F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 28/TFN-SVE del 28 Maggio 2018 (motivazioni) relativa al C.U. n. 23/TFN-SVE e 26/TFN-SVE (Errata Corrige) del 17 Aprile 2018 (dispositivo) – RECLAMO N°. 133 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR CONTRO CHIUMARULO ALESSIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND, PUBBLICATA NEL C.U. 214/CAE-LND DEL 20.2.2018.
RECLAMO N°. 133 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR CONTRO CHIUMARULO ALESSIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND, PUBBLICATA NEL C.U. 214/CAE-LND DEL 20.2.2018.
Con atto del 27 febbraio 2018, la Società ASD Sporting Fulgor ha adito questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici, emessa il 20 febbraio 2018 e comunicata in pari data, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Chiumarulo Alessio, del complessivo importo di euro 1.200,00, a titolo di residuo saldo dovuto per l’accordo economico sottoscritto inter partes per la stagione sportiva 2016/2017.
La reclamante, dopo aver avanzato istanza di acquisizione documentazione, eccepisce preliminarmente un difetto di notifica, dolendosi di non essere venuta a conoscenza del reclamo innanzi alla CAE e, conseguentemente, di non essersi potuta difendere in tale sede. Sempre in via preliminare, deduce la mancanza di un atto di messa in mora da parte del calciatore.
Eccepisce inoltre la reclamante Società, il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto, essendo nata dalla fusione tra le Società ASD Madrepietra Daunia e ASD Zapponeta, avvenuta con atto del 21/06/2017, sarebbe un soggetto nuovo e del tutto distinto tanto da non poter essere destinataria di obblighi contrattuali assunti in precedenza dalle predette Società. Stante l’avvenuta cessazione, per effetto della fusione, dell’affiliazione della ASD Madrepietra Daunia, originaria titolare dell’accordo, sussisterebbe addirittura una carenza di giurisdizione in capo alla CAE.
Il calciatore Chiumarulo, ritualmente e tempestivamente notiziato del reclamo, non ha inviato controdeduzioni e la vertenza è stata, quindi, decisa nella riunione del 17 aprile 2018.
Il reclamo deve essere rigettato.
In via preliminare, rileva lo scrivente Tribunale che il ricorso del calciatore sia stato ritualmente e tempestivamente notificato il 04/10/2017, stante l’avvenuto rifiuto a ricevere l’atto da parte della Società reclamante, come attestato da Poste Italiane sulla busta della Raccomandata restituita e versata in atti.
Il contraddittorio è stato pertanto regolarmente instaurato.
Alla luce di ciò tutte le altre eccezioni spiegate nel reclamo restano assorbite poiché tardive e quindi inammissibili, in quanto proposte per la prima volta in questa sede di gravame.
Ferma la pacifica estensione delle obbligazioni contrattuali assunte dalle precedenti Società a quella che nasce dalla loro fusione.
Tanto premesso.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Sporting Fulgor e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAE-LND. Ordina addebitarsi la tassa.
Share the post "F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 28/TFN-SVE del 28 Maggio 2018 (motivazioni) relativa al C.U. n. 23/TFN-SVE e 26/TFN-SVE (Errata Corrige) del 17 Aprile 2018 (dispositivo) – RECLAMO N°. 133 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR CONTRO CHIUMARULO ALESSIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND, PUBBLICATA NEL C.U. 214/CAE-LND DEL 20.2.2018."