CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 70/2019 del 23 agosto 2019 – Procura Federale Federazione Italiana Rugby/Federazione Italiana Rugby/Fabio Nardi/FTGI Rugby Ligues
Decisione 70
Anno 2019
IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE
composta da
Dante D’Alessio - Presidente
Stefano Bastianon - Relatore
Giovanni Iannini
Laura Santoro
Alfredo Storto - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 52/2019, presentato, in data 19 giugno 2019, dalla Procura Federale della Federazione Italiana Rugby (FIR), in persona del Procuratore Federale, avv. Salvatore Bernardi,
nei confronti
del sig. Fabio Nardi e della FTGI Rugby Ligues ASD, entrambi rappresentati e difesi dall’avv. Elisa Brigandì,
avverso
la decisione n. 2 - 2018/2019, resa dalla Corte Federale d'Appello FIR e depositata in data 20 maggio 2019, che ha annullato la decisione del Tribunale Federale Nazionale FIR n. 6, s.s.18/19, depositata il 9 aprile 2019, che aveva irrogato, a carico del sig. Fabio Nardi, le sanzioni della interdizione per 24 mesi, per la violazione dell'art. 20, n. 1, RG FIR, della ulteriore interdizione per 24 mesi, per la violazione dell'art. 21, n. 1, RG FIR, per un totale complessivo di 48 mesi, nonché della interdizione per altri due mesi, per la violazione dell'art. 28, n. 1, lett. i) e j), RG FIR, e, a carico della società FTGI Rugby Ligues ASD, la sanzione pecuniaria pari ad € 250,00.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell'udienza del 23 luglio 2019, il Procuratore Federale FIR, avv. Salvatore Bernardi - per la ricorrente Procura Federale FIR; l’avv. Elisa Brigandì, per i resistenti sig. Fabio Nardi e FTGI Rugby Ligues; l’avv. Paola Maria Angela Vaccaro, giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. prof. Guido Valori, per la resistente FIR, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Massimo Ciardullo, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi degli artt. 59, comma 2, lett. b), e 61, comma 3, CGS CONI;
udito, nella successiva Camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Stefano Bastianon.
Ritenuto in fatto
- Con atto di incolpazione in data 18 febbraio 2019, la Procura Federale della FIR deferiva innanzi al Tribunale Federale il sig. Fabio Nardi «per avere, durante la partita del campionato Under 16 tra la FTGI Rugby Ligues e la Rugby Bergamo 1950, disputata in data 7 ottobre 2018, aggredito, approfittando della sua vulnerabilità, uno dei giocatori minorenni della squadra da lui allenata, insultandolo ripetutamente, spingendolo e poi afferrandolo al collo. Condotta interrotta solo grazie all’intervento provvidenziale del tesserato Francesco Avignone che lo invitava ad allontanarsi». Di conseguenza, la Procura Federale contestava al sig. Fabio Nardi la violazione degli artt. 20, 21 e 27 R.G. FIR e contestualmente deferiva anche la FTGI Rugby Ligues ASD, società di appartenenza del tesserato sig. Nardi, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 20, comma 6, R.G. FIR.
- Nel corso del giudizio disciplinare davanti al Tribunale Federale il sig. Nardi, pur riconoscendo l’estrema gravità della propria condotta, chiedeva al Tribunale, in via principale, che venisse dichiarata l’insussistenza degli addebiti contestatigli con conseguente proscioglimento e, in via subordinata, la comminazione della sanzione nella misura del minimo edittale.
- Successivamente, in data 1 aprile 2019, sia il sig. Nardi sia la FTGI Rugby Ligues ASD depositavano richiesta di applicazione di una sanzione concordata, ai sensi dell’art. 66 R.G. FIR, determinata d’intesa con la Procura Federale e consistente nell’interdizione per 18 mesi per il sig. Nardi e nella multa di € 40,00 per la FTGI Rugby Ligues ASD.
- Sebbene all’udienza del 3 aprile 2019 sia le parti deferite sia la Procura Federale avessero chiesto l’accoglimento della sanzione concordata, il Tribunale Federale, al termine dell’udienza, dava lettura del dispositivo con il quale, ritenendo non congrua la sanzione concordata, condannava il sig. Nardi alla sanzione di 24 mesi di interdizione per la violazione dell’art. 20, n. 1
R.G. FIR, di ulteriori 24 mesi di interdizione per la violazione dell’art. 21, n. 1 R.G. FIR, per un totale complessivo di 48 mesi, nonché alla sanzione di 2 mesi di interdizione per la violazione dell’art. 27, n. 1, lett. i) e j), e n. 2, lett. b), R.G. FIR; il Tribunale Federale condannava, altresì, la FTGI Rugby Ligues ASD alla sanzione pecuniaria di € 250,00.
- Con decisione n. 6/s.s. 2018/2019, depositata in data 9 aprile 2019, il Tribunale Federale rendeva note le proprie motivazioni rilevando, in particolare, «come il comportamento del Nardi, oltre ad essere contrario a tutti i canoni di educazione sportiva, appar[iva] moralmente riprovevole da qualsiasi punto di vista. L’aggressione, fisica e verbale di un minore è, di per sé, atto censurabile in generale, ma diventa inaccettabile se posto in essere da soggetto collocato in posizione di allenatore (cioè educatore/insegnante) e quindi anche gerarchicamente sovraordinato, con un enorme grado di influenza e supremazia psicologica sul minore». Il Tribunale, inoltre, considerata «sostanzialmente incontestata la ricostruzione dei fatti, così come presentati dalla Procura e confermati, senza decisive differenze, sia dalle deposizioni testimoniali che dalla memoria difensiva dell’incolpato», riteneva di non approvare la proposta di sanzione concordata e condannava il sig. Nardi alla sanzione di 24 mesi di interdizione per la violazione dell’art. 20, n. 1, R.G. FIR, di ulteriori 24 mesi di interdizione per la violazione dell’art. 21, n. 1, R.G. FIR, per un totale complessivo di 48 mesi, nonché alla sanzione di 2 mesi di interdizione per la violazione dell’art. 28, n. 1, lett. i) e j), R.G. FIR, nonché la FTGI Rugby Ligues ASD alla sanzione pecuniaria di € 250,00.
- Con separati reclami, proposti entrambi in data 19 aprile 2019, il sig. Nardi e la FTGI Rugby Ligues ASD impugnavano, ai sensi dell’art. 75 R.G. FIR, la decisione n. 6/s.s. 2018/2019 del Tribunale Federale chiedendo:
- in via preliminare, che fosse dichiarata la nullità della sentenza del Tribunale Federale per contrasto tra il dispositivo e la motivazione;
- in ogni caso, che fosse accolto il reclamo per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e/o per erroneità, contraddittorietà e/o carenza e/o insufficienza ed illogicità della motivazione, con conseguente limitazione della sanzione ai minimi edittali, evidenziando, altresì, il carattere estemporaneo del gesto del sig. Nardi, l’assenza di danni fisici e il comportamento riparatorio adottato dal sig. Nardi a seguito dei fatti oggetto di deferimento.
- Si costituiva regolarmente la Procura Federale la quale insisteva per la conferma integrale della sentenza del Tribunale Federale, evidenziando la natura incontestata della responsabilità del sig. Nardi e la gravità dei fatti contestatigli, l’insussistenza di qualsiasi difformità tra la motivazione e il dispositivo della sentenza, la limitata portata deflattiva della proposta di sanzione concordata formulata dai soggetti deferiti nonché la regolare instaurazione del contraddittorio e la congruità della pena inflitta.
- Con sentenza n. 2/s.s. 2018-2019 del 13 maggio 2019, depositata in data 20 maggio 2019, la Corte Federale di Appello ha dichiarato la nullità assoluta della decisione reclamata.
Nella sostanza, il ragionamento svolto dalla Corte Federale di Appello si articola nei seguenti passaggi:
- le uniche domande sulle quali la Corte Federale di Appello doveva pronunciarsi erano quelle formulate dai tesserati-reclamanti, posto che la Procura Federale non aveva proposto reclamo, neppure in via incidentale;
- la domanda svolta in via principale e di rito dai reclamanti, in ordine alla nullità della sentenza del Tribunale Federale per contrasto tra il dispositivo e la motivazione, risulta fondata. Nel caso di specie, infatti, la Corte Federale di Appello ha ravvisato «la presenza in atti di due dispositivi di decisione, diversi tra loro e parzialmente diversi dalla parte motiva e dispositiva della decisione. Infatti, in un primo dispositivo (datato 3 aprile 2019 e regolarmente sottoscritto dal Presidente), notificato alle parti oggi reclamanti e che per tale ragione si deve ritenere che sia quello adottato nell’immediatezza e letto all’esito della decisione, si rinvengono due elementi di difformità rispetto a quanto si legge nella decisione:
- il primo consiste nel fatto che alla vera e propria parte dispositiva (il c.d. “PQM”) sono premessi tre capoversi, quasi di “pre-motivazione”, che non si rinvengono nella decisione e che comunque contrastano palesemente con la stessa, atteso che in uno di essi si afferma che, “pur valutando corretta la qualificazione dei fatti così come dedotti in giudizio, si ritiene comunque non congrua la proposta di sanzione così come concordata dalle parti”, mentre al contrario nella motivazione della decisione si afferma tanto l’incongruità della pena patteggiata quanto la non correttezza della qualificazione giuridica, che porta il Tribunale a riqualificare una delle contestazioni nei termini dell’art. 28 R.G.;
- Il secondo è che in tale dispositivo, notificato alle parti, al NARDI viene irrogata (anche) la sanzione della “squalifica per la violazione dell’art. 27, n. 1, lett. i) e j) e n. 2 lett. B) R.G. FIR”, mentre nel testo della decisione viene applicata la diversa sanzione della “interdizione per la violazione dell’art. 28, n. 1, lett. i) e j) del R.G.”.
Peraltro tale dispositivo notificato alle parti non si rinviene nel fascicolo d’ufficio se non in allegato ai reclami, unitamente alla copia della mail di trasmissione da parte degli Uffici di segreteria del Tribunale Federale.
In un secondo dispositivo (ugualmente datato 3 aprile 2019 e sottoscritto dal Presidente), conservato agli atti del fascicolo d’ufficio, rimane immutata la parte preliminare al “PQM” (quella che abbiamo definito di irrituale pre-motivazione: irrituale atteso che il dispositivo non necessita di una sua particolare motivazione, poiché questa deve coincidere con quella che si legge nella motivazione della decisione), mentre la parte dispositiva vera e propria è conforme a quella che si legge nella decisione, con l’applicazione dell’interdizione ex art. 28 R.G. e senza pertanto riferimenti all’art. 27 R.G. e alla sanzione della squalifica.
Tale atto, pur omogeneo alla decisione nella parte direttamente dispositiva, appare invece intrinsecamente contraddittorio, laddove nelle premesse fa riferimento alla corretta qualificazione giuridica dei fatti attribuita dalle parti, mentre invece applica una sanzione per un illecito riqualificato (da art. 27 ad art. 28).
Pertanto, sulla base di questi elementi, deve concludersi che vi sia una complessiva, insuperabile e insanabile contraddizione tra il dispositivo (o, meglio, i dispositivi) e la decisione».
- Come già anticipato, con ricorso in data 18 maggio 2019, depositato in data 19 giugno 2019, la Procura Federale ha proposto ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport avverso la sentenza
n. 2/s.s. 2018-2019 della Corte Federale di Appello, chiedendone l’annullamento sulla base di nove motivi.
- Con il primo motivo, la Procura Federale ha eccepito che la Corte Federale di Appello avrebbe errato nel ritenere il proprio sindacato limitato alle domande proposte dai tesserati- reclamanti sul presupposto che la Procura Federale aveva ritenuto di non proporre reclamo, neppure in via incidentale.
- Con il secondo motivo, viene eccepito il travisamento, da parte della Corte Federale di Appello, degli istituti di diritto e dei principi regolatori del processo sportivo, posto che il Tribunale Federale avrebbe correttamente posto a base del suo ragionamento l’accordo pattiziamente raggiunto tra la Procura Federale e i tesserati, ritenendo assolutamente provati gli addebiti mossi dalla Procura Federale e limitandosi a considerare non congrua la sanzione proposta in ordine alle violazioni contestate.
- Con il terzo motivo, si contesta l’esistenza nella sentenza del Tribunale Federale di qualsiasi insanabile contrasto tra il dispositivo e la motivazione e, pertanto, l’erroneità della sentenza della Corte Federale di Appello nella misura in cui ha esteso la nullità a tutta la sentenza con il conseguente travolgimento anche dell’accordo sulla sanzione raggiunto tra le parti.
- Con il quarto motivo, si eccepisce che la Corte Federale di Appello avrebbe commesso un duplice errore con riferimento al potere discrezionale del giudice nell’applicazione delle sanzioni: il primo errore consisterebbe nel fatto che la Corte Federale di Appello, senza procedere alla contestualizzazione del tipo di procedimento in oggetto, avrebbe onerato il Tribunale Federale di esporre una motivazione non richiesta per la rimodulazione della sanzione ritenuta dallo stesso Tribunale Federale non congrua in relazione alla gravità dei fatti contestati; il secondo errore, invece, consisterebbe nel fatto che la Corte Federale di Appello non avrebbe fatto uso del proprio potere discrezionale per rimodulare la sanzione ai sensi dell’art. 14 R.G. FIR.
- Con il quinto motivo, si eccepisce che la Corte Federale di Appello avrebbe fatto una non corretta applicazione di principi ed istituti civilistici e penalistici senza considerare che in ambito sportivo il ricorso a tali istituti e/o principi è possibile soltanto quando non si può procedere ad una interpretazione armonica e coordinata degli istituti di diritto sportivo.
- Con il sesto motivo, la Procura Federale eccepisce la carenza di motivazione e la violazione delle norme del R.G. FIR da parte della Corte Federale di Appello la quale, nella propria sentenza, avrebbe confuso l’istituto dell’applicazione di sanzioni senza incolpazione, previsto dall’art. 85 R.G., con l’analogo istituto previsto dall’art. 66 R.G. FIR, senza considerare che con la propria pronuncia la Corte Federale di Appello ha, di fatto, travolto anche l’accordo raggiunto con la Procura Federale ex art. 66 R.G. FIR, lasciando un vuoto impossibile da colmare.
- Con il settimo motivo, si contesta la carenza ed illogicità della motivazione della sentenza della Corte Federale di Appello nella parte in cui ritiene che l’istituto della correzione di errore materiale della sentenza presuppone l’instaurazione, ad opera della parte, di un procedimento destinato a tal fine, senza considerare che, ai sensi dell’art. 47 R.G. FIR, la correzione dell’errore materiale deve essere disposta dall’organo competente a conoscere l’impugnazione proposta.
- Con l’ottavo motivo, si eccepisce l’assenza di motivazione della sentenza della Corte Federale di Appello nella parte in cui non chiarisce perché l’asserita contraddizione tra il dispositivo e la motivazione relativa ad un solo capo dell’incolpazione (art. 27 o art. 28 R.G. FIR/2 mesi di squalifica o 2 mesi di interdizione) sia stata considerata idonea ad inficiare l’intera motivazione, nonostante la pacifica ed incontestata violazione degli artt. 20 e 21 R.G. FIR.
- Con il nono motivo, si eccepisce la violazione del principio di informalità, di concentrazione, di speditezza e di autonomia del diritto sportivo per non avere la Corte Federale di Appello riformato, in tutto o in parte, il contenuto della decisione del Tribunale Federale, con conseguente violazione anche degli artt. 40 e 75, comma 6, R.G. FIR, posto che non pronunciandosi sull’accordo raggiunto o non irrogando una diversa sanzione ritenuta congrua la Corte Federale di Appello avrebbe impedito l’affermazione dei principi di lealtà, imparzialità e trasparenza.
- In data 3 luglio 2019 il Collegio di Garanzia dello Sport comunicava alla FIR la fissazione dell’udienza per il giorno 23 luglio 2019, trasmettendo contestualmente la copia del ricorso depositato dalla Procura Federale.
- Con atto del 28 giugno 2019, depositato in pari data, si sono regolarmente costituiti il sig. Nardi e la FTGI Rugby Ligues ASD, ai sensi dell’art. 60, comma 1, R.G. FIR chiedendo:
- in via preliminare, di dichiarare l’inammissibilità del ricorso della Procura Federale per violazione dell’art. 59 C.G.S. CONI e/o per violazione dell’art. 54 C.G.S. CONI;
- in via principale, respingere il ricorso e confermare la sentenza della Corte Federale di Appello n. 2/s.s. 2018-2019;
- in subordine, in caso di accoglimento del ricorso senza rinvio, contenere la sanzione nei minimi edittali anche in considerazione della estemporaneità del gesto, del mancato bilanciamento delle circostanze ad opera del primo giudice, dell’assenza di danni fisici e, soprattutto, della buona condotta processuale e del comportamento riparatorio comunque adottato dal sig. Nardi a seguito dei fatti oggetto di contestazione.
- Nello specifico, con riferimento ai motivi di ricorso esposti dalla Procura Federale, i due resistenti hanno evidenziato che:
- la decisione della Corte Federale di Appello è correttamente e puntualmente motivata ( e 5) in quanto spiega nel dettaglio quali erano i motivi di impugnazione e le domande formulate dal sig. Nardi e dalla FTGI Rugby Ligues ASD nonché le ragioni dell’accoglimento del reclamo;
- nel giudizio svoltosi davanti al Tribunale Federale gli addebiti sono stati modificati successivamente all’adozione della decisione e della emissione del dispositivo originario letto in udienza, con conseguente difformità sostanziale tra la decisione emessa all’esito dell’udienza e quella poi resa in sede di motivazione;
- la decisione impugnata spiega compiutamente e diffusamente le ragioni poste a base dell’accoglimento del reclamo proposto dai tesserati in ordine al contrasto tra dispositivo e motivazione evidenziando l’esistenza di due dispositivi di decisione diversi tra loro e parzialmente diversi dalla parte motiva e dispositiva della decisione;
- l’autonoma riqualificazione degli addebiti effettuata dal Tribunale si presenta irrituale ed in violazione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo, previsti sia dall’artt. 2 C.G.S. CONI sia dagli artt. 24, 25 e 111 della Costituzione italiana;
- la Corte Federale di Appello ha correttamente rilevato l’impossibilità di procedere autonomamente alla correzione dell’errore compiuto dal Tribunale Federale in quanto non si trattava di un semplice errore materiale, bensì di un errore sostanziale consistente in un insanabile contrasto tra il dispositivo e la sentenza;
- la Corte Federale di appello ha correttamente individuato i limiti al proprio sindacato sulle domande ed eccezioni sollevate dai tesserati in conformità all’art. 75, comma 6, R.G. FIR che esclude espressamente la rimessione al primo giudice.
- La FIR ha depositato, in data 11 luglio 2019, memoria difensiva con la quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso presentato dalla Procura Federale.
- In data 12 luglio 2019, il sig. Nardi e la FTGI Rugby Ligues ASD hanno depositato una memoria ex art. 60, comma 4, C.G.S. CONI con la quale, oltre a ribadire le proprie difese ed eccezioni nel merito, hanno eccepito l’inammissibilità della costituzione della FIR in quanto soggetto non regolarmente intimato, ex art. 59, comma 1, C.G.S. CONI, da parte della Procura Federale nonché in considerazione del fatto che la costituzione della FIR è stata depositata in data 11 luglio 2019 (ossia nei 10 giorni precedenti l’udienza ex art. 60, comma 4, C.G.S. CONI) e non ex art 60, comma 1, C.G.S. CONI (ovvero entro 10 giorni dalla notifica da parte del ricorrente del ricorso), chiedendone l’estromissione.
- Nell'udienza del 23 luglio 2019, sono stati sentiti l’avv. Salvatore Bernardi, per la Procura Federale della FIR, l’avv. Paola Maria Angela Vaccaro, per la FIR, e l’avv. Elisa Brigandì, per il sig. Fabio Nardi e la FTGI Rugby Ligues ASD.
Considerato in diritto
- In ordine alle eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso sollevate dalla difesa dei due resistenti per asserita violazione degli artt. 59, comma 1, e 54 C.G.S. CONI, il Collegio di Garanzia le ritiene entrambe infondate.
- Per quanto riguarda l’eccezione relativa all’omessa notifica del ricorso alla F.I.R., si osserva che, anche a voler ritenere necessaria la notifica, tale omissione non incide comunque sull’esistenza formale del ricorso che, infatti, si presenta completo in tutti i suoi elementi costitutivi indicati all’art. 59, comma 3, C.G.S. CONI, ma riguarda esclusivamente l’aspetto extra- formale della comunicazione del ricorso alla F.I.R. Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, «l'atto processuale è inesistente solamente se privo degli elementi necessari alla sua qualificazione come atto inquadrabile e riconoscibile in una astratta fattispecie giuridica, nel qual caso si considera "tamquam non esset" e, pertanto, insuscettibile di sanatoria; mentre è viceversa nullo, e come tale sanabile ex art. 156, ultimo comma, cod. proc. civ., qualora sia soltanto privo di un elemento, (o inficiato da un vizio), essenziale ai fini della produzione di effetti processuali» (Cass. Sez. III, n. 6194 del 29/03/2004). Pertanto, non potendosi, nel caso di specie, parlare di inesistenza dell’atto, la successiva costituzione in giudizio da parte della F.I.R. vale a sanare la denunciata mancata notificazione del ricorso per effetto del raggiungimento dello scopo dell’atto (arg. ex art. 156, ultimo comma, c.p.c.), tenuto, altresì, conto del principio di informalità che caratterizza il processo sportivo.
- Anche il secondo motivo di inammissibilità del ricorso, per asserita violazione dell’art. 54 C.G.S. CONI, risulta infondato. A tale riguardo è sufficiente richiamare la sentenza del Collegio di Garanzia a Sezioni Unite n. 2/2018, secondo cui «gli artt. 12 bis, comma 1, dello Statuto CONI e 54, comma 1, del CGS CONI dettano due diversi criteri per individuare e delimitare la cognizione del Collegio di Garanzia: uno per materia, in virtù del quale sono escluse le controversie in materia di doping; l’altro che si potrebbe definire per valore, essendo legato alla misura delle sanzioni irrogate in sede endofederale, misura che non deve essere inferiore alla soglia minima di novanta giorni, per le sanzioni tecnico sportive, e di 10.000 euro, per quelle pecuniarie. La ratio delle norme è stata enunciata con molta chiarezza da queste Sezioni Unite nella decisione n. 6 del 10 febbraio 2016, ove si è affermato che “La ratio complessiva della riforma (…) è, sul punto, quella di evitare che l’organo di “legittimità” della giustizia sportiva si occupi di controversie c.d. “bagatellari”, cioè relative - in riferimento ai procedimenti disciplinari - a fatti di lievissima entità, per i quali è sufficiente la definizione della giustizia endofederale. La "ratio legis" è , ad avviso del Collegio, quella di consentire il giudizio di legittimità del Collegio di Garanzia allorché la "controversia", cui l'art. 12 bis Statuto CONI si riferisce, abbia il connotato della gravità (…)” (in tal senso, anche Coll. Gar. CONI, Sez. Un., 18 gennaio 2016, n. 3). Anche nella decisione n. 29 del 27 luglio 2016, sempre le Sezioni Unite hanno affermato che “appare chiaro l’obiettivo di perseguire la facoltà di limitare il vaglio di legittimità alle sole controversie più rilevanti”. Pertanto, le disposizioni in esame hanno inteso stabilire un filtro di accesso al Supremo Organo della Giustizia Sportiva, investendolo del controllo delle decisioni assunte dagli organi di giustizia endofederali solo quando queste riguardino controversie che abbiano il connotato della gravità. In altre parole, secondo la logica delle disposizioni in esame, la cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport sussiste ogniqualvolta la controversia da esaminare e decidere presenti il carattere della gravità; mentre è esclusa per le controversie di modesta rilevanza. E si tratta di una logica pienamente condivisibile, poiché evita che il massimo organo della giustizia sportiva debba farsi carico di controversie di scarsa rilevanza, concentrandosi invece su quelle che presentino un requisito di gravità. Il criterio di selezione riposa dunque non tanto sulla misura delle sanzioni effettivamente irrogate in sede federale quanto sulla gravità delle controversie, la quale dipende dalla gravità delle condotte censurate e, conseguentemente, dalla misura delle sanzioni previste per quelle violazioni. Se la ratio delle norme in esame è quella di evitare che le controversie bagatellari siano devolute alla cognizione del Collegio di Garanzia, escludere l’ammissibilità del ricorso anche nei casi in cui - come nel ricorso del quale si discute in questa sede - siano state ravvisate condotte gravemente censurabili, astrattamente idonee a motivare sanzioni ben superiori alla soglia minima prevista dagli artt. 12 bis e 54 citt., significherebbe sostenere tout court la non ricorribilità di qualunque decisione di assoluzione, indipendentemente dai fatti contestati ed indipendentemente dal fatto che vi sia stata o meno un’indagine sulla configurabilità delle violazioni ravvisate e sulla gravità di esse. Una siffatta preclusione condurrebbe a esiti aberranti, considerato che potrebbe sottrarre alla cognizione del Collegio di Garanzia - senza alcuna giustificazione logica - controversie aventi ad oggetto anche fatti oggettivamente gravi e idonei a suscitare una sanzione notevolmente superiore a quella minima stabilita dagli artt. 12 bis e 54 citt.. Nel caso di specie, occorre considerare che la doppia assoluzione in sede endofederale è dipesa dall’accoglimento di motivi strettamente procedurali; con la conseguenza che lo scrutinio circa la sussistenza e la gravità dei fatti contestati non ha mai avuto luogo. Infatti, né il Tribunale Federale né la Corte d’Appello Federale sono entrati nel merito delle contestazioni disciplinari, arrestandosi alla declaratoria di inammissibilità dell’azione disciplinare». Già in precedenza, peraltro, sempre le Sezioni Unite (decisione n. 3/2016) avevano chiarito che “la norma de qua intende investire il Collegio di Garanzia del controllo delle decisioni assunte dagli organi di giustizia federali sulle controversie più rilevanti, ad esclusione di quelle bagatellari”. E’ detto, altresì, che “La norma di cui all’art. 54, co. 1, va interpretata non letteralmente ma in via sistematica e funzionale. Non può essere l’esito del giudizio di secondo grado a radicare o meno la competenza del Collegio di Garanzia. Perché si radichi la competenza del Collegio è sufficiente che vi sia stata una ‘controversia in ambito federale’ sulla applicabilità o meno di una sanzione oltre i limiti previsti» (nello stesso senso, cfr. decisione n. 6/2016).
- Passando al merito del ricorso presentato dalla Procura Federale, il Collegio di Garanzia lo ritiene fondato nella parte in cui ha eccepito l’errore di diritto nel quale è incorsa la Corte Federale di Appello quando ha ritenuto il proprio sindacato limitato alle domande proposte dai due tesserati-appellanti sul presupposto che la Procura Federale aveva ritenuto di non proporre reclamo, neppure in via incidentale.
- A tale riguardo, infatti, si osserva che la Procura Federale, in quanto completamente vittoriosa all’esito del primo grado di giudizio, non avrebbe potuto in alcun modo proporre lei stessa un reclamo, né in via principale né in via incidentale, in quanto priva del relativo interesse tutelabile.
- Ciò detto, ai sensi dell’art. 37, comma 6, C.G.S. CONI in materia di giudizio davanti alla Corte Federale di Appello, il reclamo ha l’effetto di devolvere la controversia al collegio «nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse». Se si legge il reclamo presentato dai due tesserati proposto davanti alla Corte Federale di Appello risulta evidente che i reclamanti avevano chiesto: in primo luogo (in via preliminare), che venisse dichiarata «la nullità della sentenza di primo grado per evidente contrasto tra dispositivo e motivazione»; e, in secondo luogo, che il ricorso fosse accolto nel merito «per evidente violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e/o per oggettiva erroneità, contraddittorietà e/o carenza e/o insufficienza ed illogicità della motivazione e per l’effetto contenere la sanzione nei minimi edittali, anche in considerazione della estemporaneità del gesto, dell’assenza di danni fisici e, soprattutto, della buona condotta processuale e del comportamento riparatorio comunque adottato dal Signor Nardi a seguito dei fatti oggetto di contestazione». Per quanto riguarda, invece, la Procura Federale, quest’ultima, pacificamente non legittimata a proporre alcuna forma di impugnazione (principale o incidentale), si è regolarmente costituita in giudizio chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma delle sanzioni inflitte dal Tribunale Federale.
- Siccome, pertanto, nessuna rinuncia alla richiesta di condanna poteva dedursi dalla condotta processuale della Procura Federale, la Corte Federale di Appello, in quanto giudice chiamato a definire sempre il giudizio, confermando o riformando, in tutto o in parte, la sentenza impugnata, ma senza possibilità di rimessione al primo giudice - e proprio per questo dotato di ogni potere per la definizione della questione, compreso il potere di disporre, anche d’ufficio, la rinnovazione dell’assunzione delle prove oppure l’assunzione di nuove prove -, una volta rilevati motivi di nullità della sentenza del Tribunale Federale, per il contrasto tra il dispositivo (o fra i dispositivi) e la motivazione, non avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza, ma avrebbe dovuto decidere nel merito il reclamo, come espressamente richiesto da entrambe le parti, esaminando tutte le domande ed eccezioni formulate dalle parti stesse, comprese quelle riguardanti la mancata applicazione, nel giudizio di primo grado, della pena concordata.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione
Annulla la decisione impugnata n. 2 - 2018/2019, resa dalla Corte Federale d'Appello FIR, depositata in data 20 maggio 2019, e rinvia al Giudice di secondo grado endofederale, in diversa composizione.
Spese compensate.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 23 luglio 2019.
Il Presidente Il Relatore
F.to Dante D’Alessio F.to Stefano Bastianon
Depositato in Roma, in data 23 agosto 2019.
Il Segretario
F.to Alvio La Face