CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 74/2019 del 24 settembre 2019 . Benevento Calcio S.r.l. – F.C. Crotone S.r.l.- Hellas Verona F.C. S.p.A./Lega Nazionale Professionisti Serie B

Decisione n. 74

 

Anno 2019

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE

 

 

composta da 

Dante D’Alessio - Presidente

Relatore Giovanni Iannini

Cristina Mazzamauro

Laura Santoro

Alfredo Storto - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE 

 

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 56/2018, presentato, in data 25 luglio 2018, dalle società Benevento Calcio S.r.l., F.C. Crotone S.r.l. e Hellas Verona F.C. S.p.a., rappresentate e difese dagli avv.ti Massimo Diana, Stefano Fanini e Teodoro Reppucci,

 

contro 

 

la Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB), rappresentata e difesa dagli avv.ti Gabriele Nicolella e Bruno Ghirardi, 

 

per la declaratoria dellillegittimità della pretesa della Lega Nazionale Professionisti Serie B di obbligare le società ricorrenti, al momento della loro iscrizione al Campionato ed all’adesione alla Lega stessa, di cedere alla medesima gli spazi pubblicitari per la relativa commercializzazione e di garantire eventuale esclusiva e non concorrenza nella commercializzazione degli altri spazi, a pena di pesanti sanzioni, sino all’esclusione dal riparto delle somme rinvenienti dai diritti televisivi e, quindi, avverso la validità e per la declaratoria di nulli/annullamento/inefficacia degli artt. 1 e 2, Capo IV°, art. 1, Capo V°, e artt. 1 e 2, Capo VI°, del Codice di Autoregolamentazione LNPB e delle relative deliberazioni che hanno introdotto dette previsioni; nonché di tutti gli atti e provvedimenti alla stessa antecedenti e/o conseguenti, presupposti, collegati e/o consequenziali, anche ove non conosciuti dai ricorrenti.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

viste le istanze depositate congiuntamente, a mezzo PEC, dai difensori delle parti ricorrenti e della parte resistente, in data 27 agosto 2018 e 10 ottobre 2018, di differimento delle udienze di discussione rispettivamente fissate nei giorni 3 settembre 2018 e 16 ottobre 2018, in prospettazione della risoluzione in via bonaria della controversia de qua;

considerate le istanze depositate congiuntamente, a mezzo PEC, dai difensori delle parti ricorrenti e della parte resistente, in data 12 dicembre 2018 e 4 luglio 2019, di fissazione dell’udienza di discussione in date posteriori alle Assemblee di Lega, celebratesi rispettivamente nelle date del 19 dicembre 2018 e del 23 luglio 2019, in prospettazione della risoluzione in via bonaria della controversia in epigrafe;

preso atto della istanza depositata congiuntamente, a mezzo PEC, dai difensori delle parti ricorrenti e della parte resistente, in data 13 settembre 2019, con la quale le stesse parti, avendo comunicato il raggiungimento di un accordo economico nelle more della definizione del presente giudizio e non avendo più interesse ad ottenere una pronuncia in merito al ricorso di cui in epigrafe, chiedono all’adito Collegio di Garanzia dello Sport la declaratoria dell’estinzione del suddetto procedimento per sopravvenuto difetto di interesse;

udito, nella camera di consiglio del 24 settembre 2019, il Presidente Relatore, cons. Dante D’Alessio.

 

PQM 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione 

 

Dichiara cessata la materia del contendere e la conseguente estinzione del procedimento di cui in epigrafe, iscritto al R.G. ricorsi n. 56/2018 - Benevento e altri/LNPB, per sopravvenuta carenza d’interesse di tutte le parti. 

Nulla per le spese.  

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 24 settembre 2019. 

Il Presidente Relatore

F.to Dante D’Alessio

 

Depositato in Roma, il 24 settembre 2019.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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