F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 28/TFN-SVE del 28 Maggio 2018 (motivazioni) relativa al C.U. n. 23/TFN-SVE e 26/TFN-SVE (Errata Corrige) del 17 Aprile 2018 (dispositivo) – RECLAMO N°. 105 DELLA SOCIETÀ GSD LA SPEZIA CALCIO CONTRO LA SOCIETÀ CLUB MILANO SSDARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 428 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PICELLI ANDREA), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 19.12.2017.
RECLAMO N°. 105 DELLA SOCIETÀ GSD LA SPEZIA CALCIO CONTRO LA SOCIETÀ CLUB MILANO SSDARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 428 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PICELLI ANDREA), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 19.12.2017.
Con reclamo notificato in data 22.01.2018, la Società GSD La Spezia Calcio ha impugnato dinanzi al Tribunale Federale Nazionale la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul C.U. n. 5/E del
19.12.2017, e comunicata in data 17.01.2018, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento, in favore della Società Club Milano SSDARL, degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione relativi al calciatore Andrea Picelli, pari ad € 2.700,0.0, di cui € 2.160,00 a titolo di premio, ed € 540,00 a titolo di penale.
La GSD La Spezia Calcio, a fondamento del proprio gravame, rappresentava come nel proprio organico, dopo la categoria allievi, non vi fossero squadre di categoria superiore nelle quali i calciatori avrebbero potuto continuare a prestare la loro attività sportiva, con conseguente necessario abbandono della Società in questione da parte degli stessi.
La Società reclamante rappresentava altresì di aver richiesto delucidazioni alla Federazione su come si sarebbe dovuta comportare in situazioni similari, senza tuttavia ricevere riscontro.
In assenza di controdeduzioni, la vertenza è stata quindi decisa nella riunione del 17.04.2018.
Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.
Ai sensi della normativa in tema di premio di preparazione, le motivazioni poste dalla GSD La Spezia Calcio non possono avere alcuna rilevanza.
Infatti, trattasi di questioni di organizzazione interna della Società, che nulla attengono circa l’obbligo di corresponsione del premio in questione.
Tanto considerato.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società GSD La Spezia Calcio e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAE-LND. Ordina incamerarsi la tassa.
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