CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 94/2019 del 10 dicembre 2019 – Benevento Calcio s.r.l. – Crotone s.r.l. – Hellas Verona F.C. S.p.A./Lega Nazionale Professionisti Serie B

Decisione n. 94 

Anno 2019

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE 

 

composta da 

Dante DAlessio - Presidente

Laura Santoro - Relatrice

Tommaso Edoardo Frosini

Giovanni Iannini

Mario Stella Richter - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE 

 

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 57/2018, presentato, in data 25 luglio 2018, dalle società Benevento Calcio S.r.l., F.C. Crotone S.r.l. e Hellas Verona F.C. S.p.a., rappresentate e difese dagli avv.ti Massimo Diana, Stefano Fanini e Teodoro Reppucci,

 

contro 

 

la Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB), rappresentata e difesa dall’avv. Gabriele Nicolella, 

 

per la declaratoria dellillegittimità 

 

della pretesa della Lega Nazionale Professionisti Serie B di obbligare le società ricorrenti, al momento della loro iscrizione al Campionato ed all’adesione alla Lega stessa, a versare, in caso di promozione nella massima serie al termine della stagione sportiva e in caso di permanenza in quelle successive, il c.d. contributo promozione, nonché di cedere ora per allora il credito futuro alla stessa LNPB; nonché avverso la validità e per la declaratoria di nullità/annullamento/inefficacia delle delibere, compresi i relativi contenuti e la corretta applicazione, assunte in data 8 luglio 2009, 29 novembre 2012, 20 gennaio 2014 e 15 aprile 2014, della Assemblea della Lega B, di approvazione della norma, ora trasfusa nel Codice di Autoregolamentazione all’art. 1, punto 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4, Capo I (Contributi), posta a base del richiamato addebito; di ogni altro atto e provvedimento alle stesse antecedente e/o conseguente, connesso, presupposto, collegato e/o consequenziale, tra cui la nota prot. n. 6 del 2 luglio 2018, avente ad oggetto adempimenti iscrizioni al Campionato di Serie B stagione sportiva 2018/2019- triplice cessione di credito futuro(quindi con termine scadenza iscrizione al campionato già trascorsa 30 giugno 2018 e mai citata in richieste precedenti), con cui la LNPB intende imporre, a garanzia del pagamento del Contributo di Solidarietà Promozione, a tutte le società, un triplice atto di cessione di credito futuro condizionato alla conquista del titolo sportivo per la partecipazione al Campionato di Serie A; nonché delle bozze degli atti di cessione di credito futuro, allegati alla nota prot. n. 6 del 2 luglio 2018, con cui le società Benevento Calcio, FC Crotone, Hellas Verona FC dovrebbero dichiarare di essere debitrici nei confronti di LNPB dellimporto di €3.000.000,00, € 1.500.000,00 e di € 2.000.000,00 relative rispettivamente alla I, II e III annualità del Contributo Promozione e con cui le ricorrenti dovrebbero cedere alla LNPB, a titolo di garanzia, tutti i crediti futuri che le società stesse matureranno nei confronti della LNPB.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

viste le istanze depositate congiuntamente, a mezzo PEC, dai difensori delle parti ricorrenti e della parte resistente, in data 27 agosto 2018 e 10 ottobre 2018, di differimento delle udienze di discussione rispettivamente fissate nei giorni 3 settembre 2018 e 16 ottobre 2018, in prospettazione della risoluzione in via bonaria della controversia de qua;

considerate le istanze depositate congiuntamente, a mezzo PEC, dai difensori delle parti ricorrenti e della parte resistente, in data 12 dicembre 2018 e 4 luglio 2019, di fissazione dell’udienza di discussione in date posteriori alle Assemblee di Lega, celebratesi rispettivamente nelle date del 19 dicembre 2018 e del 23 luglio 2019, in prospettazione della risoluzione in via bonaria della controversia in epigrafe;

preso atto della istanza depositata, a mezzo PEC, dalla difesa delle parti ricorrenti, in data 9 dicembre 2019, con la quale si comunica che ricorrenti e resistente hanno rappresentato rispettivamente di voler rinunciare al ricorso promosso e di accettare detta rinuncia come notificata, non avendo più interesse ad ottenere una pronuncia in merito al ricorso di cui in epigrafe e chiedendo all’adito Collegio di Garanzia dello Sport la declaratoria dell’estinzione del suddetto procedimento per sopravvenuto difetto di interesse;

udita, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2019, la relatrice, prof. ssa Laura Santoro.

 

PQM 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione 

 

Dichiara cessata la materia del contendere e la conseguente estinzione del procedimento di cui in epigrafe, iscritto al R.G. ricorsi n. 57/2018 - Benevento e altri/LNPB, per sopravvenuta carenza d’interesse di tutte le parti.

 

Nulla per le spese. 

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. 

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 10 dicembre 2019.

 

Il Presidente                                                                                   La Relatrice

F.to Dante D’Alessio                                                                      F.to Laura Santoro

 

Depositato in Roma, il 10 dicembre 2019.

Per il Segretario

F.to Gabriele Murabito

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