F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 28/TFN-SVE del 28 Maggio 2018 (motivazioni) relativa al C.U. n. 23/TFN-SVE e 26/TFN-SVE (Errata Corrige) del 17 Aprile 2018 (dispositivo) – RECLAMO N°. 116 DELLA SOCIETÀ AC PERUGIA CALCIO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD UNITED CIVITANOVA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 391 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE DI BIAGIO JACOPO), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 19.12.2017.

RECLAMO N°. 116 DELLA SOCIETÀ AC PERUGIA CALCIO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD UNITED CIVITANOVA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 391 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE DI BIAGIO JACOPO), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 19.12.2017.

Con reclamo del 24 gennaio 2018 la Società’ AC Perugia Calcio ha adito il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, impugnando la delibera della Commissione Premi di cui al C.U. 5/E del 19 dicembre 2017, comunicata mediante lettera raccomandata AR in data 17 gennaio 2018, con la quale era stata condannata a pagare alla ASD United Civitanova il premio di preparazione relativo al calciatore Jacopo Di Biagio riferito alla s.s. 2014/2015, nella misura di € 7.560,00 oltre alla penale a favore della FIGC di € 3.780,00.

Sosteneva la reclamante che il calciatore Di Biagio nella stagione 2016/2017 era stato trasferito dalla ASD US Tolentino alla AC Perugia Calcio solamente a titolo temporaneo per poi essere trasferito nuovamente a titolo definitivo ASD US Tolentino al termine della medesima stagione sportiva.

La AC Perugia Calcio dunque riteneva di non dover nulla a titolo di premio di preparazione alla consorella ASD United Civitanova, risultando essa reclamante solamente la “destinataria delle mere prestazioni sportive del calciatore Di Biagio”.

La ASD United Civitanova non presentava proprie controdeduzioni ed il reclamo veniva dunque discusso e deciso nella riunione del 17/4/2018.

Il reclamo è infondato e deve respingersi.

Risulta invero in atti che nella stagione 2016/2017 pochi giorni dopo il tesseramento del calciatore Di Biagio da parte della ASD US Tolentino, lo stesso sia stato trasferito in prestito alla AC Perugia Calcio, presso la quale è rimasto per tutta la stagione sportiva; al termine della stessa il calciatore è stato poi nuovamente trasferito a titolo definitivo alla ASD US Tolentino.

Orbene la fattispecie in questione viene disciplinata esplicitamente dall’art. 96, comma 2, delle NOIF, che recita testualmente come segue: “Qualora a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore venga tesserato per altra Società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale ultima Società è tenuta a corrispondere il premio di  preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l’importo del premio dovuto dalla precedente Società”.

Il legislatore federale ha in tal modo esteso l’obbligo di pagamento del premio di preparazione anche alle Società che provvedono al tesseramento di un calciatore nella stessa stagione sportiva in cui lo stesso viene tesserato con vincolo pluriennale per la prima volta.

In tale contesto, la norma riportata non fa distinzione tra le differenti tipologie di vincolo: si deve pertanto ritenere che sia dovuto il premio di preparazione anche nel caso in cui il secondo trasferimento avvenga a titolo temporaneo (“in prestito”), e non a titolo definitivo.

La Commissione Premi ha, dunque, del tutto correttamente interpretato ed applicato la norma, condannando la Società AC Perugia Calcio al pagamento del premio di preparazione per avere la stessa tesserato il calciatore, anche se a titolo temporaneo dopo che la detta Società cedente, nel corso della medesima stagione sportiva, lo aveva per la prima volta tesserato con vincolo pluriennale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società AC Perugia Calcio Srl e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi. Ordina addebitarsi la tassa.

 

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