CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima- coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 85/2019 del 22 ottobre 2019 – A.S.D. Sporting Club Pinerolo/Federazione Italiana Sport Ghiaccio

Decisione n. 85 

Anno 2019

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

 

composta da 

Mario Sanino - Presidente

Angelo Maietta - Relatore

Vito Branca

Giuseppe Musacchio 

Cesare San Mauro - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE 

 

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 45/2019, presentato, in data 9 maggio 2019, dalla A.S.D. Sporting Club Pinerolo, in persona del presidente e legale rapp.te p.t., sig.ra Laura Muzzarelli, presso la stessa dom.ta per ragione della carica, in Pinerolo, al Viale Grande Torino, n. 2, C.F.: 94533290014, rapp.ta e difesa dall’avv. Davide Mollica,

 

contro 

 

la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG), in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., contumace; 

 

avverso

 

il provvedimento assunto in data 5 aprile 2019 dalla Corte Federale di Appello, in funzione di Corte Sportiva di Appello, della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG), comunicato alla ricorrente, a mezzo PEC, in data 11 aprile 2019, con il quale si è provveduto alla correzione dell’errore materiale del dispositivo della decisione CFA n. 3/19 del 5 aprile 2019 e, per l’effetto, si è ordinata la ripetizione della gara di semifinale tra la ricorrente ed il Team Virtus Piemonte Ghiaccio, unitamente alla ripetizione delle gare della fase finale, in luogo della pronuncia della sconfitta a tavolino della suddetta gara a carico della Virtus Piemonte Ghiaccio, precedentemente irrogata dalla stessa Corte, per violazione dellart. 4.3 delle Disposizioni Organizzative Annuali Curling 2018-2019, relativo alla composizione della formazione, dato il mancato impiego di “almeno due componenti della formazione presentata sullaccredito del primo turno di gioco. 

 

Vista la difesa scritta e la documentazione prodotta dalla parte costituita; 

 

uditi, nell’udienza del 28 giugno 2019, il difensore della parte ricorrente - A.S.D. Sporting Club Pinerolo - avv. Davide Mollica, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Thomas Martone, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi degli artt. 59, comma 2, lett. b), e 61, comma 3, CGS CONI; 

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Angelo Maietta. 

 

Ritenuto in fatto 

 

Il ricorso presentato da parte ricorrente si articola su due motivi di gravame: il primo, per asserita violazione degli artt. 287 e 288 c.p.c., in relazione alla nozione di errore materiale e di procedimento di correzione; il secondo, per violazione dellart. 30 del Regolamento di Giustizia FISG nonché della Regola R3, lett. f), del Regolamento della Federazione Mondiale Curling (WCF). Nessuno dei convenuti si è costituito né ha presentato memorie.

Si duole la ricorrente che la Corte Sportiva di Appello abbia, motu proprio, provveduto a modificare, peraltro in assenza di contraddittorio, la propria decisione assunta all’esito della regolare udienza, trasformandola da “perdita della gara” a “ripetizione della stessa, inserendo anche una postilla, nella detta decisione, con cui si precisava che la sanzione della sconfitta a tavolino, non è prevista dal Regolamento.

Questa in rapida sintesi la vicenda in fatto, che consente a questo Collegio una esposizione dei fatti in maniera succinta, ex art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr. Corte Appello Firenze, sez. III, 21 settembre 2018, n. 2130; Cassazione civile, sez. II, 16 dicembre 2015, n. 25289).

Su queste premesse, è opportuno svolgere le seguenti 

 

Considerazioni in diritto 

 

Il ricorso è fondato e merita integrale accoglimento. 

Ritiene il Collegio che vada dapprima esaminato il motivo di gravame relativo alla violazione degli artt. 287 e 288 c.p.c., atteso che la risoluzione dello stesso rende superflua la trattazione del secondo motivo, che, pertanto, viene assorbito dal precedente, che attiene alla violazione di diritto di una fondamentale regola processuale.

Va ricordato, in via preliminare, che il Codice della Giustizia Sportiva del CONI (Deliberazione n. 1538 del Consiglio Nazionale del 9 novembre 2015, approvato con Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 2015), cui peraltro debbono uniformarsi tutti i Codici di Giustizia delle Federazioni, prescrive allart. 2, comma 6, che per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva; ragion per cui il motivo di ricorso in esame è pertinente ed ammissibile.

Non vè dubbio che la Corte Sportiva di Appello abbia violato in maniera abnorme e senza alcuna possibilità di esimente, da un punto di vista giuridico, le norme in materia di procedura civile e precisamente quelle di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c.. Queste ultime, nel disciplinare l’istituto della correzione materiale delle sentenze o più in generale dei provvedimenti giurisdizionali, rispettivamente stabiliscono che le sentenze contro le quali non sia stato proposto appello e le ordinanze non revocabili possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo1 e che Se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione, il giudice provvede con decreto. Se è chiesta da una delle parti, il giudice, con decreto da notificarsi insieme col ricorso a norma dell'articolo 170, primo e terzo comma, fissa l'udienza nella quale le parti debbono comparire davanti a lui. Sull'istanza il giudice provvede con ordinanza, che deve essere annotata sull'originale del provvedimento. Se è chiesta la correzione di una sentenza dopo un anno dalla pubblicazione, il ricorso e il decreto debbono essere notificati alle altre partpersonalmente. Le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di  correzione. Orbene, nella vicenda oggetto di scrutinio, alcuna parte ha proposto istanza di correzione né tanto meno è stata fissata una udienza ad hoc dalla Corte Sportiva di Appello, che comunque non avrebbe potuto operare motu proprio, non essendo prevista dalla norma in esame tale alternativa (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 12 luglio 2018, n. 18442, secondo cui la legittimazione a chiedere la correzione della sentenza asseritamente affetta da omissioni o da errori materiali o di calcolo spetta esclusivamente alle parti del giudizio in cui la stessa è stata pronunciata). Ma vi è di più.

Il procedimento di correzione si fonda su caratteristiche ben precise, nel senso che per errore materiale e/o di calcolo deve intendersi un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 11 gennaio 2019, n. 572) o ancora consiste in un'erronea utilizzazione delle regole matematiche sulla base di presupposti numerici, di individuazione ed ordine delle operazioni da compiere, esattamente determinati e non contestati (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 29 gennaio 2019, n. 2486); e tanto non è dato evincere dalle motivazioni della sentenza della Corte Sportiva di Appello, che, anzi, sembra proprio militare, col suo ragionamento, nel senso di voler disporre la sanzione della perdita della gara, successivamente trasformata, mediante un uso improprio, illegittimo ed inappropriato dell’istituto della correzione, in ripetizione della gara.

La giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto modo di affermare che il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all'art. 287 c.p.c. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione” (Cassazione civile, sez. VI, 11 gennaio 2019, n. 572) nonché, anche tenendo conto di una possibile errata utilizzazione di file informatico, che il procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo, previsto dagli artt. 287 e 288 c.p.c., è esperibile non solo per ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento e, come tale, rilevabile "ictu oculi", ma anche in funzione integrativa, in ragione della necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato, ovvero una statuizione obbligatoria di carattere accessorio, anche se a contenuto discrezionale. Pinoltre farsi ricorso a tale procedimento quando il giudice, nel redigere la sentenza e in conseguenza di un mero errore di sostituzione del "file" informatico, abbia commesso uno scambio di provvedimenti nella fase di impaginazione, facendo seguire, ad un'epigrafe pertinente, uno "svolgimento del processo", dei "motivi della decisione" ed un dispositivo afferenti ad una diversa controversia decisa in data coeva nei confronti delle stesse parti: in tal caso, infatti, l'estensione della correzione non integra il deposito di una decisione affatto distinta, la quale verrebbe interamente sostituita a quella corretta” (Cassazione civile, sez. III, 14 febbraio 2019, n. 4319); nella vicenda che ci occupa, nessuna delle ipotesi richiamate in funzione  nomofilattica  dalla Suprema Corte trova cittadinanza, per la qual cosa il Giudice a quo ha commesso una palese violazione di diritto che, pertanto, inficia la decisione di correzione impugnata.

Analogamente, la Corte Territoriale ha violato anche la normativa processuale di cui all’art. 288 c.p.c., “correggendo” una sentenza in assenza delle parti, senza contraddittorio e senza che alcuna di esse ne avesse fatto richiesta.

Laccoglimento del primo motivo di ricorso, ritenuto assorbente rispetto all’altro elemento di censura, rende superflua la trattazione di questultimo.

Le spese del presente procedimento vengono compensate, atteso che la contumacia dei litisconsorti non consente di accedere a tale istituto.

 

P.Q.M. 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione 

 

Accoglie il ricorso, annulla la sentenza impugnata e, per l’effetto, conferma la sanzione della perdita della gara. 

 

Nulla per le spese. 

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 28 giugno 2019.

 

 

Il Presidente                                                                                  Il Relatore

F.to Mario Sanino                                                                          F.to Angelo Maietta

 

Depositato in Roma, in data 22 ottobre 2019. 

Il Segretario

F.to Alvio La Face

 

1  La Corte cost., con sentenza 10 novembre 2004, n. 335, ha dichiarato l'illegittimicostituzionale del presente articolo limitatamente alle parole «contro le quali non sia proposto appello».

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