F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 28/TFN-SVE del 28 Maggio 2018 (motivazioni) relativa al C.U. n. 23/TFN-SVE e 26/TFN-SVE (Errata Corrige) del 17 Aprile 2018 (dispositivo) – RECLAMO N°. 110 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING RIETI CONTRO LA SOCIETÀ FC RIETI SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 414 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MANCINI ANDREA), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 19.12.2017.
RECLAMO N°. 110 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING RIETI CONTRO LA SOCIETÀ FC RIETI SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 414 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MANCINI ANDREA), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 19.12.2017.
Con ricorso del 22 giugno 2017, la Società ASD Sporting Rieti ricorreva innanzi alla Commissione Premi contro la Società FC Rieti Srl, avverso il mancato pagamento del premio di preparazione dovuto ai sensi dell’art. 96 delle NOIF, conseguente al tesseramento per il calciatore Andrea Mancini relativamente alla stagione sportiva 2013/2014.
La Commissione Premi con provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 4/E del 14 novembre 2017 dichiarava l’inammissibilità del ricorso per mancata allegazione della documentazione idonea ai sensi dell’art. 96
Nelle more, in data 21 luglio 2017, ASD Sporting Rieti ha presentato un nuovo ricorso innanzi alla Commissione Premi.
La commissione Premi, con provvedimento pubblicato nel C.U. 5/E del 19 dicembre 2017 ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per il mancato rispetto dei termini di presentazione ai senti dell’art. 96, comma 4 NOIF.
Entrambe le decisioni, comunicate alla ASD Sporting Rieti in data 18 gennaio 2018 sono state da questa impugnate con atto del 22 gennaio 2018 trasmesso alla controparte in pari data.
Con il reclamo la Società chiede l’annullamento della decisione della Commissione premi per i seguenti motivi:
- La norma dell’art. 96, comma 4, delle NOIF non prevederebbe un termine di decadenza dell’azione ma solo un termine breve di prescrizione del diritto al premio; conseguentemente l’avvenuta presentazione del ricorso in data 22.06.2017 da parte della ASD Sporting Rieti, avrebbe interrotto i termini della prescrizione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2943, comma terzo c.c., in modo che la successiva domanda, inviata il 21.07.2017, sarebbe intervenuta quando ancora il diritto al premio non era prescritto.
- Il ricorso presentato da ASD Sporting Rieti in data 21.07.2017 si deve considerare tempestivamente presentato essendo stato preceduto dall’atto interruttivo della prescrizione in data 22.06.2017;
- Eccepisce inoltre, violazione del D.L. 189/2016, che dispone la sospensione e proroga dei termini relativi a vari adempimenti a favore dei Comuni danneggiati dagli eventi sismici del 24.08.2016 e 29-30.10.2016 per non avere la Federazione ritenuto operanti tali sospensioni
La FC Rieti Srl ha presentato memoria controdeducendo la congruità delle decisioni della Commissione Premi e di aver ricevuto il ricorso per il pagamento del premio solo in data 26.07.2017, e quindi oltre il termine previsto dall’art. 96, comma 4, NOIF.
La vertenza è stata quindi discussa dalle parti e decisa nella riunione del 17/04/2018.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Ai sensi dell’art. 96, comma terzo NOIF, le Società che vogliono richiedere il premio di preparazione devono inviare alla Commissione Premi, un ricorso a mezzo raccomandata A/R, e contestualmente copia dello stesso deve essere inviata alla controparte; al ricorso vanno allegate a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizione attestanti l’invio alla controparte, nonché, le tessere del calciatore rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso della Società richiedente.
Nel caso di specie, il primo ricorso presentato da ASD Sporting Rieti in data 22.06.2017, mancava della documentazione richiesta dalla norma a pena di inammissibilità.
Nel corso della riunione del 17.04.2018, il difensore di ASD Sporting Rieti ha dichiarato che il ricorso è stato notificato alla FC Rieti unicamente in data 21.07.2017, specificando che il ricorso presentato in data 22.06.2017 era stato notificato solamente alla Commissione Premi e non anche alla controparte.
Correttamente ed aderendo al dettato della norma, la Commissione Premi ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso.
ASD Sporting Rieti ha presentato un nuovo ricorso in data 21.07.2017, questa volta notificato anche alla controparte, ma tuttavia oltre il termine previsto dall’art. 96, comma quarto, NOIF che stabilisce che il diritto al premio di preparazione si prescriva al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui il premio è maturato, quindi entro il 30 giugno di ogni anno.
Alla luce di quanto esposto, è del tutto infondata l’eccezione di ASD Sporting Rieti per cui la prescrizione del diritto al premio sarebbe stata interrotta con il deposito del primo ricorso in data 22.06.2017, quel ricorso era mancante di elementi essenziali, non notificato alla controparte e dunque del tutto inammissibile.
La richiesta del premio è quindi stata correttamente avanzata, e per la prima volta, solo con il ricorso del 21.07.2017, a termini ormai scaduti.
Pertanto, la Commissione Premi ha correttamente deciso dichiarando inammissibile il primo ricorso e tardivo il secondo.
Del pari infondata l’eccezione per cui in base al D.L. 189/2016 i termini relativi alla giustizia sportiva dovevano essere sospesi.
Il Decreto legge richiamato prevede in via generale la possibilità di sospensione dei termini che poi deve essere resa concreta attraverso l’adozione di specifici provvedimenti da parte delle varie Autorità interessate; nel caso di specie la Federazione ed il CONI non hanno adottato alcun provvedimento in questo senso.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Sporting Rieti e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi. Ordina addebitarsi la tassa.
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