CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 67/2019 del 6 agosto 2019 – Automobil Club Catanzaro – sig. Eugenio Ripepe/Automobil Club d’Italia Sport/Automobil Club d’Italia Direzione per lo Sport Automobilistico/Automobil Club d’Italia (ACI)

Decisione n. 67

 

Anno 2019

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE

 

 

composta da 

Dante DAlessio - Presidente

Alfredo Storto - Relatore

Giovanni Iannini

Laura Santoro 

Mario Stella Richter - Componenti 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE 

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 37/2019, presentato, in data 26 aprile 2019, dallAutomobile Club Catanzaro e dal sig. Eugenio Ripepe, rappresentati e difesi dall’avv. Gaetano Mancuso, 

contro 

 

lAutomobile Club dItalia Sport,

 

 

lAutomobile Club dItalia Sport - Direzione per lo Sport Automobilistico, 

 

e 

 

lAutomobile Club dItalia (ACI), rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Capo,

 

per lannullamento 

 

della sentenza della Corte Federale dAppello dell’Automobile Club dItalia Sport CF n. 5/2019, emessa il 22 marzo 2019 e pubblicata in data 9 aprile 2019, che, nell’accogliere il ricorso dell’Automobile Club di Catanzaro, ha annullato, in capo al medesimo ACI di Catanzaro, le sanzioni della sospensione delle licenze per tre mesi e dell’ammenda pari ad € 3.000,00, irrogate dal Giudice di primo grado, ed ha ordinato la rimozione del comunicato stampa del 21 agosto 2018 dal relativo sito istituzionale,  mentre, nel respingere il ricorso del sig. Eugenio Ripepeha confermato, in capo al medesimo, la sanzione, irrogata dal Giudice di prime cure, della sospensione delle licenze sportive per quattro mesi e dell’ammenda pari ad € 4.000,00, nonché per l’annullamento di ogni atto connesso e/o consequenziale. 

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; 

 

uditi, nell'udienza del 25 giugno 2019, il difensore delle parti ricorrenti - Automobile Club Catanzaro e sig. Eugenio Ripepe - avv. Ambrogio Mostaccioli, giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Gaetano Mancuso; l’avv. Vincenzo Capo, per la resistente ACI, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Massimo Ciardullo, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi degli art. 59, comma 2, lett. b), e 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI; 

 

udito, nella successiva Camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, cons. Alfredo Storto. 

 

Ritenuto in fatto 

  1. Con la sentenza n. 3/19 del 7 febbraio 2019, il Tribunale Federale dell’Automobile Club dItalia Sport (“Acisport), assenti gli incolpati all’udienza, ha definito il procedimento n. 38 del 18 dicembre 2018, irrogando nei confronti dei licenziati Automobile Club (“AC”) di Catanzaro ed Eugenio Ripepe le sanzioni, quanto al primo, della sospensione delle licenze per tre mesi e dell’ammenda di € 3.000,00 e, quanto al secondo, della sospensione delle licenze sportive per quattro mesi e dell’ammenda di € 4.000,00.

In particolare, il Ripepe era ritenuto responsabile, quale Presidente dell’AC di Catanzaro, di aver pronunciato nel corso di un’intervista frasi lesive dell’immagine e della dignità di organi e licenziati di Acisport, mentre l’AC di Catanzaro era riconosciuto colpevole di aver pubblicato, per il mezzo del proprio Ufficio stampa, un comunicato contenente affermazioni lesive dell’immagine e della reputazione del Presidente e degli altri organi dell’Automobile Club d’Italia (ACI).

1.1.  La decisione è stata reclamata innanzi alla Corte Federale dAppello dall’AC di Catanzaro e dal Ripepe in proprio, i quali hanno dedotto: a) la nullità della sentenza: a.1.) per essere stata notificata ad entrambi, con una sola p.e.c. di trasmissione, l’unica comunicazione di fissazione dell’udienza davanti al Tribunale Federale, peraltro con l’indicazione di una data sbagliata (7 febbraio 2018 anziché 7 febbraio 2019); a.2.) per effetto della nullità dell’atto di deferimento, violativo del termine di cui all’articolo 44 del Regolamento di Giustizia Sportiva (RGS); a.3.) per difetto di motivazione, resa laconicamente per relationem «alle affermazioni puntualmente ripetute nellatto di riferimento e alle quali si rinvia», senza aggiungere alcun argomento di condivisione delle stesse, di esame dell’ascrivibilità della condotta all’AC di Catanzaro e di individuazione dei soggetti lesi, nonché degli elementi sintomatici rilevanti ai fini della valutazione della gravità dell’infrazione ai fini della determinazione della sanzione; b) l’erroneità e l’illegittimità della sentenza, che non avrebbe adeguatamente considerato gli elementi probatori rilevanti ai fini della sussistenza del fatto lesivo e dell’elemento psicologico.

La Corte Federale di Appello, con la sentenza n. 5/2019 del 22 marzo 2019 (pubblicata il 9 aprile successivo), ha accolto il reclamo proposto dall’AC Catanzaro, ordinando la restituzione del deposito cauzionale e, comunque, la rimozione immediata del comunicato stampa sopra indicato dal sito internet istituzionale, ed ha invece respinto il gravame proposto in proprio dal Ripepe, mandando alla segreteria per il recupero, nei confronti di questi, del deposito cauzionale.

In particolare, per quanto qui interessa, la Corte ha respinto l’eccezione di difetto di forma della comunicazione della data di udienza, ritenendo che la corretta intestazione della stessa (al Ripepe, «in proprio» e «n.q. di legale rappresentante dellAutomobile club di Catanzaro») e il mezzo della p.e.c. fossero idonei a garantire, in difetto di  prova contraria, la conoscibilità dell’avviso. Ha del pari ritenuto infondata la censura di difetto di motivazione articolata in proprio dal Ripepe, mentre ha accolto il reclamo proposto dall’AC di Catanzaro, escludendo in capo a questo la contestata culpa in vigilando in ordine alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di affermazioni lesive rese dal Ripepe e di un comunicato stampa di contenuto diverso, ma ugualmente lesivo. Nondimeno, il Giudice dappello ha ordinato all’AC di Catanzaro «la rimozione immediata di detto comunicato dal sito dellAutomobile Club di Catanzaro».

2. Questultima decisione è oggi impugnata innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport sia dall’AC di Catanzaro sia dal Ripepe in proprio, i quali hanno articolato i seguenti motivi di ricorso.

2.1.  Violazione dell’articolo 2 del Codice della Giustizia Sportiva e dell’articolo 37 del Regolamento della Giustizia Sportiva della Federazione Automobilistica Nazionale, violazione del principio devolutivo, di effettività della tutela giurisdizionale e del giusto processo, nullità della sentenza.  In sostanza, sostiene l’AC di Catanzaro che la Corte Federale le avrebbe ordinato - peraltro soltanto in motivazione, così generando un contrasto insanabile col dispositivo - di rimuovere dal sito internet il comunicato stampa ritenuto offensivo, in assenza di uno specifico motivo di gravame ovvero di una richiesta delle parti in tal senso, così affliggendo di abnormità la relativa pronuncia, resa ultrapetita perché fuori dai limiti processuali segnati dalla domanda e dalle eccezioni e in violazione del principio del tantum devolutum quantum appellatum, applicabile anche al sistema di giustizia sportiva.

2.2.   Nullità della sentenza, violazione del principio del contraddittorio e del giusto processo, violazione dell’articolo 2 CGS e degli articoli 2 e 37 del Regolamento di Giustizia Sportiva (RGS), omessa pronuncia, violazione dellart. 112 c.p.c..

Sostengono i ricorrenti che la notifica unitaria via p.e.c. dell’unico avviso di fissazione delludienza innanzi al Tribunale Federale a soggetti diversi (il Ripepe in proprio e l’AC di Catanzaro) in relazione alla contestazione di distinte condotte, per come si evince dal deferimento con separati atti trasmessi a mezzo di raccomandate, violerebbe le norme e i principi rubricati, in quanto per almeno uno dei due convenuti, nessuno dei quali si è costituito nel giudizio di primo grado, l’atto in questione sarebbe mancato.

Né, al contrario di quanto sostenuto dalla Corte, graverebbe sui reclamanti l’onere di provare l’impossibilità della conoscenza o della conoscibilità della comunicazione, essendo questa richiesta soltanto nell’ipotesi di atto recettizio assistito dalla presunzione di cui all’articolo 1335 c.c..

Inoltre, il Giudice del reclamo avrebbe omesso di pronunciarsi sull’eccezione di nullità dell’avviso di fissazione di udienza indicata con una data errata.

2.3.   Difetto di motivazione, violazione dell’articolo 2 CGS e dell’art. 37 RGS, violazione del principio devolutivo, di effettività della tutela giurisdizionale e del giusto processo.

La Corte, nel tentativo di colmare le lacune che affliggerebbero sotto vari profili la motivazione della sentenza di prime cure, avrebbe tuttavia prodotto soltanto affermazioni apodittiche, peraltro contraddette dal riconoscimento in favore del Ripepe del diritto di critica, senza articolare alcuna argomentazione in ordine ai censurati profili della mancata spiegazione, da parte del primo giudice, delle ragioni di condivisione delle motivazioni contenute nell’atto di deferimento, dell’omessa verifica e indicazione delle frasi incriminate, dei soggetti lesi, dell’elemento soggettivo, della valutazione in ordine alla gravità dei fatti e alle conseguenze della condotta, nonché, infinedell’omessa argomentazione in ordine alla scelta dell’importo dell’ammenda concretamente irrogata.

2.4.  Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. 

La Corte Federale avrebbe errato laddove, pur riconoscendo che il Tribunale non si era profuso nel citare e descrivere il contenuto lesivo per l’ACI e che al Ripepe spettava il diritto di critica, avrebbe tentato di colmare le relative lacune della motivazione. Allo stesso modo, quanto alla sussistenza del dolo, avrebbe trascurato che le dichiarazioni in questione si inserivano in un contesto connotato dal profondo risentimento del Ripepe, vittima di una profonda ingiustizia sfociata in unaltra sentenza, portata a conoscenza della Procura Generale presso il CONI e della Procura della Repubblica.

I ricorrenti hanno conclusivamente chiesto, previa sospensione dell’efficacia, l’annullamento dei provvedimenti impugnati.

    1. Si è difeso con memoria scritta l’Automobile Club dItalia (ACI), il quale ha dedotto, in via pregiudiziale, l’inammissibilità del ricorso dell’AC di Catanzaro, per carenza di interesse ad impugnare alla luce dellesito vittorioso del reclamo.

Ha quindi dedotto sia l’inammissibilità sia l’infondatezza del primo motivo di ricorso, in particolare tenuto conto che l’ordine di rimozione dal sito internet del comunicato stampa costituirebbe una mera esplicazione del principio di lealtà sportiva e sarebbe, pertanto, privo di autonomo rilievo condannatorio, nel mentre l’omessa riproduzione nel dispositivo costituirebbe al più un errore emendabile col procedimento di correzione.

Posta quindi l’infondatezza nel merito del secondo motivo dimpugnazione ed evidenziato il tratto di mero refuso dell’errata indicazione della data di udienza, ha eccepito, oltre all’infondatezza nel merito del quarto e del terzo motivo di ricorso, l’inammissibilità di questultimo, laddove solleciterebbe il Collegio ad effettuare valutazioni di merito.

    1. La causa è stata trattenuta per la decisione all’esito di ampia discussione, cui hanno partecipato i ricorrenti, l’ACI e la Procura Generale dello Sport, la quale ultima ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso dell’AC di Catanzaro e per l’infondatezza di quello proposto dal Ripepe in proprio.

 

 Considerato in diritto

  1. Quanto alla posizione dell’AC di Catanzaro in questa fase del procedimento, emerge chiaramente l’insussistenza, in capo ad esso, risultato interamente vittorioso nel giudizio dappello, dell’interesse ad impugnare la pronuncia della Corte Federale mediante la proposizione dei motivdi cui ai numeri 2.2., 2.3. e 2.4. sopra riportati nella ricostruzione in fatto. Su tali punti il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

1.1.  Del pari, deve essere pronunciata l’inammissibilità del motivo di cui al numero 2.1., pure riportato nella parte in fatto, col quale è censurato l’ordine di rimozione del comunicato stampa dal sito internet istituzionale, asseritamente spiccato dalla Corte nei confronti dell’AC di Catanzaro in assenza di una domanda delle parti.

E infatti, anche in ossequio al principio di lealsportiva che deve informare il comportamento di tutti i soggetti compresi nell’ordinamento sportivo, esso si configura in termini di necessaria consequenzialità rispetto alla ritenuta lesività del comunicato stampa, per la cui pubblicazione la Corte ha pure mandato esente da ogni addebito l’AC di Catanzaro a causa dell’inconfigurabilità, in capo ad esso, della culpa in vigilando.

La questione è stata dunque senzaltro devoluta fin dall’inizio nel processo, essendo ricompresa in quella principale, introdotta dai ricorrenti e dibattuta tra le parti, relativa all’offensività del comunicato della quale, come già detto, costituisce nientaltro che un aspetto materiale consequenziale. In questi termini, peraltro, l’ordine di rimozione neppure può essere valutato alla stregua di un capo autonomo di sentenza idoneo a determinare la soccombenza, ancorché parziale, dell’AC di Catanzaro, parte che rimane comunque interamente vittoriosa a seguito dell’esperimento dell’appello col quale ha censurato, in modo equivalente, sia l’aspetto materiale dell’offensività, sia quello dell’addebitabilità per il titolo di responsabilioggettiva ovvero per culpa in vigilando.

Infatti, anche a voler ritenere configurabile nel processo sportivo unautonoma rilevanza dell’interesse ad impugnare rispetto al concetto di soccombenza, con riflesso sulle nozioni di

«soccombenza materiale» e «soccombenza processuale», facendone scaturire la conseguenza che sussisterebbe un interesse della parte formalmente vittoriosa ad impugnare la sentenza, o il capo di sentenza, ad essa favorevole per ottenere una pronuncia «più favorevole», occorre considerare come il giudizio comparativo di valore implicato resterebbe essenzialmente relegato al caso della pronuncia favorevole in rito la quale, producendo l’assorbimento delle questioni di merito, abbia impedito al convenuto-appellante di ottenere su di esse una pronuncia potenzialmente stabile e, per questo, maggiormente satisfattiva. Tale meccanismo, ove mai se ne dovesse riconoscere una qualche rilevanza nel processo sportivo (cosa che qui non è), sarebbe comunque inoperativo nel caso di specie, nel quale la valutazione sollecitata si dovrebbe sviluppare, involgendone un mero aspetto materiale, all’interno della stessa questione di merito rispetto alla quale il giudice dappello ha invece interamente escluso l’addebitabilità all’odierno ricorrente  delle  condotte  disciplinarmente  rilevanti,  definendone  la  posizione  in termini assolutamente vittoriosi rispetto ad uno degli equivalenti motivi di gravame articolati e con conseguente elisione di ogni residuo interesse al gravame.

Infine, non è inutile rilevare, ai fini dell’astratta inconfigurabilità dell’ordine in questione quale contenuto di un capo autonomo di sentenza, come, proprio in applicazione del principio di lealtà sportiva, a seguito della valutazione materiale di offensività del comunicato stampa in parola operata dal Giudice di merito, l’AC di Catanzaro, anche in assenza di una formale ingiunzione, sarebbe comunque gravato dell’obbligo di rimozione oggi contestato, con il conseguente venir meno, anche per questo profilo, di ogni interesse al motivo.

  1. Venendo alle censure articolate dal Ripepe in proprio, va in primo luogo respinto il motivo di ricorso sopra rubricato col numero 2.2.

Infatti, posta l’evidente e riconoscibile natura di lapsus calami della data di udienza materialmente comunicata alle parti, appare corretto il ragionamento in diritto sviluppato dal Giudice dappello in ordine all’idoneità, per mezzo e forme (p.e.c. e distinta intestazione ai due destinatari), della predetta comunicazione a raggiungere il suo scopo informativo.

Né a diverse conclusioni si può giungere con riguardo al rilievo decisivo che quel giudice ha attribuito alla mancata prova, da parte dei reclamanti, dell’impossibilità di conoscibilità dell’avviso, tenuto conto che, correttamente ravvisata l’idoneità del mezzo al raggiungimento del suo scopo, spetta sicuramente a chi faccia allegazioni contrarie provarne il sostrato materiale e giuridico (argomento ex art. 156 c.p.c.).

2.1.  Analoga sorte patiscono i motivi di cui ai numeri 2.3. e 2.4. della rubrica in fatto che, per la loro omogeneità, possono essere trattati unitariamente.

Quanto al metodo processuale, va chiarito che il Giudice dappello ha fatto corretto uso dei propri poteri alla luce, in particolare, dell’effetto devolutivo del giudizio dappello e dell’effetto sostitutivo della pronuncia che definisce quel processo, entrambi già senzaltro identificabili tra i principi generali del processo civile che l’art. 2, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI ritiene astrattamente traslabili in quello sportivo - i cui emblemi normativi sono facilmente ritraibili, tra gli altri, dall’articolo 346 c.p.c., collegato al principio della conversione delle nullità della sentenza in motivi di impugnazione, ai sensi dellart. 161, primo comma, c.p.c. - e che si inverano, nell’ordinamento sportivo, in particolare, nelle previsioni dell’articolo 37, comma 6, dello stesso Codice di Giustizia Sportiva del CONI.

Proprio facendo applicazione di questi principi, il Giudice del secondo grado, in presenza di un deficit motivatorio, non plimitarsi a rilevare il vizio e a restituire il processo a quello di primo grado, ma deve invece integrare, correggere o sostituire la motivazione nelle parti carenti o erronee e pronunciare per intero sulla domanda, col solo filtro dei motivi di gravame.

Tanto ha correttamente fatto la Corte Federale, la quale ha preso in esame tutti gli aspetti censurati dal reclamante in punto di lesività, gravità, imputazione soggettiva, ripetizione dei comportamenti, erroneità e ingiustizia della sanzione, inconfigurabilità del legittimo esercizio del diritto di critica, sviluppando peraltro argomentazioni e valutazioni di merito che, in quanto tali, non possono essere apprezzate in questa fase del procedimento.

Lappello articolato in proprio dal Ripepe va dunque respinto siccome infondato. 

  1. Quanto alle spese di lite, alla luce della soccombenza, esse vanno liquidate, in solido tra loro, a carico dei ricorrenti e in favore dell’ACI nella misura indicata in dispositivo.

 

P.Q.M. 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione 

 

Dichiara il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato.

 

Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere le spese di lite in favore della resistente Automobile Club d’Italia (ACI) nella misura di € 2.000,00, oltre accessori di legge. 

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. 

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 25 giugno 2019. 

 

Il Presidente                                                                                Il Relatore

F.to Dante D’Alessio                                                                    F.to Alfredo Storto 

 

Depositato in Roma, in data 6 agosto 2019.

Il Segretario

  1. to Alvio La Face
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