CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 60/2019 del 26 luglio 2019 – Mens Sana Basket 1871 ssd/Federazione Italiana Pallacanestro

Decisione n. 60 

Anno 2019

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

 

 

composta da

Mario Sanino - Presidente

Cesare San Mauro - Relatore

Vito Branca

Angela Maietta 

Giuseppe Musacchio - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE 

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 43/2019, presentato, in data 9 maggio 2019 (prot. Collegio di Garanzia dello Sport n. 00351 del 9 maggio 2019), dalla Mens Sana Basket 1871 S.S.D. a r.l. (di seguito Mens Sana), in persona del Dirigente Responsabile tesserato FIP, sig. Lorenzo Marruganti, giusta procura speciale notarile del 9 maggio 2019, rilasciata dal legale rappresentante pro tempore, sig. Massimo Macchi, rappresentata e difesa, come da procura in calce al ricorso, dall’avvocato Alessio Piscini, del Foro di Firenze,

 

contro 

 

la Federazione Italiana Pallacanestro (di seguito FIP), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, dottor  Giovanni  Petrucci, rappresentata e difesa dall’avvocato Giancarlo Guarino,

la Procura Federale della FIP, in persona del Procuratore Federale, non costituitasi in giudizio,

e nei confronti

della Lega Nazionale Pallacanestro, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitasi in giudizio;

e 

della Pallacanestro Biella s.s.d. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitasi in giudizio;

 

per la riforma e/o la revoca 

della decisione emanata dalla Corte Sportiva d'Appello FIP (di seguito CSA), di cui al C.U. n. 1462 del 9 aprile 2019, comunicata il successivo 10 aprile, con cui ha rigettato il gravame proposto dalla ricorrente avverso la decisione, di cui al C.U. n. 1405 del 19 marzo 2019, con la quale il Giudice Sportivo Nazionale FIP (di seguito GSN) ha:

disposto l’esclusione della Mens Sana dalla partecipazione al Campionato di Serie A2 Maschile per la presente stagione sportiva 2018 - 2019, conservando il diritto di iscriversi ai campionati Senior a libera partecipazione;

annullato tutte le partite sin qui disputate, come previsto dall’art. 17, comma 3, REG FIP; 

inflitto unammenda pecuniaria di euro 30.000,00, pari a dodici volte quella prevista per la prima rinuncia, come previsto dall’art. 56, comma 2, RG FIP e, altresì, al legale rappresentante pro tempore, sig. Massimo Macchi, il provvedimento di inibizione per mesi 3, fino al 19 giugno 2019, così come previsto dall’art. 44 RG FIP;

disposto, da ultimo, la trasmissione degli atti all’Ufficio Tesseramento per lo svincolo degli atleti senior e al Comitato Nazionale Allenatori per lannullamento dei tesseramenti CNA, ai sensi dell’art. 21 Regolamento Esecutivo Tesseramento FIP e dell’art. 54, comma 3, RG FIP. 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; 

uditi, nell’udienza del 28 giugno 2019, il difensore della parte ricorrente - Mens Sana Basket 1871 ssd a r.l. - avv. Matteo Lorenzi, giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Alessio Piscini; l’avv.

Giancarlo Guarino, per la resistente FIP, noncil Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Thomas Martone, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI; 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Cesare San Mauro. 

 

Ritenuto in fatto 

 

  • La ricorrente Mens Sana è socieaffiliata alla FIP e, per la corrente stagione sportiva 2018- 2019, ha partecipato al Campionato di Serie A2 Maschile;
  • a causa di una situazione di grave dissesto finanziario, la Mens Sana, da diversi mesi, non ha corrisposto gli stipendi ad alcuni atleti senior, che, per tale esclusivo motivo, decidevano di non partecipare agli allenamenti e alle competizioni ufficiali della squadra;
  • in data 10 marzo 2019, la Mens Sana, in mancanza di atleti senior, rinunciava alla gara n. 1427, valida per la 24^ giornata di campionato nazionale di Lega A2 girone Ovest, da disputarsi contro la Axpo Legnano;
  • in data 14 marzo 2019, la Mens Sana, per consentire la continuità dellattività, anche dallenamento, decideva di inserire stabilmente alcuni giovani regionali nella rosa della prima squadra(cfr.   ricorso Mens Sana);
  • in data 17 marzo 2019, si svolgeva la gara n. 1435 di Serie A2, disputata tra la Mens Sana e la Pallacanestro Biella s.s.d. a r.l., conclusasi con un punteggio di 61 a 93 per la seconda;
  • nel corso della settimana precedente, la società ricorrente aveva trasferito dalla categoria giovanile regionale alla categoria nazionale corrispondente alla prima squadra ben dodici atleti, non potendo comunque tesserarne nuovi a causa delle numerose procedure arbitrali e delle delibere del Consiglio Federale che avevano accertato la morosità della società e la sua violazione in materia di regolarità economico-finanziaria;
  • ai fini sportivi, lo schieramento in campo dei suddetti atleti alterava l’ uguaglianza competitiva e la regolarità dello svolgimento della gara.
  • In ragione di ciò, il GSN adottava la decisione pubblicata nel C.U. n. 1405 del 19 marzo 2019, ritenendo che: la lettura congiunta degli atti di gara, la rinuncia della Mens Sana in occasione della precedente gara del 10 marzo e il comportamento generale della Mens Sana, confermavano che “ci si trova di fronte a una palese al erazione dell’ uguaglianza competiti va delle  squadre  in campo, per cui è corretto ed equo, per il caso in questione, assimilare la disputa della gara con una formazione rimaneggiata per intenti fraudolenti ad una vera e propria rinuncia alla stessa”.
  • Pertanto, in applicazione degli artt. 19, 44, 55, 56, comma 2, RG FIP e dell’art. 17, comma 3, REG FIP, il GSN, sulla base delle sopra riportate considerazioni, escludeva la Mens Sana dalla partecipazione al Campionato di Serie A2 Maschile per la presente stagione sportiva 2018/2019, oltre alle ulteriori sanzioni già descritte;
  • in data 20 marzo 2019, la Mens Sana proponeva il reclamo durgenza ex art. 97 RG FIP innanzi alla CSA, chiedendo la immediata sospensione delle sanzioni e la riforma della sopra illustrata decisione del GSN;
  • in data 9 aprile 2019, con C.U. n. 1462, la CSA rigettava il suddetto reclamo e, limitatamente al caso di specie, equiparava lo schieramento in campo di atleti tecnicamente inadeguati alla rinuncia alla gara, per evitare che, laver schierato in campo - da parte della reclamante - una formazione evidentemente non in grado di competere con lavversaria, non sia altro che un espediente per aggirare le norme federali ed evitare di incorrere in una seconda sconfitta a tavolino, che avrebbe comportato lesclusione dal campionato”.
  • In data 9 maggio 2019, la Mens Sana depositava presso il Collegio di Garanzia dello Sport CONI il presente ricorso (prot. Coll. Gar. Sport n. 00351 del 9 maggio 2019), notificato anche alla FIP, alla Procura Federale presso la FIP, alla LNP, e, infine, alla Pallacanestro Biella, per sentir a) dichiarare la nullità, in ogni caso disporre lannullamento e comunque revocare e riformare in toto la decisione della Corte Sportiva di Appello della FIP resa nel dispositivo in data 23 marzo 2019 e pubblicata nel C.U. 1462 in data 9 aprile 2019 e, quale atto presupposto, la decisione del Giudice Sportivo Nazionale della FIP del 19 marzo 2019 contenuta nel C.U. n. 1405 del 19 marzo 2019

…; b) dunque, per leffetto, in integrale accoglimento del presente ricorso, revocare e/o annullare o dichiarare inefficaci le sanzioni… e, in tesi, disporre la reintegra della prima squadra della Mens Sana al campionato di Serie A2 … ovvero, in ulteriore denegata ipotesi, al campionato di serie inferiore”;

La FIP si è ritualmente costituita in giudizio, chiedendo la conferma dei provvedimenti impugnati e, in subordine, di rimettere gli atti al Giudice endofederale competente, ai sensi dell’art. 62, comma 2, CGS CONI.

Da ultimo, la ricorrente Mens Sana e la resistente FIP hanno depositato le memorie di cui all’art. 60, comma 4, CGS CONI. 

 

Considerato in diritto

 

La Mens Sana ha impugnato la decisione della CSA per tre motivi di ricorso, che possono essere così sintetizzati.

Primo motivo. La CSA non avrebbe esaminato l’eccezione di incompetenza e di violazione del principio del contraddittorio sollevata dalla ricorrente.

Secondo  motivo.  La  CSA  non  avrebbe  approfondito  le  eccezioni  per  cui  il  GSN  avrebbe illegittimamente applicato gli artt. 19, 44, 55 e 56 RG FIP e gli artt. 16 e 17, comma 3, REG FIP. Terzo motivo. La CSA avrebbe eluso tutte le eccezioni sollevate dalla ricorrente, preferendo “argomentazioni  speciose  relative  alla  pretesa  alterazione  della  pari competitiva,  fino  a “sostenere che lesclusione derivi legittimamente dalla transeunte situazione di illiquidità della ricorrente”.

La Procura Federale FIP, la LNP e la Pallacanestro Biella s.s.d. a r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non si sono costituiti in giudizio.

La FIP si è costituita in giudizio con memoria ex art. 60 CGS CONI del 20 maggio 2019 (prot. Collegio di Garanzia dello Sport n. 00399 del 21 maggio 2019), contestando in fatto e in diritto le argomentazioni poste dalla Mens Sana a sostegno del presente ricorso. In particolare, la FIP ha evidenziato la correttezza e la esaustività della motivazione resa dalla CSA rispetto alla competenza del GSN e la legittimità del provvedimento adottato, posto che la condotta della Mens Sana ha inevitabilmente determinato una violazione della normativa in materia di uguaglianza competitiva e regolarità delle competizioni sportive.

Successivamente alla costituzione della FIP la ricorrente ha meglio specificato i propri motivi di ricorso con memoria ex art. 60, comma 4, CGS CONI, depositata in data 18 giugno 2019 (prot. Collegio di Garanzia dello Sport n. 00443 del 18 giugno 2019). Relativamente al primo motivo, ha fermamente ribadito che la decisione del GSN FIP è stata assunta in violazione dell’art. 88 RG FIP e del principio generale del contraddittorio. Sugli ulteriori due motivi di ricorso, infine, ha ulteriormente argomentato in merito alla illegittima applicazione delle norme poste dal GSN FIP a sostegno della decisione.

La FIP, con successiva memoria ex art. 60, comma 4, CGS CONI del 18 giugno 2019 (prot. Collegio di Garanzia dello Sport n. 00446 del 18 giugno 2019), ha ribadito che: il GSN ha valutato che, a pochi giorni di distanza da una prima rinuncia, linserimento di giocatori palesemente inadeguati al livello di campionato, formalizzato peraltro solo tre giorni prima dellincontro e alla luce del quadro dinsieme noto e dichiarato (“momentanea difficoltà di liquidità) fosse prova di un comportamento oggettivamente elusivo del principio del fair play di lealtà sportiva, che impone alle società private, a seconda del livello di campionato cui sono iscritte, di approntare squadre adatte e competitive per il livello di competizione”.

 

* * * 

 i) Ritiene il Collegio di Garanzia dello Sport CONI che il ricorso della Mens Sana debba essere rigettato, poiché infondato in fatto e in diritto.

i.i)  In primis, la CSA ha correttamente precisato che il GSN si pronuncia in prima istanza senzudienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e, tra laltro, su quelle relative a: a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;

e)  ogni  altro  fatt o  rilevante  per  l’ ordinamento  sport i vo  avvenuto  i n  occasione  della  gara ” (cfr. art. 88, comma 3, RGS FIP). 

Dalla lettura della norma appena citata, pertanto, non solo è evidente la competenza del GSN, ma lo è ancor di più la assoluta infondatezza della pretesa violazione del principio del contraddittorio argomentata dalla ricorrente, nella misura in cui è espressamente previsto che il GSN proceda senza udienza e con immediatezza”.

Neppure è dirimente il richiamo all’art. 95, comma 2, RG FIP, dal momento che, quella di procedere con le audizioni per assumere informazioni che reputano utili ai fini della pronuncia, è una mera facoltà rimessa evidentemente alla discrezionalità del caso di specie da parte del GSN.

Del resto, il GSN ha adottato la decisione confermata dalla CSA dopo aver esaminato gli atti di gara, ovvero il referto, il rapporto e il relativo allegato, redatto dal Sostituto Procuratore Federale, e tenuto conto della rinuncia alla precedente gara del 10 marzo 2019, operata nel corso del medesimo Campionato da parte della Mens Sana.

E, infatti, solo dalla lettura congiunta dei predetti documenti” di gara (e non da altro, come suggestivamente sostenuto dalla ricorrente) che il GSN ha potuto verificare che la Mens Sana “ha inserito a referto un numero significativo di atleti appartenenti alle categorie giovanili, il cui trasferimento - da regionale a nazionale - è avvenuto nel corso dellultima settimana e che il punteggio di 31 punti di differenza a favore della società Pall. Biella SSD A RL è maturato già nei primi due quarti di gara”.

i.ii)  Altrettanto esaustivi appaiono i motivi per cui la CSA ha confermato le sanzioni inflitte dal GSN, tra cui l’esclusione della Mens Sana dalla partecipazione al campionato di Serie A2 Maschile per la stagione sportiva 2018-2019.

La CSA, lungi dal giustificare decisioni del GSN avulse rispetto ai fatti e agli atti di gara e senza avallare interpretazioni analogiche delle norme, ha correttamente tenuto conto della posizioneconomica e sportiva della Mens Sana, proprio per indagare la tenuta sotto il profilo logico, oltre che giuridico, dei motivi per cui il GSN si è determinato in tal senso.

E ciò ha fatto rappresentando che, oltre ai fatti emersi ictu oculi dagli atti di gara, proprio la valutazione di tutti gli elementi della vicenda, tra cui il blocco dei tesseramenti, lapertura da parte della Procura federale di un fascicolo di indagine, il passaggio di categoria di numerosi atleti a ridosso della gara che, ancorchè rispettoso delle norme federali, non può definirsi come espressione di una momentanea crisi di liquidità” (tutti eziologicamente collegati ai fatti di gara e, pertanto, diretta espressione degli stessi), spiega la ratio della decisione assunta dal GSN, che è quella di sanzionare un fatto rilevante per l’ordinamento sportivo accaduto in occasione di una gara, quale è, appunto,  l’ alt erazi one  del l a  regolari t à  dell a  competi zi one  sporti va  e l’elusione della normativa CONI, oltre che di quella federale, schierando in campo degli atleti che, fino a qualche giorno prima, erano tesserati solo per le gare di campionato regionale  di categoria giovanile.

Neppure servirebbe, infatti, alcun riferimento al rapporto del Sostituto Procuratore Federale allegato agli atti di gara, essendo palese il motivo per cui, in data 14 maggio 2019, ossia tre giorni dopo la rinuncia alla gara n. 1427 e appena 2 giorni prima della gara in esame, la Mens Sana ha deciso di tesserare per i campionati nazionali degli atleti delle categorie giovanili regionali: evitare una seconda perdita a tavolino, che avrebbe inevitabilmente portato alla esclusione della Mens Sana dal Campionato A2 Maschile, in applicazione di quanto previsto dall’art. 16 RG FIP, per cui “la rinuncia a due gare nella fase di qualificazione di un Campionato è considerata ritiro definitivo dal Campionato...

In altre parole, per riprendere le conclusioni della CSA, la ratio del provvedimento del GSN è quella di “evitare che laver schierato in campo - da parte della reclamante [Mens Sana] una formazione evidentemente non in grado di competere con lavversaria, non sia altro che un espediente per aggirare le norme federali ed evitare di incorrere in una seconda sconfitta a tavolino, che avrebbe comportato lesclusione dal campionato.

i.iii)  Da ultimo, è parimenti destituito di fondamento logico, ancor prima che giuridico, il motivo addotto dalla Mens Sana per cui la situazione di difficoltà economica della società sarebbe assolutamente contingente e di portata limitata, nel tentativo di ricondurre ad un evento eccezionale una condotta evidentemente dettata da una conclamata situazione di dissesto patrimoniale.

La CSA, infatti, nel ripercorrere le vicende economiche e sportive della società ricorrente, per cui è evidente che la stessa non sia affatto incorsa in una temporanea crisi di  liquidità”,  ha correttamente richiamato, senza per questo contestare i riferimenti normativi posti dal GSN a sostegno della propria decisione, anche i più generali principi etici a cui tutte le affiliate e i tesserati devono attenersi,  quale  è  l’impegno  a  comportarsi  con  la  massima  leal reciproca, osservando tutte le comuni prassi del fair play sportivo….nel rigoroso rispetto delle regole, rifiutando  e  denunciando  ogni  pratica  che  possa,  anche  potenzialmente,  alterare  la normalità e la veridel risultato sportivo, impegnandosi ad evitare eventuali fattori che possano concorrere a falsare i risultati degli eventi sportivi(cfr. art. 2.3 Codice Etico FIP). Ebbene, come ormai noto, la Mens Sana in occasione di una gara ufficiale di campionato di serie A2, ha schierato in campo degli atleti delle giovanili che, fino a qualche giorno prima, gareggiavano per i campionati regionali, non per una impossibilità assoluta ed eccezionale, che avrebbe astrattamente potuto condurre gli Organi di giustizia della FIP, come pure questo Collegio, a differenti valutazioni, bensì per la morosità consapevolmente accumulata dalla Mens Sana nei confronti dei propri atleti  senior  chein ragione di ciò,  decidevano di non partecipare agli allenamenti e alle competizioni ufficiali della squadra.

Neppure servirebbe ricordare che è imposto a tutte le società e ai tesserati, senza distinzione alcuna in base alla disciplina di riferimento, l’obbligo di lealtà sportiva, la cui violazione deve essere valutata caso per caso dagli Organi della giustizia sportiva.

Allo stesso tempo, la lealtà sportiva, alla stregua del principio di buonafede nel diritto civile, oltre ad essere una regola del diritto sportivo, rappresenta anche un parametro di valutazione dei comportamenti e del rispetto delle norme sportive, sia generali che delle singole Federazioni. Grazie alla sua duplice natura, di obbligo per le società sportive e i tesserati e, al tempo stesso, di parametro di valutazione per gli Organi della giustizia sportiva, il concetto di lealtà sportiva assicura la coerenza dell’intero sistema, permettendo di sanzionare comportamenti elusivi che, se valutati fuori da un quadro complessivo e solo in riferimento a singole disposizioni federali, rischierebbero di rimanere impuniti.

Infine, valga la pena rammentare che è proprio il suddetto principio/obbligo di lealtà sportiva che, per assicurare l’eguaglianza competitiva delle squadre e, quindi, la regolarità delle competizioni ufficiali, impone alle società di schierare in campo le proprie squadre nella migliore formazione consentita dalla loro situazione tecnica.

Tale obbligo, ad esempio, per la disciplina calcistica è esplicitato al comma 3 dell’art. 48 NOIF FIGC, per cui in tutte le gare dellattività ufficiale è fatto obbligo alle società di schierare in campo le proprie squadre nella migliore formazione consentita dalla loro situazione tecnica..

In ogni caso, anche in mancanza di una espressa previsione nelle Carte federali, schierare in campo la migliore formazione consentita dalla situazione tecnica della squadra non è altro che una forma di garanzia di normalità e verità del risultato sportivo, ben potendo, lo schieramento icampo di una formazione tecnicamente inadeguata, falsare i risultati degli eventi sportivi, in violazione del principio/obbligo di lealtà sportiva, espressamente previsto dall’art. 2, comma 3, Codice Etico FIP.

 

P.Q.M. 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

 

Respinge il ricorso.

 

In considerazione della delicatezza della questione affrontata, dispone l’integrale compensazione delle spese.

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. 

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 28 giugno 2019. 

 

Il Presidente                                                                        Il Relatore

F.to Mario Sanino                                                               F.to Cesare San Mauro 

 

Depositato in Roma, in data 26 luglio 2019.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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