F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 28/TFN-SVE del 28 Maggio 2018 (motivazioni) relativa al C.U. n. 23/TFN-SVE e 26/TFN-SVE (Errata Corrige) del 17 Aprile 2018 (dispositivo) – RECLAMO N°. 104 DELLA SOCIETÀ US SPORTING ARNO ASD CONTRO LA SOCIETÀ ASD LASTRIGIANA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 410 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE JAYAWICKRAMA SANCHANA), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 19.12.2017.

RECLAMO N°. 104 DELLA SOCIETÀ US SPORTING ARNO ASD CONTRO LA SOCIETÀ ASD LASTRIGIANA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 410 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE JAYAWICKRAMA SANCHANA), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 19.12.2017.

Con reclamo notificato in data 19.01.2018, la Società US Sporting Arno ASD ha impugnato dinanzi al Tribunale Federale Nazionale la delibera, pubblicata sul C.U. n. 5/E del 19.12.2017, e comunicata in data 17.01.2018, con la quale la Commissione Premi ha dichiarato inammissibile il ricorso promosso dalla stessa Società avverso la ASD Lastrigiana, volto al riconoscimento del premio di preparazione relativo al calciatore Jayawickrama Sanchana, per “mancato rispetto dei termini di presentazione ai sensi dell’art. 96.4 delle NOIF”. 

La US Sporting Arno ASD, a fondamento del proprio gravame, rappresentava di aver inoltrato, nel rispetto dei termini prescrizionali, in data 14.06.2017, una raccomandata alla ASD Lastrigiana con la quale intimava a quest’ultima il pagamento del premio di preparazione in questione, e che a mezzo di tale atto avrebbe proceduto all’interruzione della prescrizione.

In assenza di controdeduzioni, la vertenza è stata decisa nella riunione del 17.04.2018.

Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.

La controversia in esame deve ritenersi attinente alla tematica dell’istituto della prescrizione, così come disciplinato dagli artt. 25 comma 3 CGS e 96 comma 4 NOIF.

A riguardo, nel caso di specie, risulta assodato come il diritto al premio di preparazione in questione si sarebbe prescritto a conclusione della stagione sportiva 2016/17, in data 30.06.2017, e che la Società appellante aveva inoltrato un’intimazione di pagamento, a mezzo raccomandata, in data 14.06.2017 e successivamente, in data 06.07.2017 (a termine prescrizionale decorso), aveva introdotto il giudizio presso la Commissione Premi.

Pertanto occorre valutare se risulta applicabile al caso di specie l’istituto dell’interruzione della prescrizione.

Sul punto, con un nota decisione pubblicata nel C.U. 251/CGF stagione sportiva 2008/09, la Corte di Giustizia Federale ha chiarito come costituisca principio fondamentale dell’ordinamento giuridico, che quando un termine è posto con l’onere di perentoria osservanza per l’esercizio di un diritto, con l’effetto che il diritto medesimo è perduto se l’atto della relativa esecuzione non abbia luogo nel tempo all’uopo stabilito, deve essere qualificato di decadenza, anche in mancanza o di contraria specifica definizione legislativa.

Testualmente così motiva la Corte di Giustizia Federale:

Costituisce principio fondamentale dell’ordinamento giuridico, che quando un termine è posto con l’onere di perentoria osservanza per l’esercizio di un diritto, con l’effetto che il diritto medesimo è perduto se l’atto della relativa esecuzione non abbia luogo nel tempo all’uopo stabilito, deve essere qualificato di decadenza, anche in mancanza o di contraria specifica definizione legislativa. Alla luce di tale principio, nella fattispecie, ai sensi del combinato disposto dell’art. 99 bis N.O.I.F. e dell’art. 25 comma 3 C.G.S., che disciplina il rapporto controverso, l’esercizio del diritto potestativo per il riconoscimento del premio alla carriera, doveva essere azionato, a pena di decadenza, come tale insuscettibile di atti interruttivi, entro il termine della Stagione Sportiva successiva a quella in cui si era verificato l’evento che aveva fatto maturare il diritto.

Lo scrivente Tribunale non trova motivo per discostarsi da tali principi e pertanto, nella fattispecie, ai sensi del combinato disposto dell’art. 96 comma 4 NOIF e dell’art. 25 comma 3 CGS, che disciplina il rapporto controverso, l’esercizio del diritto potestativo per il riconoscimento del premio alla carriera, doveva essere azionato, a pena di decadenza, come tale insuscettibile di atti interruttivi, entro il termine della Stagione Sportiva successiva a quella in cui si era verificato l’evento che aveva fatto maturare il diritto.

Ne consegue che, non essendo applicabile in caso di decadenza l’istituto dell’interruzione, avendo la Società reclamante maturato il diritto all’esito del tesseramento per la stagione sportiva 2015/16, la stessa avrebbe dovuto proporre il ricorso dinanzi alla Commissione Premi entro il termine perentorio del 30.06.2017, coincidente con la fine della stagione sportiva 2016/17.

Avendo invece provveduto alla notifica del ricorso in data 06.07.2017, la Società deve ritenersi decaduta dall’esercizio del diritto.

Tanto considerato.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società US Sporting Arno ASD e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAE-LND. Ordina addebitarsi la tassa.

 

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