F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 28/TFN-SVE del 28 Maggio 2018 (motivazioni) relativa al C.U. n. 23/TFN-SVE e 26/TFN-SVE (Errata Corrige) del 17 Aprile 2018 (dispositivo) – RECLAMO N°. 112 DELLA SOCIETÀ ASD GRASSINA CONTRO LA SOCIETÀ US Settignanese ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 449 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE VICINI FRANCESCO), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 19.12.2017.
RECLAMO N°. 112 DELLA SOCIETÀ ASD GRASSINA CONTRO LA SOCIETÀ US Settignanese ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 449 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE VICINI FRANCESCO), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 19.12.2017.
Con reclamo del 23 gennaio 2018 la Società ASD Grassina ha adito il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, impugnando la delibera della Commissione Premi di cui al C.U. 5/E del 19 dicembre 2017, comunicata mediante lettera raccomandata AR in data 19 gennaio 2018, con la quale era stata condannata a pagare alla ASD Settignanese il premio di preparazione relativo al calciatore Francesco Vicini riferito alla s.s. 2014/2015, nella misura di € 2.730,00 oltre alla penale a favore della FIGC di € 682,50.
Sosteneva la reclamante che, successivamente alla presentazione del ricorso innanzi la Commissione Premi, aveva provveduto a corrispondere alla ASD Settignanese la somma di € 1.080,00 ed allegava a riprova copia del bonifico bancario del 18.10.2017 e la fattura della Società consorella. Inoltre rilevava che il calciatore Vicini nella stagione 2016/2017 era stato trasferito dalla S.C. San Michele Virtus alla ASD Grassina solamente a titolo temporaneo “in prova”, prima del definitivo tesseramento.
La ASD Grassina riteneva chiusa la vicenda del premio di preparazione e chiedeva, pertanto, l’annullamento della impugnata decisione.
La ASD Settignanese non presentava proprie controdeduzioni ed il reclamo veniva dunque discusso e deciso nella riunione del 17/4/2018.
Risulta in atti il pagamento del minor importo di € 1.080,00 effettuato dalla reclamante in favore della ASD Settignanese, dopo l’introduzione del ricorso di primo grado, a titolo di pagamento del premio di preparazione per il calciatore Vicini. Tale pagamento è però riscontrato unicamente dalla fattura, non ritrovandosi invece in atti alcuna valida e legittima rinuncia o liberatoria in relazione al premio in questione in favore della reclamante. In assenza di tale valida liberatoria il pagamento ricevuto dalla ASD Settignanese non può che intendersi parziale.
Quanto al tesseramento temporaneo la fattispecie in questione viene disciplinata esplicitamente dall’art. 96, comma 2, delle NOIF, che recita testualmente come segue: “Qualora a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore venga tesserato per altra Società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale ultima Società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l’importo del premio dovuto dalla precedente Società”.
Il legislatore federale ha in tal modo esteso l’obbligo di pagamento del premio di preparazione anche alle Società che provvedono al tesseramento di un calciatore nella stessa stagione sportiva in cui lo stesso viene tesserato con vincolo pluriennale per la prima volta.
In tale contesto, la norma riportata non fa distinzione tra le differenti tipologie di vincolo: si deve pertanto ritenere che sia dovuto il premio di preparazione anche nel caso in cui il secondo trasferimento avvenga a titolo temporaneo (“in prestito”), e non a titolo definitivo.
La decisone impugnata risulta dunque correttamente assunta dalla Commissione Premi, che non è stata notiziata di alcun accordo o pagamento intervenuto nelle more della propria delibera, dovendosi pertanto in questa sede unicamente riformare sul quantum, tenendo conto del pagamento successivamente effettuato.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
accoglie parzialmente il reclamo presentato dalla Società ASD Grassina e, per l’effetto, riforma la decisione impugnata, condannando la Società ASD Grassina al pagamento del rimanente premio di preparazione, nella somma di € 1.650,00 (Euro milleseicentocinquanta/00). Conferma per il resto la penale. Ordina restituirsi la tassa.
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