CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 61/2019 del 26 luglio 2019 – USD Gambassi/USC Montelupo ASD/Federazione Italiana Giuoco Calcio
Decisione n. 61
Anno 2019
IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE
composta da
Dante D’Alessio - Presidente
Laura Santoro - Relatrice
Giovanni Iannini
Mario Stella Richter
Alfredo Storto - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 42/2019, presentato, in data 8 maggio 2019, dalla USD Gambassi, rappresentata e difesa dall’avv. Marco Checcucci,
contro
la USC Montelupo A.S.D., non costituitasi in giudizio;
e nei confronti
della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), non costituitasi in giudizio,
per l’impugnazione
della decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche c/o FIGC, pubblicata, quanto al dispositivo, nel C.U. n. 14/TFN del 13 febbraio 2019, e, quanto alle motivazioni, nel C.U. n. 18/TFN dell’8 aprile 2019, con cui è stata confermata l’impugnata decisione della Commissione Premi, di cui al C.U. n. 4/E del 14 novembre 2017, con la quale la
U.S.D. Gambassi è stata condannata al pagamento, in favore della U.S.C. Montelupo, del premio di preparazione disciplinato dall’art. 96 NOIF, relativo all’atleta Alessio Oliva.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 25 giugno 2019, il difensore della parte ricorrente - USD Gambassi - avv. Marco Checcucci, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Giontella, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI;
udita, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, la relatrice, prof. ssa Laura Santoro.
Ritenuto in fatto
Con decisione del 16 marzo 2017, la Commissione Premi della FIGC dichiarava improcedibile la richiesta del premio di preparazione relativa all’atleta Alessio Oliva avanzata, ai sensi dell’art. 96 NOIF, dalla USC Montelupo A.S.D. nei confronti della odierna ricorrente, in ragione di un documento liberatorio da quest’ultima prodotto in giudizio.
A seguito del reclamo promosso dalla USC Montelupo A.S.D. avverso la predetta decisione, il Tribunale Federale, sezione Vertenze Economiche, richiedeva alla Procura Federale che accertasse l’autenticità del documento liberatorio e, all’esito delle indagini, accoglieva il reclamo e trasmetteva gli atti alla Commissione Premi per la quantificazione del premio dovuto.
Con decisione del 14 novembre 2017, la Commissione Premi riconosceva in favore della USC Montelupo A.S.D. la somma complessiva di euro 2.025,00, di cui euro 1.620,00 a titolo di premio di preparazione ed euro 405,00 a titolo di penale da corrispondere alla FIGC.
La USD Gambassi impugnava la predetta decisione innanzi al TFN, sezione V.E., il quale, dopo aver nuovamente attivato la Procura Federale al fine di svolgere ulteriori indagini, rigettava il reclamo a motivo del fatto che il direttore sportivo, che, secondo quanto sostenuto dalla USD Gambassi, avrebbe sottoscritto il documento liberatorio, non aveva delega alla firma e comunque lo stesso, oltre che il Presidente e il Vice presidente della USC Montelupo, avevano disconosciuto la sottoscrizione del documento liberatorio, nonché il timbro della società apposto sullo stesso. La USD Gambassi ha proposto ricorso innanzi a questo Collegio articolando tre motivi:
1) Om essa motivazione circa l’appartenenza del timbro apposto sulla liberatoria in atti all’USC Montelupo A.S.D..
La ricorrente lamenta “la totale ed illegittima obliterazione, da parte del Tribunale Federale, delle argomentazioni proposte (…) in merito alla pacifica appartenenza del timbro apposto sulla vessata liberatoria al Club di Montelupo”.
In proposito, la ricorrente evidenzia come “il timbro de quo, disconosciuto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Sig. Marco Camarlinghi, all’epoca dei fatti tesserato per il Club con il ruolo di direttore sportivo (…), fosse il medesimo che ben 1 anno e 9 mesi prima era stato apposto sulla velina della raccomandata (…) con la quale il Club di Montelupo aveva notificato (…) il ricorso al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche”, mentre, di contro, “la Società di Montelupo ed i soggetti riferibili al predetto Club (…) hanno sempre sostenuto, expressis verbis (…), di non aver mai visto prima di allora quel timbro”. La ricorrente rileva, quindi, che “La completa pretermissione della motivazione sulla riferibilità al Club di Montelupo del timbro de quo ha gettato, senza dubbio, un inquietante quanto inammissibile cono d’ombra sulla decisione della presente controversia, viziando, in modo palese, l’iter logico posto a base della decisione di merito”.
2) Violazione di norme di diritto riguardante la valutazione delle prove (art. 116 c.p.c) nonché omessa motivazione in relazione alla attendibilità delle dichiarazioni in atti.
La ricorrente lamenta “l’omesso vaglio da parte dell’Organo di seconde cure circa l’attendibilità delle dichiarazioni raccolte in atti, la cui prudente valutazione avrebbe sicuramente permesso di addivenire ad una diversa pronuncia di merito”. In particolare, la ricorrente rileva che risulterebbe evidente “la lesione del diritto di difesa (…), posto che non è dato conoscere le ragioni in base alle quali alcune dichiarazioni sarebbero da ritenere assolutamente attendibili, nonostante le smentite documentali, mentre (n.d.r.: altre) sarebbero prive di valore probatorio” (in particolare quelle del sig. Giasio Oliva e del sig. Mario Piero Costa).
3) Omessa motivazione circa la validità della liberatoria in atti in virtù del comportamento legittimo ed in buona fede del Sig. Giasio Oliva e del comportamento colposo del rappresentante apparente e del rappresentato.
La ricorrente lamenta che “il Tribunale Federale nulla ha motivato circa l’eventuale validità della liberatoria in atti in virtù del principio dell’apparenza del diritto e dell’affidamento”.
La ricorrente rileva sul punto che “un tesserato dell’USC Montelupo A.S.D. ha sottoscritto la liberatoria, ancorché con firma illeggibile, sulla quale è stato, poi, impresso uno dei timbri in uso alla predetta Società. Sussisterebbero, quindi, tutti gli elementi richiesti dalla suddetta fattispecie, ovvero (i) la buona fede del Sig. Giasio Oliva e (ii) il comportamento colposo (o doloso) del presunto falso rappresentato”.
La ricorrente rileva, inoltre, che “In ogni caso, l’apposizione del timbro del Club varrebbe quale successiva ratifica della liberatoria da parte dell’USC Montelupo A.S.D., che, per giurisprudenza costante, non necessita di forme sacramentali”.
La ricorrente, in conclusione, chiede, in via principale che sia dichiarato l’annullamento/revoca dell’impugnata decisione del T.F.N. - sez. V.E. con “la piena efficacia della liberatoria in atti” e, in via subordinata, l’annullamento/revoca della stessa decisione con “rinvio al predetto Organo disciplinare per la decisione sul merito secondo i principi di diritto che verranno stabiliti”.
La Procura Generale dello Sport, in udienza, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso perché diretto ad un pronunciamento nel merito della causa insistendo, quindi, per il suo integrale rigetto.
Considerato in diritto
- Il T.F.N. - sez. V.E. ha riconosciuto la legittimità della pretesa economica oggetto del presente ricorso in base alla motivazione che “nessun soggetto munito di poteri all’interno della USC Montelupo ha mai sottoscritto la liberatoria in favore della USD Gambassi, nemmeno nella formula «in bianco» descritta dalla società reclamante”. Lo stesso Tribunale ha osservato, altresì, che il direttore sportivo, sig. Marco Camarlinghi, che avrebbe sottoscritto la liberatoria secondo quanto sostenuto dalla reclamante, comunque “non aveva delega alla firma”.
- Tutti e tre i motivi del ricorso si fondano sulla questione della riconducibilità alla USC Montelupo A.S.D. del timbro apposto sulla liberatoria. In particolare, con il primo motivo si lamenta l’omessa motivazione “circa l’appartenenza del timbro” alla controparte; con il secondo motivo si lamenta l’omessa motivazione in ordine all’attendibilità delle dichiarazioni in atti e, in specie, a quelle recanti il disconoscimento del timbro; con il terzo motivo si lamenta l’omessa motivazione circa la ricorrenza del legittimo affidamento in ordine alla validità della liberatoria in virtù della predetta appartenenza.
- Ai sensi dell’art. 54, comma 1, CGS, com’è noto, il ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport “è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”.
Su questa norma, che delimita il sindacato di legittimità del Collegio di Garanzia, si è formata una copiosa, unanime giurisprudenza dello stesso Collegio, anche a Sezioni Unite (v., ex multis, decisioni 24/11/2015, n. 58; 3/12/2015, n. 63; 14/1/2016, n. 2; 18/1/2016, n. 3; 22/1/2016, n. 4; 1/4/2016, n. 16; 2/8/2016, n. 34; 13/12/2016, n. 62; 25/1/2017, n. 8; 2/2/2018, n. 5; 8/3/2018, n. 11; 15/5/2018, n. 26; 1/10/2018, n. 63), che ha precisato come la verifica logica della motivazione non può “mai debordare in una vera e propria ricostruzione alternativa dei fatti accertati, nell’allegazione della debolezza di alcune prove ritenute, invece, rilevanti dalla decisione impugnata, o ancora in ricostruzioni dei fatti, posti a fondamento di sanzioni, secondo una diversa prospettazione dei tempi, dei fatti salienti, e persino del rilievo di alcuno tra i soggetti coinvolti nel portare a termine l'azione”.
Il Collegio di Garanzia ha, inoltre, precisato, richiamando i principi espressi dalla Corte di Cassazione, che “la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti”; così pure (nella decisione 6 aprile 2018, n. 18, che richiama la precedente decisione n. 14/2017) si è espressamente escluso che dinanzi al Collegio di Garanzia “ci si possa dolere dello scarso peso attribuito a talune dichiarazioni rispetto all’apprezzamento di convincimento di altri elementi reputati più preziosi giacché tali profili valutativi sfuggono al sindacato di legittimità”, e analogamente le Sezioni Unite (nella citata decisione n. 63/2018) hanno ribadito il principio secondo cui i motivi con cui si lamenta la non “corretta valutazione del materiale probatorio di competenza del Tribunale Federale, prima, e della Corte Federale d’Appello, poi, (…) esulano dall’ambito della competenza del Collegio di Garanzia”.
Ciò detto, va altresì ricordato come il vizio di motivazione debba comunque essere riferito ad “un punto decisivo della controversia”.
- Orbene, nella fattispecie, l’eventuale uso di un timbro riconducibile alla società USC Montelupo A.S.D., nella contestata “liberatoria”, non esplica rilevanza decisiva ai fini dell’accertamento della legittimità della pretesa creditizia di quest’ultima, la quale, invece, come correttamente motivato dal Tribunale Federale, si fonda sulla provenienza della liberatoria da persona non munita del potere rappresentativo della società stessa.
Né siffatta rilevanza può riconoscersi sotto il profilo, enunciato nel terzo motivo di ricorso, dell’apparenza del diritto e del principio dell’affidamento incolpevole. Infatti, com’è noto, l’apparenza del diritto richiede la buona fede del soggetto nei cui confronti essa esplica efficacia, valutata sulla base della sussistenza di circostanze univoche suffraganti tale buona fede.
La liberatoria, nel suo tenore letterale, e le risultanze degli accertamenti istruttori compiuti dai giudici di merito, i quali, come sopra detto, non sono passibili di sindacato in questa sede, escludono la sussistenza delle predette circostanze univoche.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione
Respinge il ricorso. Nulla per le spese.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 25 giugno 2019.
Il Presidente La Relatrice
F.to Dante D’Alessio F.to Laura Santoro
Depositato in Roma, in data 26 luglio 2019.
Il Segretario
F.to Alvio La Face