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione

Respinge il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di € 500,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGH.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 11 febbraio 2019.

Il Presidente                                                         La Relatrice

F.to Dante D’Alessio                                            F.to Cristina Mazzamauro

 

Depositato in Roma, in data 26 luglio 2019.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it