CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 65/2019 del 6 agosto 2019 – Antonio Mamè/Automobili Lamborghini S.p.A./Procura Federale Automobil Club d’Italia Sport

Decisione n. 65

 

Anno 2019

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE

 

 

composta da 

Dante DAlessio - Presidente

Giovanni Iannini - Relatore

Laura Santoro

Mario Stella Richter 

Alfredo Storto - Componenti 

ha pronunciato la seguente 

DECISIONE

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 46/2019, presentato, in data 14 maggio 2019, dal sig. Antonio Mamé, elettivamente domiciliato in Milano, via Cicognara, n. 7, presso lo studio dellavv. Marco Baroncini, che lo rappresenta e difende,

 

contro

 

 

l’A.C.I. Automobile Club dItalia - F.N.A. Federazione Nazionale Automobilistica, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Toscana, n. 10, presso lo studio dell’avv. Angelo De Crescenzo, che la rappresenta e difende, 

  e nei confronti

 

      della Automobili Lamborghini S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Gabriele Bordoni,

 

avverso

 

la decisione della Corte Federale dAppello Automobile Club d’Italia - Sport, pronunciata il 22 febbraio 2019, le cui motivazioni sono state pubblicate il 6 maggio 2019, nel giudizio disciplinare a carico della Automobili Lamborghini S.p.a., con la quale è stato rigettato il ricorso proposto avverso la decisione n. 7/2018 del Tribunale Federale dell’ACI Sport.

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; 

 

uditi, nell'udienza del 25 giugno 2019, il difensore della parte ricorrente - sig. Antonio Mamè - avv. prof. Marco Baroncini; l’avv. Andrea Petretto, giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Gabriele Bordoni, per la resistente Automobili Lamborghini S.p.A.; l’avv. Angelo De Crescenzo, per la resistente ACI-FNA, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Massimo Ciardullo, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi degli artt. 59, comma 2, lett. b), e 61, comma 3, CGS CONI; 

udito, nella successiva Camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, cons. Giovanni Iannini. 

 

Ritenuto in fatto

 

1.- La Procura Federale ACI - Sport ha, a suo tempo, disposto il deferimento della Automobili Lamborghini S.p.a. al Tribunale Federale, sulla base di un esposto presentato dal sig. Antonio Mamé, padre di Andrea Mamé, deceduto il 30 giugno 2013, per un tragico incidente verificatosi durante lo svolgimento di una delle Serie internazionali del “Lamborghini Blancpain Super Trofeo 2013”, svoltasi in Francia, Le Castellet, circuito “Paul Ricard”.

Il sig. Antonio Mamé, con tale esposto, ha denunciato il fatto che la Automobili Lamborghini ha acquisito la licenza di promoter solo nell’anno 2017, mentre negli anni 2011 - 2016 la Casa automobilistica era titolare della sola licenza di concorrente, non idonea ad assumere le vesti di promoter dei trofei.

Per tali fatti la Procura Federale ha chiesto la condanna della società al pagamento della sanzione di € 1.804,00.

  1. - Con decisione n. 7/2018 il Tribunale Federale ha dichiarato inammissibile l’intervento spiegato nel processo dal sig. Antonio Mamé ed ha assolto dall’illecito disciplinare la Automobili Lamborghini S.p.a.
  2. - Il sig. Antonio Mamé ha proposto reclamo innanzi alla Corte Federale dAppello ACI - Sport, che, con la decisione impugnata in questa sede, ha rigettato il reclamo.

La Corte Federale ha evidenziato che la qualità di denunciante non è, di per sé, idonea a legittimare una partecipazione al giudizio disciplinare mediante intervento.

La Corte ha, infatti, ritenuto che il denunziante non fosse titolare di una situazione giuridicamente protetta dall’ordinamento federale, che, ai sensi dell’art. 34 del Regolamento di Giustizia sportiva dell’ACI, legittima l’intervento nel giudizio.

Secondo la Corte, la legittimazione del terzo interveniente in un procedimento disciplinare si ha solo allorché sia riscontrabile un rapporto di causa - effetto tra l’illecito contestato e le conseguenze che si assumono prodotte nella sfera dell’interveniente. In caso contrario, il denunciante ha un mero interesse di fatto, che non giustifica la partecipazione al giudizio.

La Corte Federale ha ritenuto che, nel caso in questione, non sussista l’indicato rapporto di caus-  effetto e che il sig. Antonio Mamé sia portatore quindi di un mero interesse di fatto.

4.  - Con ricorso depositato presso il Collegio di Garanzia dello Sport in data 14 maggio 2019, il sig. Antonio Mamé ha impugnato la decisione della Corte Federale dAppello ACI Sport.

4.1  - A fondamento dell’impugnazione il ricorrente ha dedotto:

4.1.1  - Inosservanza e violazione degli artt. 6, comma 1, 34 e 37 del Regolamento di Giustizia sportiva, in relazione agli artt. 6, comma 2, e 236 Regolamento Sportivo Nazionale ACI Sport.  Ha osservato il ricorrente che è stato il Tribunale Federale a rilevare che ...il giudizio sportivo non può essere utilizzato al fine pratico di risolvere una questione patrimoniale che avrebbe dovuto porti dinanzi al Collegio Arbitrale”.

Secondo il ricorrente, sarebbe stata la stessa Automobili Lamborghini a impedire la proposizione di domanda innanzi al Collegio Arbitrale, giacché, se la Casa automobilistica avesse avuto, al pari del concorrente deceduto, la licenza ACI di organizzatore o promotore, vi sarebbe stata la possibilità di beneficiare della clausola compromissoria.

La Casa automobilistica, nel modulo di iscrizione, avrebbe imposto, quale Foro competente, quello di Bologna.

4.1.2  - Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto l’inosservanza e la violazione degli artt. 26, comma 1, 34 e 37 del Regolamento di Giustizia sportiva, in relazione agli artt. 6, comma 1, 7, 44 e 46 del Regolamento Sportivo Nazionale ACI Sport, nonché in relazione all’art. A9.11 dell’Appendice 1 allo stesso Regolamento.

Non sarebbe stato osservato il precetto di cui all’art. 2 del Regolamento di Giustizia sportiva, secondo cui tutti i procedimenti di giustizia assicurano l’effettiva osservanza delle norme dell’ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei titolari di licenza sportiva. Il sig. Andrea Mamé era titolare di licenza di concorrente - conduttore, in corso di validifino a tutto il dicembre 2013. Lo status di licenziato sportivo, a norma dell’art. 178 del Regolamento Sportivo Nazionale ACI Sport, permane per cinque anni, ancorché la licenza non venga rinnovata. In maniera analoga a quanto previsto nel processo civile, la legittimazione che sarebbe spettata al licenziato deceduto si sarebbe trasferita al successore mortis causa.

La legittimazione di Andrea Mamé e del suo successore sarebbe connessa al fatto che il concorrente ebbe a sottoscrivere un modulo di iscrizione nel quale la Automobili Lamborghini si palesava quale Organizzatore della Serie.

Il ricorrente ha specificato che, solo successivamente, nelle cause civili e penali ancora pendenti, il sig. Antonio Mamé avrebbe appreso che la Automobili Lamborghini S.p.a. era sprovvista sia della licenza di “organizzatore”, sia della licenza di “promoter.

L’intervento nel giudizio sarebbe stato esplicato a protezione di una situazione giuridicamente protetta dall’ordinamento federale, connessa al rispetto delle norme dello stesso ordinamento, da parte della Automobili Lamborghini S.p.a., persona giuridica affiliata dal 24 settembre 2009.

4.1.3 - Con il terzo motivo è stata rilevata l’inosservanza e violazione degli artt. 2, 6, comma 1, 34 e 37 del Regolamento di Giustizia sportiva, in relazione agli artt. 8 e 8.1 del Regolamento Sportivo Nazionale ACI Sport.

Parte ricorrente ha riportato uno dei passi della decisione impugnata, nella parte in cui è stato affermato che “...lassenza di licenza per lo svolgimento dellattività di promoter non ha prodotto (né è astrattamente in grado di produrre) alcun danno (o anche solo pregiudizio) al Sig. Antonio Mamè che, dunque, rispetto a tale vicenda (e alla contestazione che ne è scaturita da parte della Procura Federale) risulta sostanzialmente un extraneus, portatore di un interesse di mero fatto”. Secondo parte ricorrente, l’obbligo di tesseramento sarebbe in stretta correlazione con unaltra situazione che è correlata al rispetto del principio di lealtà e correttezza, consacrato nell’art. 8.1 del Regolamento Sportivo ACI - Sport.

Non sarebbe corretto e leale presentarsi come “organizzatore o promoter” di una Serie, senza la relativa autorizzazione federale e incassare somme rilevanti per l’iscrizione e la partecipazione.

Il  principio  richiamato  sarebbe  stato  violato  dalla  Automobili  Lamborghini,  come,  peraltroconfermato dalla testimonianza resa da uno dei piloti coinvolti, escusso innanzi al Tribunale di Bologna.

4.1.4  - Il ricorrente ha concluso chiedendo che sia affermata la responsabilità disciplinare della licenziata Automobili Lamborghini S.p.a., con conseguente condanna alla sanzione ritenuta di giustizia, ritenendo ammissibile l’intervento e il reclamo del ricorrente, nonché degno di tutela da parte dell’ordinamento sportivo il suo interesse all’instaurazione e celebrazione del giudizio disciplinare. In subordine, ha chiesto l’annullamento della decisione, con rinvio all’Organo di Giustizia Federale.

5.  Si è costituita l’ACI Automobile Club dItalia - Federazione Nazionale Automobilistica, che, oltre a sottolineare l’inammissibilità dellintervento nel procedimento disciplinare, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, trattandosi di controversie che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni tecnico - sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro e in relazione alla quale è intervenuta una doppia decisione favorevole all’incolpato.

La Federazione ha, inoltre, sottolineato che innanzi al Collegio di Garanzia il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia e che tutte le doglianze di merito, non avendo trovato ingresso il Mamé nei precedenti gradi di giudizio, risultano coperte dal giudicato.

  1. Si è costituita, altresì, la Automobili Lamborghini S.p.a. che ha rimarcato l’infondatezza delle censure mosse alla decisione impugnata riguardo alla ritenuta inammissibilità dellintervento del sig. Mamé e ha rilevato l’insussistenza dell’illecito disciplinare denunciato.
  2. All’udienza del 25 giugno 2019, sentiti i difensori delle parti, come da verbale, il ricorso è stato assegnato in decisione.

 

Considerato in diritto

 

  1. Può prescindersi dall’esame di tutte le eccezioni di inammissibilità del ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, sollevate dall’ACI Automobile Club dItalia - Federazione Nazionale Automobilistica, in quanto le ragioni dell’inammissibilità dellintervento del sig. Antonio Mamé nel giudizio disciplinare, oggetto della decisione impugnata, si rinvengono nella consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite di questo Collegio di Garanzia.
  2. Con la decisione 10 agosto 2015, n. 35, il Collegio di Garanzia a Sezioni Unite ha affermato il principio dellinammissibilità dell’intervento ad adiunvandum o ad opponendum di soggetti terzi in un giudizio che ha per per oggetto una sanzione disciplinare endofederale.

Le Sezioni Unite hanno rimarcato che il procedimento disciplinare, per sua natura, ha una struttura strettamente bilaterale, in cui sono contrapposte due sole posizioni. Tale struttura non consente “alcuna ingerenza ab externo attraverso un intervento principale o ad adiunvandum.

Il principio è stato ribadito nella decisione n. 39 del 3 settembre 2015 delle Sezioni Unite, nella quale si legge che il procedimento disciplinare ha ...una struttura strettamente binaria nella quale si contrappongono due sole posizioni: da un lato, quella dellorgano che esercita lazione disciplinare; dallaltro, quella del soggetto (o dei soggetti) destinatario della pretesa sanzionatoria, legittimato a difendersi ed a resistere allazione.  Tra queste due parti soltanto si svolge il procedimento disciplinare e si apre una dialettica processuale, nella quale nessun altro soggetto è legittimato ad intervenire, né per sostenere le ragioni delluna o dellaltra parte, né per far valere un proprio autonomo interesse (interesse che, del resto, proprio perché autonomo risulterebbe necessariamente indipendente dal procedimento disciplinare e dunque estraneo ad esso)...”.

Da un lato, quindi, vi è l’organo che esercita l’azione disciplinare e, dallaltro, vi è l’incolpato. Nessun altro soggetto è legittimato a intervenire, sia pure al solo fine di sostenere le ragioni dell’una o dell’altra parte.

Nella stessa decisione n. 39/2015 è stato, inoltre, affermato che l’intervento nel giudizio disciplinare è inammissibile anche al fine di far valere un interesse autonomo, giacché, proprio perché autonomo, tale interesse è indipendente dal procedimento disciplinare e, quindi, estraneo ad esso.

La norma dell’art. 34 del Regolamento di Giustizia sportiva, che ammette l’intervento in giudizio di un terzo che sia titolare di una situazione giuridicamente protetta dall’ordinamento federale, deve essere, quindi, interpretato e applicato alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite.

  1. La decisione impugnata risulta, pertanto, condivisibile laddove ha escluso l’ammissibilità dell’intervento nel giudizio endofederale del sig. Antonio Mamé.

Né si rinvengono, nel C.G.S della Federazione resistente, eccezioni al suddetto principio, come quella contenuta nel C.G.S. della F.I.G.C. che consente, per i soli casi di illecito sportivo, la (eccezionale) partecipazione al giudizio dei terzi interessati.

  1. Non si può escludere che le comprensibili ragioni alla base delle richieste del sig. Mamé possano essere fatte valere in altra sede, tuttavia esse non possono legittimare la partecipazione a un procedimento disciplinare in ambito federale.
  2. Il ricorso è, pertanto, infondato nella parte in cui il sig. Mamé ha sostenuto l’illegittimità della sua mancata ammissione al giudizio endofederale.

Il ricorso è, peraltro, anche inammissibile per le stesse ragioni che hanno determinato la dichiarazione, oggetto della decisione impugnata, di inammissibilità dell’intervento spiegato neprocedimento disciplinare a carico della Lamborghini Automobili S.p.a..

  1. Ritiene il Collegio che la natura della controversia giustifichi la compensazione delle spese del presente giudizio.

 

P.Q.M. 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione

 

Dichiara il ricorso in parte respinto e in parte inammissibile. Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 25 giugno 2019. 

 

Il Presidente                                                         Il Relatore

F.to Dante D’Alessio                                            F.to Giovanni Iannini 

 

Depositato in Roma, in data 6 agosto 2019.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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