CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Seconda- coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 73/2019 del 11 settembre 2019 – Enrico Gutili/Federazione Italiana Giuoco Calcio

Decisione n. 73

 

Anno 2019

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA SECONDA SEZIONE

 

 

composta da 

Attilio Zimatore - Presidente

Ermanno de Francisco - Relatore

Ferruccio Auletta

Silvio Martuccelli 

Laura Marzano - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE 

 

Nel giudizio iscritto al R.G. n. 18/2019, proposto, in data 1 marzo 2019, dal sig. Enrico Gutili, rappresentato e difeso, come da procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti Eduardo Chiacchio, Monica Fiorillo e Michele Cozzone e domiciliato elettivamente presso lo studio del primo dei predetti difensori in Napoli, Centro Direzionale, Isola A/7,

 

contro

 

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), con sede in Roma, Via Allegri, n. 14, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa, come da procura in calce alla memoria di costituzione, dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Panama n. 58, 

 

nonché nei confronti

 

della Procura Federale della F.I.G.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Campania n. 47, 

 

e con notifica effettuata anche 

 

alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, piazza Lauro De Bosis n. 15, 

 

per l’annullamento e/o la riforma 

 

della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC – III Sezione – presidente il Prof. Pierluigi Ronzani, di cui al C.U. n. 006/CFA del 31 luglio 2018 (quanto al dispositivo) e di cui al C.U. n. 069/CFA del 30 gennaio 2019 (quanto alle motivazioni), assunta nella riunione del 31 luglio 2018 e pubblicata in data 30 gennaio 2019, con la quale è stato solo parzialmente accolto il gravame dell’odierno ricorrente avverso la decisione di primo grado del Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare, pubblicata sul C.U. n. 72/TFN-SD del 19 giugno 2018, che aveva, tra l’altro, dichiarato il predetto tesserato qui ricorrente responsabile della violazione dell’art. 1-bis, comma 1, del C.G.S. FIGC e dell’art. 7, commi 1, 2, 6 e 7, dello stesso codice, per leffetto sanzionandolo con la squalifica per cinque anni e con la preclusione alla permanenza nei ranghi federali, oltre all’ulteriore squalifica per sei mesi e all’ammenda di Euro 70.000,00; sanzioni, queste irrogate in primo grado, che sono state poi rideterminate in riduzione in appello nella complessiva squalifica per quattro anni e nella pena pecuniaria di Euro 30.000,00; il tutto in relazione al deferimento concernente le gare Castiglionese-Sestese del 26 marzo 2017, Nuova Chiusi-Foiano del 23 aprile 2017 e Sestese-Zenith Audax del 30 aprile 2017, tutte relative al Campionato Regionale Dilettanti di Eccellenza, Regione Toscana, anno 2016/2017, Girone B. 

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; 

 

uditi, nell'udienza del 18 aprile 2019, i difensori della parte ricorrente - sig. Enrico Gutili - avv.ti Monica Fiorillo e Michele Cozzone; gli avv.ti Luigi Medugno e Matteo Annunziata, questultimo giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Letizia Mazzarelli, per la resistente FIGC, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Federico Vecchio, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, cons. Ermanno de Francisco.

 

Ritenuto in fatto 

 

  1. Il signor Enrico Gutili, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la Sestese Calcio S.S.D., impugna davanti a questo Collegio la decisione della Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio che, in solo parziale accoglimento dell’appello proposto dal medesimo tesserato avverso la decisione di primo grado della Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale, gli ha inflitto la sanzione della squalifica per 4 anni e della pena pecuniaria di Euro 30.000,00 (così riducendo l’originaria sanzione della squalifica per 5 anni, nonché dellaltra squalifica per 6 mesi ulteriori, e della pena pecuniaria di Euro 70.000,00 che gli era stata inferta dal Giudice sportivo di primo grado), per riscontrata violazione degli articoli 1-bis, comma 1, e 7, commi 1, 2, 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC che puniscono, il primo, la condotta sleale e antisportiva e, il secondo, il compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una competizione sportiva, altresì assoggettando alla medesima sanzione il tesserato che, essendo comunque a conoscenza di detti atti, omette di farne denunzia alla Procura Federale. Le  predette  violazioni  sono  state  ascritte  all’odierno  ricorrente  in  relazione  a  tre  gare  del Campionato regionale dilettanti di Eccellenza della Regione Toscana 2016/2017: Castiglionese- Sestese del 26 marzo 2017, Nuova Chiusi-Foiano del 23 aprile 2017 e Sestese-Zenit Audax del 30 aprile 2017; in particolare, quanto alla prima gara, egli è stato ritenuto responsabile della violazione del cit. art. 7, comma 7 (omessa denuncia dell’accordo di alterazione del risultato di cui era venuto a conoscenza), quanto alla seconda gara, della violazione del cit. art. 1-bis, comma 1 (per comportamento scorretto, sleale e non probo, consistito nell’aver preso contatti per offrire ai calciatori del Foiano somme di denaro per spronarli a conseguire la vittoria nei confronti della Nuova Chiusi, diretta concorrente della Sestese) e quanto, infine, alla terza gara, per violazione dello stesso art. 7, commi 1 e 2, per avere concorso (con il presidente della propria squadra e con altri soggetti non indicati) ad alterare il risultato della partita (aderendo all’accordo di non schierare la migliore formazione per favorire la vittoria della squadra Zenith Audax).
  2. Il ricorso a questa suprema istanza di giustizia sportiva è affidato a due motivi, ulteriormente sviluppati al loro interno in plurime censure:
  1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 6, del C.G.S. (illecito sportivo aggravato), nonché dell’art. 7, comma 7, dello stesso C.G.S. (omessa denuncia di illecito) e dell’art. 1-biscomma 1, del medesimo C.G.S. (inottemperanza ai doveri di lealtà, correttezza e probità) - Violazione dei principi in materia di presunzioni - Eccesso di potere;
  1. Omessa o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia - Manifesta illogicità e/o contraddittorietà della decisione medesima.
  1. La difesa della FIGC, ut supra costituita, resiste al ricorso.  

 

Considerato in diritto 

 

1.   Con il primo motivo del ricorso in trattazione, il signor Gutili deduce la Violazione e falsa applicazione dellart. 7, commi 1, 2 e 6, del C.G.S. (illecito sportivo aggravato), nonché dellart. 7, comma 7,  del C.G.S. (omessa denuncia di  illecito) e dellart. 1-bis, comma 1,  del C.G.S. (inottemperanza ai doveri di lealtà, correttezza e probi)”, nonché Violazione dei principi in materia di presunzioni” ed Eccesso di potere”.

1.1. In particolare il ricorrente - pur dando atto che l’illecito ex art. 7 cit. è un illecito di pura condotta, o a consumazione anticipata, non occorrendo per il suo perfezionamento il verificarsi dell’evento voluto dal responsabile (giacché in sostanza la norma punisce il tentativo di alterazione del risultato sportivo) - si duole di essere stato sanzionato nel più assoluto difetto di una propria “condotta potenzialmente idonea al compimento dellillecito, nonché percepibile dal destinatario della medesima, asserendo che le attività da lui poste in essere non avrebbero potuto assurgere ad alcuna punibilità per non aver dato luogo a un tentativo compiuto, in quanto per ciascuna di esse sarebbero rinvenibili spiegazioni alternativelecite ragionevolmente convincenti (ciò che, per definizione, escluderebbe la configurabilidel tentativo, e dunque, altresì, degli illeciti c.d. a consumazione anticipata, difettando l’univocità della direzione degli atti verso il compimento dell’attiviillecita); contesta, altresì, la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti che potessero supportare adeguatamente la presunzione financo duna ragionevole certezza in ordine alla commissione dellillecito”.

A suo dire, non sarebbe stato correttamente possibile trarre un convincimento di colpevolezza dai “due brevissimi colloqui telefonici intrattenuti … con il suo presidente, Sig. Filippo Giusti” (colloqui che, essendo stati oggetto di intercettazioni in sede penale, sono stati poi acquisiti dalla Procura Federale e infine utilizzati come fonte del proprio convincimento dal Giudice sportivo di primo e quindi di secondo grado della FIGC).

A sostegno di siffatta argomentazione difensiva, viene indicato, come argomento asseritamente dirimente, il mancato deferimento (e conseguente condanna) del tecnico della Zenith Audax, sig. Andrea Bellini”; in tesi di parte, “Ove lorgano requirente avesse reputato effettivamente raggiunto lo sciagurato accordo tra i due allenatori, lo stesso avrebbe dovuto ineludibilmente chiamare in giudizio non solo il Gutili, ma anche il suo collega: cosa che invece non è avvenuta, ad inesorabile e lapidea conferma della insussistenza di qualunque concertazione fraudolenta tra i tesserati medesimi.

In subordine, comunque, si deduce in ricorso che - anche in relazione al difetto di siffatto accord- il non aver schierato la migliore formazione possibile (ma, si afferma, solo a causa di comprovati infortuni di alcuni calciatori titolari o di diffide pendenti su qualcun altro”) avrebbe al più potuto sanzionarsi ai sensi della ben più lieve previsione del cit. art. 1-bis, comma 1, e non invece come attivivolta all’alterazione del risultato sportivo della gara.

1.2.  Largomentazione testé riassunta - per la parte in cui essa è ammissibile, non essendolo per quanto la si considerasse sottendere una richiesta di riesame del convincimento del Giudice sportivo di merito: ciò che però può sostanzialmente escludersi, dovendosi dare atto alla difesa del ricorrente di aver prestato grande attenzione a non incorrere in siffatto eccesso argomentativo, tanto da aver voluto puntualizzare che i brevissimi richiami anche ad aspetti di merito non mirano giammai a provocarne, in questa sede, linammissibile riesame bensì, semplicemente ed inevitabilmente, a consentire una migliore  valutazione delle violazioni delle norme di diritto riscontrabili nella impugnata pronuncia” - non coglie tuttavia nel segno e, conseguentemente, non può trovare qui accoglimento.

Ben più che l’affermazione della formale irrilevanza, in questa sede, delle scelte e delle valutazioni fatte dalla Procura Federale in ordine a soggetti terzi, ed in particolare al prefato sig. Bellini (che, di per sé sola, potrebbe non apparire idonea, sul piano sostanziale, a supportare la reiezione della censura in esame: giacché, se il Gutili fosse stato accusato di aver operato in esecuzione di un accordo da lui raggiunto con l’allenatore della squadra avversaria, effettivamente il mancato coinvolgimento anche di questultimo nell’indagine federale, prima, e nell’accertamento di responsabilità sportiva, poi, avrebbe costituito un argomento difensivo difficilmente superabile), occorre evidenziare che la condanna qui gravata trova piena giustificazione in considerazione del fatto che il Gutili risulta ex actis aver schierato una formazione diversa dalla migliore (non già, come la sua difesa vorrebbe asserire, per infortuni o diffide di alcuni giocatori, o per altre ragioni che, astrattamente, ove non giustificabili avrebbero effettivamente potuto essere sanzionate esclusivamente ai sensi del cit. art. 1-bis, comma 1, ma non già ex art. 7 cit.) in pedissequa esecuzione di quanto da lui stesso preventivamente concordato telefonicamente con il proprio presidente Giusti.

Non rilevano le ragioni per cui questultimo abbia inteso dare istruzioni al Gutili di perdere la partita ragioni che solo eventualmente potrebbero correlarsi a ulteriori intese con lo staff tecnico o dirigenziale della squadra avversaria; ma che potrebbero alternativamente correlarsi a qualunque altra finalità: epperò del Giusti,  non del Gutili - giacché ciò che unicamente rileva, e che pienamente fonda la corretta applicazione della sanzione ex art. 7 cit., è la circostanza che il Gutili risulta aver schierato una formazione rimaneggiata su indicazione del Giusti e allo specifico fine di favorire la squadra avversaria, vale a dire per realizzare (non un più o meno scorretto abbassamento della tensione agonistica, che spesso si verifica rispetto a una gara insignificante per la classifica, bensì) lo scopo di favorire quellavversario.

Siffatta finalità emerge con assoluta certezza dalle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche delle conversazioni svoltesi tra il Gutili e il suo presidente Giusti prima della gara, in esecuzione delle cui istruzioni l’allenatore ha deliberatamente mandato in campo una formazione votata a perdere la gara.

Nel motivare la condanna inflitta, la sentenza qui gravata si è correttamente richiamata, mediante adeguata relatio, a quelle intercettazioni (è, in proposito, pertinente e sufficiente il richiamo alla necessità di rispettare gli accordi presi, evidentemente con terzi e a prescindere da chi essi siano; nonché la condivisa volontà di perseguire uno scambio di favori, quandanche futuro); sicché - restando esclusa ogni valutazione di merito di questo Collegio - la decisione gravata merita in questa sede integrale conferma.

  1. Quanto testé osservato fa strame, altresì, dellulteriore censura proposta dal ricorrente e volta a sostenere che, nelloccasione, sia stata (inesattamente) utilizzata dal Giudicante la tecnica delle presunzioni” (per risalire, dalle conversazioni telefoniche intercettate, all’effettiva commissione di un illecito sportivo).

Diversamente da quanto assume la difesa ricorrente, infatti, dalle conversazioni acquisite agli atti e richiamate dalla Corte Federale a base della decisione qui gravata risulta con evidenza che il Gutili prestò consenso al rispetto degli accordi presi (non da lui stesso, con ogni probabilità, ma ciò è del tutto irrilevante, se non che ai fini della dosimetria della sanzione, qui ininfluente, perché la pena effettivamente inflitta è risultata inferiore al minimo edittale) e, del tutto congruentemente rispetto a tale consenso, schierò una formazione ragionevolmente votata a perdere la gara con lo Zenith Audax.

A fronte di tali inoppugnabili constatazioni, non merita alcun seguito l’assunto che sarebbero stati nella specie violati dalla Corte Federale i noti principi giuridici della molteplicità, gravità, precisione e congruenza degli indizi che devono fondare la decisione basata su presunzioni.

Neppure coglie nel segno la connessa censura di illegittimità della presunzione di reità del Gutili in quanto fondata (in tesi di parte) sulla scelta processuale del Sig. Filippo Giusti di definire lpropria posizione” processuale con lapplicazione su richiesta di una comunque gravissima sanzione, sostanzialmente rinunciando a qualsivoglia attività difensiva.

Infatti, come si è già osservato, la condanna dell’odierno ricorrente riposa saldamente sulla verificata sua accettazione e adesione ad accordi illeciti (quandanche inter alios), riscontrata sul piano fattuale dal fatto storico di aver schierato una formazione congruente con quanto telefonicamente concordato con il suo presidente.

Quandanche il Giusti non fosse stato perseguito o sanzionato - e, dunque, a fortiori di fronte alla accettazione, da parte sua, del “patteggiamento” di una grave sanzione per uscire dal procedimento - resterebbe comunque dimostrato che il Gutili abbia partecipato attivamente (ossia con la propria condotta determinante, di cui si è già detto) ad accordi volti ad alterare lo svolgimento e il risultato di una partita, dovendo, pertanto, restare assoggettato alla sanzione all’uopo prevista dal cit. art. 7.

Non vè conseguentemente luogo ad accedere alle richieste formulate dalla parte istante, né di proscioglimento per il fatto di cui si è detto, né di derubricazione del pertinente addebito (da quello di cui al cit. art. 7 a quello più tenue di cui al parimenti cit. art. 1-bis), essendosi già rilevato supra che, se una medesima condotta (schierare una formazione non pienamente competitiva) si colloca, come nella specie, nell’ambito della finalità di perseguimento di unalterazione del risultato sportivo, la previsione sanzionatoria applicabile non è quella di cui al cit. art. 1-bis (che risulterebbe applicabile solo nel caso che la scelta di ridurre la competitività della formazione fosse stata fine a se stessa), bensì quella di cui all’art. 7, come correttamente ha fatto la decisione qui gravata.

3.  Censure per certi versi analoghe sono state svolte dalla difesa ricorrente in riferimento alle due ulteriori partite di calcio di cui si è detto.

3.1.  In particolare, quanto alla partita Castiglionese-Sestese, il ricorrente sostiene di non aver avuto un livello di effettiva percezione dell’illecito compiuto da altri soggetti, tale da rendere concreto e attuale l’obbligo di denunciare il fatto, dovendosi certamente escludere che si tratti di un obbligo “oggettivo” o di posizione” (ossia oggettivamente gravante sullallenatore senza rilievo del suo stato soggettivo).

Ritiene in proposito questo Collegio che indubbiamente la responsabilità per omessa denuncia (art. 7, comma 7, cit.) abbia carattere soggettivo, e dunque non possa ascriversi in via automatica a un tesserato per mero effetto della qualifica rivestita all’interno della società sportiva, e ciò va affermato anche con specifico riferimento all’allenatore (che pure è il soggetto che, dovendo compiere le scelte tecniche, è normalmente quello che più dogni altro deve esser messo a parte di eventuali combine che riguardino la sua squadra).

È certamente vero, dunque, che non basta essere l’allenatore di una squadra per incorrere in siffatta responsabilità allorché altri (per esempio il presidente) pongano in essere accordi volti ad alterare il risultato di una partita.

Nondimeno, sul piano probatorio-presuntivo (ossia ai fini del raggiungimento di una prova presuntiva della consapevolezza dell’altrui volontà di alterare il risultato di una gara: non potendosi pretermettere di considerare che, per definizione, tutti gli stati soggettivi, in quanto interni alla sfera psichica del soggetto, possono provarsi nel processo esclusivamente mediante presunzioni) è altrettanto vero che l’essere l’allenatore di una squadra costituisce uno dei fatti che, ove in concordanza con altri fatti parimenti gravi e precisi, può concorrere a integrare la prova della necessaria consapevolezza dell’esistenza del fatto altrui che si è tenuti a denunziare alla Procura Federale (ex art. 7, comma 7, cit.).

In proposito la Corte Federale è pervenuta all’affermazione di responsabilità dell’odierno ricorrente non già unicamente percegli fosse l’allenatore di una delle due squadre coinvolte, bensì per aver ritenuto - tramite la consueta relatio agli atti pervenuti dal giudice penale e in particolare alle intercettazioni acquisite - che il Gutili fosse stato informato dal presidente Giusti del suo tentativo di avvicinare la dirigenza della squadra avversaria.

Orbene, rispetto a siffatta e benché sintetica motivazione della decisione qui gravata, la difesa ricorrente si limita ad affermare apoditticamenteLassenza nel Gutili di qualsivoglia contezza di presunte condotte illecite per la gara Castiglionese-Sestese”, senza tuttavia adeguatamente confutare in alcun modo l’argomentazione sottesa alla decisione della C.A.F..

3.2.  Analogamente, il ricorrente deduce di non essere incorso in nessuna condotta sportivamente sleale o scorretta quanto alla partita Nuova Chiusi-Foiano e che anche per tale vicenda sarebbe stato condannato senza prove (questa volta per la meno grave violazione del cit. art. 1-bis, comma 1).

Anche a questo proposito deve osservarsi che, fuori dalla labiale affermazione di assenza di comportamenti sleali e/o scorretti in ordine” a tale ultimo incontro, il ricorso non reca alcuna confutazione della motivazione (pur se de relato, come testé ricordato) della decisione impugnata; né, peraltro, viene prospettata una c.d. spiegazione alternativa lecita della vicenda nella specie occorsa (in cui, giova ricordarlo, la Corte di merito ha mostrato di condividere l’assunto accusatorio che il Gutili avrebbe personalmente contattato un giocatore del Foiano perché accettasse la promessa di un corrispettivo per il maggior impegno agonistico, che gli sarebbe stato corrisposto in caso di sconfitta della Nuova Chiusi, diretta rivale in classifica della Sestese).

Ne deriva che anche ambo siffatte censure non possono essere accolte.

4.  Lultimo motivo di ricorso censura la omessa o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia - manifesta illogicità o contraddittorietà della decisione medesima”, ai sensi dellart. 54, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.

4.1.  Della decisione gravata si censurano, in particolare, cripticità ed ermetismo, risolvendosi in pochissime righele motivazioni della grave condanna inflitta al Gutili, che è stata deliberata nel “silenzio più tombale in ordine alle articolate e corpose argomentazioni difensive sviluppate dal Sig. Enrico Gutili nel ricorso in appello.

Se può convenirsi sull’affermazione di estrema sinteticità, in parte qua, della decisione gravata, va tuttavia ricordato che essa, in via di fatto, fu tale per la necessità di esaminare in un unico processo una pluralità di condotte illecite poste in essere da una molteplicità di soggetti.

Se questultima considerazione di per sé non ha, ovviamente, alcun rilievo giuridico, deve piuttosto osservarsi come, da un lato, il quantum motivazionale richiesto a una decisione non è un dato oggettivo, né può parametrarsi alla quantidegli argomenti difensivi svolti dalla difesa: esso invece si sostanzia, unicamente, nell’esposizione, commendevolmente sintetica purché chiara e completa, delle ragioni che hanno indotto nel giudicante la formazione del convincimento che sostiene la decisione.

Né vè alcuna esigenza di confutare una ad una tutte le tesi difensive svolte dalla parte, allorché esse siano incompatibili con il convincimento che il giudice si è formato e alla sola condizione che questultimo sia ragionevolmente esposto dando atto del percorso seguito per raggiungerlo.

4.2.  Le censure motivazionali in discorso si appuntano, più specificamente, sul mancato seguito che  la  Corte  Federale  ha  dato  alla  prospettazione  dell’incongruenza  che,  in  tesi  di  parte, emergerebbe dal mancato deferimento dellallenatore della Zenith Audax, sig. Andrea Bellini. Siccome tale argomento è stato già ampiamente trattato nella precedente parte della presente motivazione, non può che rimandarsi a quanto si è già detto; non senza tuttavia evidenziare come l’infondatezza di tale assunto difensivo costituisca ulteriore riprova della correttezza dellassunto

-   peraltro del tutto consolidato in giurisprudenza - che non occorra che la motivazione della sentenza si faccia carico di confutare partitamente tutte le tesi difensive delle parti che sarebbero incompatibili con la decisione presa, ben potendosi limitare a dar conto delle ragioni che sorreggono il diverso convincimento raggiunto dal giudicante.

4.3.  Ulteriore argomento svolto a sostegno della fallacità motivazionale della decisione impugnata è l’omessa considerazione della potenziale liceità dei contenuti delle conversazioni telefoniche intercettate al Gutili e poste a base della sua condanna qui impugnata: sostiene il ricorrente che esse avessero carattere chiaramente lecito e privo di ogni connotato di ambiguità e di sospetto”, giacché   si   parla   semplicemente   dell formazion da   schierare  i campo   …   ovvero dellandamento della partita in corso … od, ancora, dei risultati delle altre società del girone”.

Se pure unatomistica considerazione delle frasi intercettate potrebbe indurre a escludere, in ciascuna di esse, una significativa rilevanza disciplinare, un siffatto modo di procedere certamente non  sarebbe  appropriato,  avendo  la  Corte  Federale  fatto  corretto  riferimento  (implicito, naturalmente) al canone esegetico di cui all’art. 1363 del codice civile, a mente del quale le clausole del contratto [ma altrettanto è a dirsi, quanto al caso di cui qui trattasi, per le frasi delle conversazioni intercettate al Gutili] si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dellatto[qui: delle conversazioni intercettate]. D’altra parte, è noto che anche un fatto lecito (o una frase potenzialmente innocua), nel concorso con altri fatti (o frasi) concordanti - e quandanche parimenti leciti, ove atomisticamente considerati

  • gravi e precisi, può concorrere a fondare la prova presuntiva di un diverso fatto illecito. Tornando al caso di specie, non può residuare dubbio alcuno che le intercettazioni cui fa riferimento la difesa del ricorrente, ove valutate unitariamente alle altre frasi, parimenti intercettate, di cui si è detto nella superiore parte della presente motivazione, nonché alle condotte materiali poste in essere dal Gutili, di cui pure si è già detto, perdono (sul piano sistematico, verrebbe da dire) la loro potenziale neutralità e ingenuità, per connotarsi in termini di elementi concorrenti di prova presuntiva, peraltro correttamente applicata dalla Corte Federale, della partecipazione del Gutili all’illecita alterazione del risultato sportivo, ovvero (partitamente nei tre casi sopra indicati); dell’omessa denuncia di alterazioni perseguite da altri; o infine della condotta antisportiva del prevenuto.

Parimenti, la liceità dell’eventuale scelta tecnica di “salvaguardare i calciatori diffidati e quelli fisicamente non al meglio, in vista del fondamentale spareggio play out che li attendeva al termine della regular season”, non consente - alla stregua di una corretta valutazione globale del materiale istruttorio acquisito, così come è stata operata dalla Corte Federale di merito - di pretermettere la considerazione in termini di illeceità della complessiva condotta serbata dal Gutili, quandanche vi sia stato indotto dal proprio presidente (si afferma essersi trattato di una autentica imposizione al Giusti al proprio trainer), partecipando e concorrendo, dunque, con il Giusti negli illeciti ascrittigli: concorso che evidentemente si configura a carico di tutti i soggetti che vi hanno preso parte, a prescindere da chi abbia indotto, o costretto, l’altro a parteciparvi, appunto in quanto l’ordinamento sportivo pone a carico di chi vi fosse stato “costretto” l’obbligo di dissociarsi attivamente denunziando i fatti senza ritardo alla Procura Federale.

  1. Da ultimo, quanto alla censura di immotivata gravità della sanzione concretamente inflitta, non può che ribadirsi - anche a voler prescindere dal rilievo che non è dato comprendere siffatto

assunto, trattandosi di una sanzione complessiva inferiore al minimo edittale di quella comminata dall’art. 7 cit. - come sfugga al sindacato di questo Collegio l’entità della pena concretamente irrogata nel rispetto dei relativi limiti edittali, fuori dai casi di manifesta sproporzione o evidente assurdità, che certamente nel caso in esame non ricorrono.

  1. Conclusivamente, il ricorso va interamente respinto e le spese del grado, liquidate nella misura di cui in dispositivo e ivi regolate, seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Seconda Sezione

  

Rigetta il ricorso.

 

Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 2.500,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC. 

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. 

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 18 aprile 2019. 

 

Il Presidente                                                                            Il Relatore

F.to Attilio Zimatore                                                                F.to Ermanno de Francisco

 

Depositato in Roma, in data 11 settembre 2019.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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