CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 62/2019 del 29 luglio 2019 – C.S.D. Faro/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/C.R. Emilia Romagna FIGC-LND/curatore fallimentare della società Giovane Cattolica 1923 s.r.l.

Decisione n. 62 

Anno 2019

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE 

 

composta da 

Mario Sanino - Presidente 

Pier Giorgio Maffezzoli - Relatore

Guido Cecinelli

Marcello de Luca Tamajo 

Giuseppe Musacchio - Componenti 

ha pronunciato la seguente 

 

DECISIONE 

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 72/2018, presentato, in data 10 agosto 2018, dalla associazione dilettantistica C.S.D. Faro, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., sedente in Gaggio Montano (BO), ai fini del presente procedimento assistita, difesa, rappresentata e domiciliata dall’avv. Fabio Chiarini del Foro di Bologna, giusta procura in calce al ricorso introduttivo,

 

e nei confronti 

 

della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), non costituitasi in giudizio, della Lega Nazionale Dilettanti c/o la FIGC (LND), non costituitasi in giudizio,  del Comitato Regionale Emilia Romagna LND-FIGC, non costituitosi in giudizio,

e del Fallimento Giovane Cattolica 1923 s.r.l., in persona del Curatore p.t., alla costituzione in giudizio debitamente autorizzato dal G.D. c/o il Tribunale di Bologna con decreto in data 22 agosto 2018, assistito, difeso, rappresentato e domiciliato dagli avv.ti Nicoletta Michieli e Davide Grassi, 

 

per limpugnazione 

 

del C.U. del C.R. Emilia Romagna/FIGC-LND n. 6 dell’8 agosto 2018, che ha inserito, con riserva, nonostante la dichiarazione di fallimento, la società Giovane Cattolica 1923 s.r.l. tra i sodalizi partecipanti al girone B del Campionato di Eccellenza Emilia Romagna ed ha contestualmente inserito l’odierna ricorrente nel Campionato di Promozione, Girone C.

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; 

 

uditi, nell’udienza del 28 agosto 2018, il difensore della parte ricorrente - C.S.D. Faro - avv. Domenico De Cesare, giusta delega all’uopo ricevuta dallavv. Fabio Chiarini, nonché l’avv. Davide Grassi, per la resistente Fallimento Giovane Cattolica 1923 s.r.l.; 

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Pier Giorgio Maffezzoli.

 

Ritenuto in fatto

 

Sostanzialmente i motivi di ricorso sono tre: 

    1. Violazione di legge, nulliinsanabile ed annullabilità del comunicato n° 6 dell’8 agosto 2018, per quanto testé riportato;
    2. Nullità del C.U. citato, nella parte relativa alla formazione dei Campionati di Eccellenza dell’Emilia Romagna, per violazione di legge ed eccesso di potere;
    3. Manifesta violazione del disposto tassativo di cui all’art. 16 N.O.I.F. “Decadenza e revoca delle affiliazioni”.

Quanto sopra dedotto ed esposto, con argomentazioni tuttaltro che peregrine, ma anzi dotate di un certo senso logico-giuridico e, quindi, nientaffatto infondate, la C.S.D. Faro chiede che vengano accolte le seguenti conclusioni:

In via d urgen za , ordinare alla F.I.G.C., alla L.N.D. ed al C.R.E.R.-L.N.D. di sospendere linizio dei campionati di Eccellenza e Promozione Regione Emilia Romagna 2018/19,  nonché la disputa della Coppa Italia, in attesa della definizione del presente giudizio [];

ordinare alla F.I.G.C., alla L.N.D. ed al C.R.E.R.-L.N.D., qualsivoglia diverso provvedimento a tutela delle ragioni dellIstante [];

nel merito, annullare e/o revocare il Comunicato Ufficiale n. 6 dell8-8-2018 […] (per i motivi sovra-esposti),

nonché annullare e/o revocare tutti gli atti presupposti, annessi, connessi, collegati e conseguenti alla predetta delibera e provvedimento e, per leffetto, ordinare alla F.I.G.C., allL.N.D. ed al C.R.E.R.-L.N.D. di disporre linserimento della Società C.S.D. Faro, odierna ricorrente, nellorganico del Campionato Regionale di Eccellenza 2018/2019, in sostituzione della fallita e quindi esclusa srl Giovane Cattolica 1923;

in ipotesi, previo annullamento della delibera e provvedimento impugnato, ordinare alla F.I.G.C., alla L.N.D. ed al C.R.E.R.-L.N.D. di compiere tutti i necessari atti e provvedimenti per garantire nella s.s. 2018/19 la partecipazione della Società ricorrente al Campionato di Eccellenza, quale avente diritto. 

Si costituiva ritualmente in Segreteria, ex art. 60 CGS, il solo “Fallimento s.r.l. Giovane Cattolica 1923”, in persona del Curatore, quale unica parte resistente, non essendosi costituiti in giudizio né la FIGC né, tantomeno, il C.R.E.R.- L.N.D.

Instauratosi, pertanto, regolarmente il contraddittorio, la resistente articolava la sua difesa sostanzialmente su due punti: “Lerronea qualificazione dellesercizio provvisorio come <misura cautelare>” e “linfondatezza dei motivi di ricorso proposti. 

 

Considerato in diritto 

 

In effetti, il punto nodale della questione che ci impegna in questa Sede è dato proprio dalla concessione dell“esercizio provvisorio” a favore della Società fallita, disposto dal Giudice Delegato del Tribunale di Rimini con decreto del 6/7 agosto 2018: ecco perché il C.R.E.R.- L.N.D., il successivo 8 agosto,  aveva potuto  pubblicare  il C.Uimpugnato,  inserendo “con riserva” la s.r.l. Giovane Cattolica 1923 tra le partecipanti al girone B di Eccellenza Emilia- Romagna.

Qual è il presupposto fondamentale del citato istituto, ex art. 104, comma 2, L.F.? 

Le prospettive di continuità aziendale dell’Impresa e la possibilità di salvaguardia del valore di avviamento per mezzo della prosecuzione della specifica attiviimprenditoriale, costituente l’oggetto sociale.

A corroborare tale scelta, vi è la perizia di stima in continuità” disposta dal G.D. ed effettuata dal Consulente del Tribunale (Dott. Ferrucini), secondo cui la Società fallita non solo era titolare del “Titolo  sportivo”,  ma  anche  di  altri  assets,  come  proventi  di  sponsorizzazioni  e  proventi straordinari, che complessivamente costituivano un attivo patrimoniale pari a 330.000 € circa. Nulla quaestio anche per ciò che riguarda i poteri di vigilanza del Consiglio Federale, visto che l’esercizio provvisorio configura attività d’impresa gestita dagli Organi della Procedura, sotto la lente dingrandimento del G.D. e del Tribunale fallimentare.

Del resto, i precedenti giurisprudenziali di merito citati dalla Ricorrente sembrano rilevare più a favore delle ragioni della Resistente che a quelle proprie, visto che in ipotesi di questo tipo l’unica opportunità d’impedire la disgregazione del valore davviamento e la risoluzione dei rapporti contrattuali con i calciatori per effetto del c.d. “svincolo” (cui sarebbero altrimenti legittimati) è proprio quella dell’esercizio provvisorio.

Nella fattispecie in esame, non risulta svincolato alcun calciatore, tantè che la F.I.G.C., in data 22 agosto 2018, confermava ufficialmente la regolarità dell’iscrizione al campionato, avvenuta anteriormente alla Sentenza di fallimento, precisando che la Società poteva partecipare regolarmente al Campionato 2018/2019.

La vexata quaestio”, ritiene questo Collegio, sta tutta nel discernere quale sia l’effettiva natura dell’esercizio provvisorio che non può certo essere una “misura cautelare”, o avere carattere liquidatorio, come erroneamente sostenuto dalla C.S.D. Faro, ma rappresenta, invece, lo strumento attraverso il quale, in presenza di determinati presupposti, il Tribunale fallimentare, con il supporto di tutti gli Organi della Procedura, riconosce che vi è la possibilità di un risanamento della Società fallita, nel senso che questa possa tornare in bonis” ed essere nuovamente appetibile sul mercato, attraverso appunto la prosecuzione “in continuità” dell’attività sociale, anche e soprattutto nell’interesse dei creditori.

I corollari che discendono da quanto sopra sono che l’esercizio provvisorio impedisce ex tunc (dalla pronuncia della sentenza di fallimento) 1) la decadenza della società interessata dalla affiliazione e 2) la perdita del titolo sportivo.

Considerate le opposte tesi delle parti, valutate le varie questioni in fatto ed in diritto,

Rigetta il ricorso. Spese compensate.


P.Q.M.

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. 

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 28 agosto 2018.

 

 

Il Presidente                                                                  Il Relatore

F.to Mario Sanino                                                          F.to Pier Giorgio Maffezzoli 

 

Depositato in Roma, in data 29 luglio 2019.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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