CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 84/2019 del 21 ottobre 2019 – Salvatore Vacirca/Federazione Italiana Sport Equestri
Decisione n. 84
Anno 2019
IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE
composta da
Dante D’Alessio - Presidente
Giovanni Iannini - Relatore
Cristina Mazzamauro
Laura Santoro
Alfredo Storto - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 70/2019, presentato, in data 2 agosto 2019, dal sig. Salvatore Vacirca, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Canonaco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Tarvisio, n. 2,
contro
la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), non costituita in giudizio,
e
la Procura Federale FISE, rappresentata dal Procuratore Federale, avv. Anselmo Carlevaro,
avverso
la decisione della Corte Federale d’Appello F.I.S.E., in funzione di Corte Sportiva d’Appello, depositata il 2 luglio 2019, pubblicata e notificata alle parti il 10 luglio 2019, che ha rigettato il ricorso proposto dal sig. Salvatore Vacirca e lo ha condannato alla sanzione minima edittale di due anni di sospensione dall’attività agonistica, da ogni carica o incarico federale, incluso quello di istruttore, tecnico, operatore tecnico, ufficiale di gara, nonché all’ammenda di € 10.000,00, da detrarre quanto già eventualmente scontato o pagato.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 24 settembre 2019, il difensore della parte ricorrente - sig. Salvatore Vacirca - avv. Paolo Canonaco; il Procuratore Federale FISE, avv. Anselmo Carlevaro, per la Procura Federale FISE, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Ieradi, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi degli artt. 59, comma 2, lett. b), e 61, comma 3, CGS CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, cons. Giovanni Iannini.
Ritenuto in fatto
1. Il 9 ottobre 2018, in occasione della Finale del Circuito Mipaaf/Finali campionati Giovani Cavalli, tenutasi in Arezzo, due stewards hanno visto il sig. Salvatore Vacirca, padre del cavaliere Ernesto Vacirca, chinato verso il cavallo Mylord Carthender dei Folletti e con in mano due spugnette gocciolanti, intrise di liquido maleodorante e hanno rinvenuto, all’interno del box, una boccetta aperta con materiale rosso e una confezione di Baume Castique Gambault.
- Con atto del 18 ottobre 2018, trasmesso a mezzo e-mail, il Giudice Sportivo Nazionale della FISE, avv. Bianca Magarò, a seguito di segnalazione del Presidente della Giuria della Finale del Circuito Mipaaf/Finali campionati Giovani Cavalli, ha invitato i signori Salvatore Vacirca ed Ernesto Vacirca e la Società Cooperativa Sociale dei Folletti a presentare memorie rispetto a tali fatti, ai sensi dell’art. 40 del Regolamento di Giustizia della FISE.
- A seguito dell’audizione dei due stewards che avevano assistito ai fatti e dell’acquisizione dei risultati delle analisi sui prodotti sequestrati, con provvedimento del 22 gennaio 2019, il Giudice Sportivo Nazionale, in considerazione del carattere illecito del comportamento, tendente a provocare al cavallo un effetto dolorifico in caso di urto alla barriera degli ostacoli, al fine di indurlo ad effettuare correttamente il salto, ha disposto:
a) al tesserato Salvatore Vacirca, quale istruttore federale, l’applicazione della sanzione della sospensione dalla qualifica di istruttore federale per un periodo di mesi quattro, ai sensi dell’art. 6, lettera e), del Regolamento di Giustizia;
b) al tesserato Ernesto Vacirca, cavaliere minorenne, l’applicazione della sanzione della sospensione dell’autorizzazione a montare per il periodo di mesi uno, ai sensi dell’art. 6, lettera f), del Regolamento di Giustizia;
c) alla Società Cooperativa Sociale dei Folletti, quale proprietaria del cavallo Mylord Carthender dei Folletti, l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 1.000,00, ai sensi dell’art. 6, lettera c), del Regolamento di Giustizia.
Il Giudice Sportivo ha, inoltre, posto a carico dei tre soggetti sanzionati le spese sostenute dalla FISE per l’accertamento sui campioni sequestrati.
- Con decisione del 22 febbraio 2019, la Corte Federale d’Appello FISE, in funzione di Corte Sportiva d’Appello, a seguito di reclamo proposto dalla Procura Federale, ha disposto la rimessione al Giudice Sportivo Nazionale, avendo rilevato la lesione dei diritti di difesa degli incolpati, ai quali non erano stati trasmessi i risultati di analisi effettuate sui campioni sequestrati. Nel corso del procedimento è stato sentito il Responsabile del Dipartimento Veterinario della Federazione.
- Il Giudice Sportivo Nazionale, con provvedimento del 30 aprile 2019, a seguito dell’audizione di altro soggetto informato dei fatti e tenuto conto di quanto riferito dal Responsabile del Dipartimento Veterinario nel corso del procedimento di reclamo, ha ritenuto sanzionabili il cavaliere Ernesto Vacirca e l’istruttore federale Salvatore Vacirca, per violazione degli artt. 1.1, 1.2, lett. a), 1.2, lett. c), e 2.1, lett. a), b) e c), del Regolamento di Giustizia, a causa dell’applicazione, da parte di quest’ultimo, di sostanze contenenti trementina, irritanti per il cavallo e in grado di alterarne il rendimento, mediante l’aumento dell’effetto dolorifico nel momento dell’urto alla barriera dell’ostacolo.
Il Giudice Sportivo ha, pertanto, disposto l’applicazione delle seguenti sanzioni:
a) sospensione dell’autorizzazione a montare e da ogni tesseramento federale per mesi dodici al tesserato Salvatore Vacirca;
b) sospensione dell’autorizzazione a montare e da ogni tesseramento federale per mesi dieci al tesserato Ernesto Vacirca.
Il Giudice Sportivo ha disposto l’archiviazione nei confronti della Società Cooperativa Sociale dei Folletti.
- Gli incolpati Salvatore Vacirca e ed Ernesto Vacirca hanno proposto reclamo alla Corte Federale d’Appello FISE, in funzione di Corte Sportiva d’Appello.
6.1. La Corte, con decisione del 2 luglio 2019, ha rilevato, innanzi tutto, l’inammissibilità dell’eccezione di illegittimità del provvedimento di rinvio al Giudice Sportivo Nazionale, di cui alla decisione del 22 gennaio 2019 della stessa Corte, in quanto la doglianza avrebbe dovuto essere fatta valere con tempestivo ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport. Sulla questione si sarebbe formato, pertanto, giudicato interno.
6.2. Ha ritenuto infondato il motivo relativo alla violazione dell’art. 57 del Regolamento di Giustizia, che fissa i termini di estinzione dei procedimenti disciplinari, in quanto l’articolo in questione è inserito nella sezione II del capo IV del Regolamento di Giustizia, riguardante i giudici federali e non riguarda l’attività dei giudici sportivi, disciplinata dal capo V della sezione II.
6.3. A giudizio della Corte sarebbe, altresì, infondata l’eccezione di violazione dell’art. 38 del Regolamento di Giustizia, che prevede che il procedimento innanzi al Giudice Sportivo possa essere avviato a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara, in quanto la relazione del Presidente della Giuria, sulla cui base ha avuto inizio il procedimento, costituisce un atto ufficiale.
6.4. La Corte ha evidenziato ulteriormente l’infondatezza del rilievo avanzato dalla difesa di parte ricorrente, secondo cui, con il provvedimento del 12 giugno 2019, con cui è stata disposta l’audizione del veterinario federale dott. Roberto Giovagnoli, sarebbe stata avanzata, per la prima volta, una contestazione di doping. Questo in quanto, secondo la Corte, i Vacirca erano stati già condannati per la violazione dell’art. 2, comma 1, lett. b), del Regolamento di Giustizia, che prevede quale illecito sportivo “...ogni violazione della normativa FEI e FISE, che vieta la somministrazione di sostanze proibite, siano esse elencate nelle liste EAD o ECM”.
6.5. La Corte Federale d’Appello, in funzione di Corte Sportiva d’Appello, ha ritenuto accertato che le sostanze contenenti trementina si trovavano all’interno del box e che di esse fossero intrise le spugnette nelle mani del sig. Salvatore Vacirca.
La Corte ha affermato l’infondatezza della doglianza della difesa degli incolpati, secondo cui la trementina non è contemplata dal Regolamento EAD (Anti - Doping Equini) tra le sostanze bandite. Ciò in quanto le sostanze indicate specificamente nella lista FEI (Federazione Equestre Internazionale) non sono le uniche bandite, essendo previsto che debbano considerarsi tali anche altre sostanze aventi gli stessi effetti chimici o biologici di quelle indicate nella lista.
La Corte ha precisato, al riguardo, che il dott. Giovagnoli, nel corso dell’audizione, ha chiarito che la trementina ha gli stessi effetti della capsicina, estratta dal peperoncino rosso, sostanza bandita, utilizzata illecitamente mediante applicazione sulla corona degli zoccoli dei cavalli al fine di aumentare l’effetto dolorifico dell’urto con l’ostacolo e indurre, così, l’animale a non commettere errore (pratica vietata, indicata con l’espressione “spalma e vinci”).
La condotta del sig. Salvatore Vacirca costituirebbe, pertanto, un illecito sportivo, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b), del Regolamento di Giustizia.
Ad avviso della Corte, dell’illecito dovrebbero rispondere sia il sig. Salvatore Vacirca, sia il cavaliere Ernesto Vacirca.
Quest’ultimo, tuttavia, è stato assolto, non essendo stata rinvenuta agli atti prova che sia stato avvertito, a norma dell’art. 5.3.2. Regolamento EAD, delle operazioni di ritiro del materiale sequestrato, da parte dei veterinari addetti, e che sia stato messo in condizione di intervenire.
Il reclamo del sig. Salvatore Vacirca è stato rigettato e la Corte ha precisato che il minimo edittale previsto dall’art. 9 del Regolamento EAD è superiore alla sanzione applicata dal Giudice Sportivo Nazionale, per cui ha condannato il sig. Salvatore Vacirca, con riforma in pejus della decisione del Giudice Sportivo Nazionale, alla sanzione minima edittale di due anni di sospensione dall’attività agonistica, da ogni carica o incarico federale, incluso quello di istruttore, tecnico, operatore tecnico, ufficiale di gara, nonché all’ammenda di € 10.000,00, da detrarre a quanto già eventualmente scontato o pagato.
- Avverso tale decisione il sig. Salvatore Vacirca ha proposto ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
Egli ha dedotto, innanzi tutto, l’erroneità della decisione riguardo all’illegittimità del provvedimento di rimessione al Giudice Sportivo Nazionale, ribadendo che la rimessione non è contemplata tra i provvedimenti che può assumere la Corte Federale d’Appello, in funzione di Giudice Sportivo (Corte Sportiva) d’Appello.
Ha, inoltre, rilevato l’estinzione del procedimento disciplinare, per superamento dei termini di cui all’art. 57 del Regolamento di Giustizia e ha insistito sulla deduzione secondo cui la relazione del Presidente della Giuria non costituirebbe un atto ufficiale.
Il ricorrente ha rilevato che l’applicazione del Regolamento antidoping è avvenuta in assenza di una preventiva contestazione e senza l’osservanza delle procedure previste dal Regolamento stesso.
Sarebbe, inoltre, applicabile il Regolamento delle sostanze proibite del Ministero delle politiche agricole e forestali, trattandosi di manifestazione del circuito Mipaaf.
Sarebbe riscontrabile, inoltre, la violazione del divieto di reformatio in pejus e dell’art. 122 c.p.c., essendo stata applicata una sanzione maggiore pur in assenza di reclamo della Procura Federale.
Il ricorrente ha, infine, rilevato la violazione, sotto più aspetti, del Regolamento EAD e ha concluso chiedendo l’annullamento della decisione impugnata, con vittoria delle spese di giudizio.
- La Federazione Italiana Sport Equestri non si è costituita in giudizio.
- All’udienza del 24 settembre 2019, sentiti i difensori delle parti, come da verbale, il ricorso è stato assegnato in decisione.
Considerato in diritto
- La trattazione delle questioni poste dai motivi dedotti dal ricorrente deve essere necessariamente preceduta da alcuni rilievi riguardo ai profili di anomalia che hanno caratterizzato il procedimento in questione.
Risulta dall’esposizione in fatto che i procedimenti che hanno condotto all’applicazione, nei confronti del sig. Salvatore Vacirca, delle sanzioni della sospensione per due anni dall’attività agonistica, carica o incarico federale e dell’ammenda di € 10.000,00 si sono svolti innanzi ai Giudici Sportivi e, in particolare, innanzi al Giudice Sportivo Nazionale e alla Corte Federale d’Appello, in funzione di Corte Sportiva d’Appello.
10.1 L’art. 22 del Regolamento di Giustizia FISE dispone che sono Organi di Giustizia sia il Giudice Sportivo Nazionale e la Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello, da un lato, sia il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello, dall’altro.
Il successivo art. 23 attribuisce agli Organi di Giustizia la cognizione in ordine ai comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e all’irrogazione e applicazione delle relative sanzioni.
L’art. 35 del Regolamento di Giustizia dispone che “Il Giudice Sportivo Nazionale e il Giudice Sportivo Territoriale, ove istituito, pronuncia in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:
- la regolarità delle gare e l’omologazione dei relativi risultati;
- la regolarità dei campi o degli impianti e delle relative attrezzature in occasione della gara;
- la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
- i comportamenti di atleti, tecnici o altri Tesserati in occasione o nel corso della gara;
- ogni altro fatto rilevante per l’Ordinamento Sportivo avvenuto in occasione della gara”.
La formulazione della norma è corrispondente a quella dell’art. 14 del Codice della Giustizia Sportiva.
10.2 Le previsioni normative richiamate portano a ritenere che l’intervento del Giudice Sportivo in materia sanzionatoria, senz’altro ammesso dalle norme (v. art. 23 richiamato), sia limitato alla cognizione di comportamenti strettamente connessi allo svolgimento della gara, riferibili all’ambito della giustizia c.d. tecnico - sportiva.
I comportamenti considerati dal menzionato art. 35 del Regolamento di Giustizia (e dall’art. 14 del Codice della Giustizia Sportiva) sono quelli tenuti da atleti e tesserati nel corso delle competizioni (o in strettissima connessione con le stesse), che risultino in contrasto con le regole tecnico - sportive proprie di esse. La violazione delle relative disposizioni può comportare l’irrogazione da parte del Giudice Sportivo, normalmente in tempi strettissimi, di sanzioni di carattere tecnico - sportivo.
10.3 Ben altra cosa sono gli illeciti disciplinari e gli illeciti sportivi, previsti dalle norme federali, che descrivono e tipizzano quei comportamenti che importano l’applicazione di sanzioni di carattere disciplinare.
Nel caso degli illeciti disciplinari e degli illeciti sportivi devono trovare applicazione le norme relative ai procedimenti disciplinari innanzi al Tribunale Federale, che contemplano l’intervento della Procura Federale, che è chiamata a effettuare le indagini necessarie, e prevedono un procedimento improntato al rispetto del principio del contraddittorio, mediante un complesso di garanzie tese ad assicurare all’incolpato la piena conoscenza dei fatti per i quali è esercitata l’azione e dei documenti alla base dell’atto di incolpazione formulato dalla Procura Federale.
Il procedimento ad iniziativa della Procura, inoltre, deve svolgersi nell’ambito di rigorosi limiti temporali, la cui mancata osservanza conduce all’estinzione del giudizio.
10.4 Il procedimento innanzi al Giudice Sportivo ha carattere officioso, il contraddittorio ha portata limitata, almeno in primo grado, essendo previsto, tra l’altro, che il procedimento si svolga senza udienza e, proprio per la stretta connessione con i fatti di gara rilevanti sul piano tecnico - sportivo, deve necessariamente svolgersi in tempi ristrettissimi. L’art. 35 afferma espressamente che i Giudici Sportivi pronunciano con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare (così anche l’art. 14 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI).
10.5 Nel caso di specie si è avuto un procedimento (davanti al Giudice Sportivo e poi davanti alla Corte Federale in funzione di Corte Sportiva d’Appello) relativo a un illecito di indubbio carattere disciplinare, nel senso sopra indicato, che ha condotto all’applicazione di sanzioni assai gravi, che è durato per diversi mesi, in cui non hanno potuto operare pienamente le norme poste a garanzia dell’incolpato, in cui la Procura Federale ha avuto una possibilità di intervento assai limitato e che è stato instaurato d’ufficio per fatti che trascendono, per la loro natura e per la loro gravità, lo svolgimento della singola competizione e gli aspetti meramente tecnico - sportivi.
A giudizio del Collegio è prova dell’anomalia del procedimento seguito la conclusione cui sono giunti i Giudici Sportivi, che hanno ritenuto, come si dirà di qui a poco, che il procedimento non fosse sottoposto ad alcun termine. Ciò in contrasto con uno dei principi cardine della Giustizia Sportiva in materia sanzionatoria.
- Fermo quanto finora enunciato, occorre esaminare i motivi esposti in ricorso.
11.1 Il ricorrente ha rilevato, innanzi tutto, l’illegittimità della decisione del 22 gennaio 2019 della Corte Federale d’Appello, in funzione di Corte Sportiva d’Appello, che ha disposto la rimessione al Giudice Sportivo Nazionale, in quanto la rimessione al primo giudice non sarebbe contemplata dalle norme federali.
Ritiene il Collegio che, sotto questo profilo, la decisione impugnata in questa sede, che ha ritenuto la questione coperta da giudicato interno, non sia censurabile, in quanto, in effetti, tale eventuale vizio si sarebbe dovuto far valere con tempestivo ricorso davanti al Collegio di Garanzia dello Sport.
11.2 Il ricorrente ha, inoltre, rilevato che, nel momento in cui è intervenuta la prima decisione del Giudice Sportivo Nazionale (22 gennaio 2019), era già trascorso il termine di 90 giorni di estinzione del procedimento, previsto dall’art. 57 del Regolamento di Giustizia, decorrente dal 18 ottobre 2018, data di comunicazione dell’invito del GSN alla presentazione di memorie, ai sensi dell’art. 40 del Regolamento di Giustizia.
Il motivo è fondato.
Si è detto nell’esposizione in fatto che la Corte Federale d’Appello, in funzione di Corte Sportiva d’Appello, ha disatteso la censura, in quanto l’articolo in questione è inserito nella Sezione II del capo IV del Regolamento di Giustizia, riguardante i Giudici Federali e non riguarda l’attività dei Giudici Sportivi, disciplinata dal capo V della sezione II.
Deriva, peraltro, da quanto specificato in precedenza (punti 10 e segg.), che il procedimento in questione ha sostanziale carattere disciplinare, per cui in relazione ad esso dovevano trovare applicazione le norme proprie di tale procedimento, che doveva svolgersi davanti ai competenti organi di Giustizia. In ogni caso, l’applicazione delle norme sulla durata del giudizio disciplinare non poteva escludersi per il sol fatto che il procedimento si era svolto davanti agli Organi della Giustizia tecnico - sportiva, secondo le regole di tali organi diverse da quelle degli organi di Giustizia che avrebbero dovuto pronunciarsi.
Deve trovare senz’altro applicazione la norma dell’art. 75 del Regolamento di Giustizia, corrispondente alla norma dell’art. 38 del Codice della Giustizia Sportiva del Coni, per la quale il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare.
Essendo stato superato tale termine e non ricorrendo alcuna delle ipotesi di sospensione dei termini, il relativo procedimento si è estinto, secondo le previsioni dei menzionati artt. 57 del Regolamento di Giustizia e 38 del Codice della Giustizia Sportiva del Coni.
- La rilevata estinzione del procedimento svoltosi davanti ad organo non competente rende superfluo l’esame delle ulteriori censure sollevate.
È opportuno, tuttavia, sottolineare un ulteriore evidente vizio della decisione impugnata in questa sede.
La Corte Federale, infatti, con la decisione impugnata ha modificato, in sede di reclamo, la qualificazione giuridica dell’illecito, mediante una mutamento sostanziale del quadro normativo di riferimento, costituito non più dal solo Regolamento di Giustizia, ma anche dalle norme del Regolamento EAD ed è giunta, in tal modo, ad una inammissibile reformatio in pejus della sanzione, sulla base del reclamo proposto dal solo tesserato e non dalla Procura. Ciò in aperta violazione di uno dei principi cardini del diritto sanzionatorio, che esclude l’applicazione di una sanzione più severa di quella applicata in precedente grado del giudizio, se non a seguito di impugnazione dell’organo dell’accusa.
- Consegue a quanto sopra che, in accoglimento del ricorso proposto dal sig. Salvatore Vacirca, la decisione impugnata deve essere annullata e il procedimento disciplinare a carico del ricorrente deve essere dichiarato estinto.
Le spese del presente giudizio, liquidate nella misura di cui al dispositivo, devono essere poste a carico della Federazione Italiana Sport Equestri, risultata soccombente.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione
Accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla la decisione impugnata e dichiara estinto il procedimento disciplinare a carico del ricorrente, sig. Salvatore Vacirca.
Condanna la FISE, nella persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 2.000,00, oltre accessori di legge.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 24 settembre 2019.
Il Presidente Il Relatore
F.to Dante D'Alessio F.to Giovanni Iannini
Depositato in Roma, in data 21 ottobre 2019.
Il Segretario
F.to Alvio La Face