CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 2/2020 del 7 gennaio 2020 – F.C.D. Conegliano 1907/F.C. Crotone s.r.l./Alex Cordiaz/Federazione Italiana Giuoco Calcio
Decisione n. 2
Anno 2020
IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE
composta da
Dante D’Alessio - Presidente
Mario Stella Richter - Relatore
Tommaso Edoardo Frosini
Giovanni Iannini
Laura Santoro - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 83/2019, presentato, in data 20 settembre 2019, dalla società F.C.D. Conegliano 1907, rappresentata e difesa dall’avv. Luca Guidi,
contro
la società F.C. Crotone s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Elio Manica,
con notifica anche
al sig. Alex Cordaz, presso F.C. Crotone s.r.l.,
per l’annullamento
della sentenza della Corte Federale d’Appello presso FIGC, IV Sez., pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 019/CFA del 21 agosto 2019, con la quale è stato respinto l’appello presentato dalla ricorrente F.C.D. Conegliano 1907 avverso il mancato riconoscimento, da parte del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche, con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 24/TFN SVE del 28 maggio 2019, del premio alla carriera, ex art. 99-bis delle N.O.I.F., relativo al calciatore Alex Cordaz per la stagione sportiva 1997/1998 e, contestualmente, è stato accolto l’appello della società F.C. Crotone avverso l’obbligo di corrispondere la somma di € 18.000,00 in favore della società Conegliano 1907, per il riconoscimento del premio alla carriera per la stagione sportiva 1995/96, relativo al medesimo calciatore.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell'udienza del 10 dicembre 2019, l’avv. Luca Guidi, per la ricorrente F.C.D. Conegliano 1907; l’avv. Elio Manica, per la resistente F.C. Crotone s.r.l., e il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. prof. Daniela Noviello, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi degli artt. 59, comma 2, lett. b) e 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Mario Stella Richter.
Ritenuto in fatto
A seguito dell’esordio nel campionato di calcio di serie A del signor Alex Cordaz (d’ora in avanti, anche solo “signor Cordaz”), esordio avvenuto il 21 agosto 2016, la F.C. Conegliano 1907 (d’ora innanzi, anche solo “Conegliano”) chiedeva alla Commissione Premi della Federazione Italiana Giuoco Calcio (d’ora in avanti, anche solo “Commissione Premi”) di ottenere la corresponsione del premio alla carriera, ai sensi dell’art. 99-bis delle NOIF.
La richiesta era avanzata a mezzo raccomandata spedita in data 27 giugno 2018 e ricevuta dalla Commissione Premi in data 3 luglio 2018.
La Commissione Premi, con comunicato ufficiale in data 13 luglio 2018, notificato via posta elettronica certificata alla Conegliano il 28 agosto 2019, respingeva la richiesta.
Contro tale rigetto, la Conegliano proponeva ricorso alla Sezione Vertenze Economiche del Tribunale Federale Nazionale, chiedendo che, in riforma della decisione della Commissione Premi, fosse riconosciuto il premio alla carriera per le stagioni 1995-1996 e 1997-1998 e, per l’effetto, la F.C. Crotone (d’ora in avanti, anche solo “Crotone”) fosse condannata a corrispondere alla stessa Conegliano euro 36.000,00.
La Crotone resisteva con memoria eccependo, tra l’altro e per quel che più interessa, la prescrizione del diritto a ricevere il premio alla carriera (oltre al difetto di legittimazione della ricorrente, il giudicato, l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, il difetto di prova).
Espletata una articolata istruttoria e trattenuta la causa in decisione, il Tribunale Federale Nazionale accoglieva parzialmente il ricorso, condannando la Crotone a corrispondere alla Conegliano la somma di euro 18.000,00.
La sentenza era comunicata in data 29 maggio 2019.
Avverso tale decisione, la società Crotone proponeva appello, senza interporre dichiarazione di reclamo, notificando il relativo atto con raccomandata (spedita il 5 giugno 2019 e ricevuta il 7 giugno 2019).
Anche con l’appello la società Crotone continuava, tra l’altro, a eccepire la intervenuta prescrizione del diritto della Conegliano a percepire il reclamato premio alla carriera.
Sempre avverso la sentenza del Tribunale Federale Nazionale, la Conegliano notificava, tramite posta elettronica certificata, in data 1° giugno 2019, una dichiarazione di reclamo e, successivamente, in data 13 giugno 2019, notificava l’atto di appello.
Con decisione del 21 agosto 2019, la Corte Federale di Appello presso la FIGC, IV sezione, riuniti i due ricorsi, accoglieva il ricorso della Crotone e dichiarava inammissibile quello della Conegliano.
Contro tale decisone ricorreva di fronte a questo Collegio la Conegliano, con ricorso presentato in data 20 settembre 2019, il quale ricorso recava le seguenti conclusioni: “In tesi: annullare per i motivi esposti la sentenza della Corte Federale di Appello presso FIGC, IV sez., comunicato ufficiale n. 019/CFA, pubblicata in data 21 agosto 2019 e, per l’effetto, emergendo dagli atti la prova dell’avvenuto tesseramento del calciatore Alex Cordaz per la ricorrente nelle stagioni 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998 riconoscere il premio alla carriera per le stagioni 1995/96 e 1997/1998, condannando la società F.C. Crotone s.r.l. al pagamento di euro 36.000,00 oltre onorari e spese anticipate; In subordine: annullare la sentenza della Corte Federale di Appello presso FIGC, IV sez., comunicato ufficiale n. 019/CFA, pubblicata in data 21 agosto 2019 e, per l’effetto, rinviare alla Corte Federale di Appello perché disponga nel merito in coerenza con i principi di diritto indicati da Codesta Ill.ma Corte”.
Resisteva con memoria del 30 settembre 2019 la Crotone, la quale rassegnava le seguenti conclusioni: “l’Ecc.mo Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI voglia rigettare il ricorso in quanto inammissibile, infondato, il diritto prescritto e comunque non provato. Con condanna di controparte al rimborso delle spese, ai sensi dell’art. 62, comma 3, CGS CONI”.
Il ricorso veniva chiamato una prima volta all’udienza del 28 ottobre 2019, alla quale faceva seguito l’ordinanza collegiale n. 88/2019, in pari data, con la quale questo Collegio - “ritenuto, conformemente all’eccezione pregiudiziale sollevata dalla difesa del F.C. Crotone s.r.l., che la procura alle liti versata in atti dal difensore della parte ricorrente è sprovvista del necessario requisito della riferibilità all’odierno giudizio, predicata dal tenore dell’articolo 58, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI (“La parte non può stare in giudizio se non col ministero di un difensore, munito di apposita procura”) e già ritenuta necessaria da questa Sezione (cfr. la decisione 5 settembre 2016, n. 40); ritenuto, altresì, che l’informalità la quale, ex art. 2, comma 6, CGS CONI, permea i procedimenti della giustizia sportiva assieme all’assenza di una formula normativa equivalente a quella recata dall’art. 365 c.p.c. (“è inammissibile…”, su cui vedi la decisione 4 ottobre 2016, n. 50 pure di questa Sezione), consentono di applicare il principio generale del processo civile alla stregua del quale della procura affetta da vizi può essere disposta giudizialmente la sanatoria mediante rinnovazione (argomento ex art. 182, secondo comma, c.p.c.); ritenuto, pertanto, impregiudicata ogni successiva decisione sulle ulteriori questioni di rito e di merito, di disporre la sanatoria della procura mediante rinnovazione e deposito della stessa, a cura della parte ricorrente, nelle forme prescritte entro un termine perentorio” - assegnava “alla parte ricorrente il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dalla comunicazione di questa ordinanza, per provvedere alla rinnovazione e conseguente deposito della procura alle liti secondo quanto indicato in parte motiva”.
Nel termine concesso dalla precitata ordinanza collegiale del 28 ottobre 2019, n. 88/2019, la ricorrente provvedeva a depositare una nuova procura alle liti dotata del necessario requisito della riferibilità al presente giudizio.
Considerato in diritto
La Conegliano articola la propria impugnazione attraverso due motivi di ricorso.
Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 37, comma 1, lett. a), in combinato disposto con l’art. 30, comma 28, lett. c), del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, nonché la falsa applicazione dell’art. 30, commi 29 e 33, del medesimo Codice di Giustizia Sportiva.
Con il secondo motivo, lamenta la omessa o insufficiente motivazione in ordine alla ritenuta prescrizione del diritto reclamato.
In virtù del principio della ragione più liquida - secondo il quale, come è noto, una domanda o un ricorso possono (e in alcuni ordinamenti debbono) essere respinti sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata (e quindi senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l’ordine previsto, per esempio, nel diritto processuale dell’ordinamento giuridico della Repubblica Italiana dagli artt. 276 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.) - si ritiene di iniziare dall’esame del secondo motivo.
Infatti, qualora il secondo motivo fosse giudicato infondato, risulterebbe confermata la prescrizione del diritto reclamato e questa sarebbe di per sé ragione necessaria e sufficiente per condurre a respingere il ricorso avverso la sentenza della Corte Federale d’Appello, posto che essa resterebbe nelle sue conclusioni comunque corretta, anche a prescindere da ogni valutazione in punto di tempestività o intempestività dell’appello (che rappresenta l’oggetto del primo motivo di ricorso).
In ordine al secondo motivo di ricorso, il Collegio considera, dunque, quanto segue.
Ai sensi dell’art. 99-bis, comma 1, periodo terzo, delle NOIF, il premio alla carriera “deve essere corrisposto entro la fine della stagione sportiva in cui si è verificato l’evento”.
Ai sensi dell’art. 25, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, “i diritti di natura economica” - tra i quali si annovera il diritto al premio alla carriera (che, infatti, si risolve nel diritto alla corresponsione di una somma prestabilita di danaro) - “si prescrivono al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui sono maturati” (e quindi al termine della stagione sportiva successiva a quella nella quale si è verificato l’evento che rappresenta il presupposto per la maturazione del diritto al premio: in pratica, l’esordio nel campionato).
Ne discende che il diritto a percepire il premio alla carriera de quo agitur si prescriveva al termine della stagione sportiva 2017-2018 e dunque il 30 giugno 2018 (in vero, l’esordio in serie A del signor Cordaz era avvenuto nell’agosto 2016 - cfr. supra, sub § 1) durante la stagione sportiva 2016-2017: tale circostanza è incontroversa ed è ammessa da entrambe le parti.
Si tratta allora di valutare se la richiesta del premio alla carriera (avanzata dalla Conegliano a mezzo raccomandata spedita in data 27 giugno 2018 e ricevuta dalla Commissione Premi in data 3 luglio 2018) sia stata sufficientemente tempestiva per evitare la prescrizione del diritto che maturava il 30 giugno 2018. In altre parole, si deve stabilire se, ai fini della interruzione del predetto termine di prescrizione, sia stato sufficiente il tempestivo invio della raccomandata o fosse anche necessario un altrettanto tempestivo suo arrivo al domicilio del destinatario (e cioè nella sua sfera di astratta conoscibilità dell’atto).
Questo Collegio intende preliminarmente chiarire che la predetta questione, posta alla base del motivo di ricorso, è questione di (puro) diritto.
Ne consegue che è senz’altro da respingersi la eccezione pregiudiziale, avanzata dalla resistente Crotone, secondo la quale il motivo sarebbe inammissibile perché teso a ritornare su una valutazione di mero fatto quale quella relativa alla ricorrenza o meno della prescrizione già operata dalla Corte Federale di Appello (cfr. Memoria del 30 settembre 2019, pag. 20; la eccezione è stata poi ribadita in sede di discussione orale all’udienza del 10 dicembre 2019).
In realtà, non si devono confondere due distinti profili attinenti all’accertamento della prescrizione: quello relativo alla sua maturazione rispetto a circostanze di fatto che vanno provate; e quello relativo alle regole chiamate a governare la interruzione e dunque l’apprezzamento dal punto di vista giuridico delle circostanze di fatto per come accertate (dal giudice del merito).
Ora, il secondo motivo di ricorso non è teso a far rivalutare e a diversamente accertare da parte di questo Collegio la circostanza (peraltro incontroversa e documentalmente provata) che la raccomandata con cui si richiese il premio alla carriera partì il 27 giugno 2018 e arrivò al destinatario il successivo 3 luglio, ma è volto a stabilire il principio di diritto che governa la interruzione di un termine di prescrizione quando il diritto sia fatto valere attraverso un atto inviato per raccomandata.
Il motivo è dunque ammissibile.
E, tuttavia, esso è infondato.
In vero, è ormai sostanzialmente composta la questione della decorrenza degli effetti della notificazione di un atto interruttivo della prescrizione quando tale notificazione avvenga per mezzo della posta. Il problema è stato originariamente posto con specifico riferimento alla decadenza per il compimento di atti processuali, a proposito dei quali intervenne prima la Corte costituzionale (con la sentenza n. 477/2002, che dichiarò costituzionalmente illegittimi gli artt.149 cod. proc. civ. e 4, comma 3, della l. n. 890/1982, nella parte in cui si prevedeva che la notificazione si perfezionava per il notificante alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella di consegna, a condizione, veniva precisato, del successivo perfezionamento del procedimento notificatorio anche nei confronti del destinatario, in modo da non pregiudicare comunque l’interesse di costui) e poi il legislatore, che, con la legge n. 263/2005, disponeva aggiungersi un nuovo terzo comma all’art. 149 cod. proc. civ. del seguente tenore: “La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto”.
Veniva così affermato, per la notificazione degli atti processuali, il c.d. principio della postalizzazione o del doppio binario che, per il perfezionamento della notifica, pone un doppio criterio: quello della spedizione per il mittente e quello della ricezione per il destinatario, in tal modo salvaguardando sia il primo che il secondo dal possibile effetto della decadenza nel compimento di atti processuali.
Che tale principio del doppio binario valesse per i soli atti processuali fu affermato anche dalla Corte di legittimità. Con la sentenza n. 15617/2005, si stabilì che per gli atti unilaterali di natura sostanziale, ai fini della integrazione dell’efficacia, si applicano le regole di cui agli artt. 1334 e 1335 cod. civ. (e non quelle per le notificazioni a mezzo posta dettate dalla legge n. 890/82, come integrata dalla sentenza della Corte costituzionale), precisando che “dette norme, come è noto, stabiliscono rispettivamente che l’efficacia degli atti unilaterali recettizi si verifica al momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati e che, allorquando giungono all’indirizzo del destinatario si reputano da questi conosciuti, se egli non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne avuto notizia (c.d. presunzione di conoscenza)”. Con la sentenza n. 17644/2008, la Suprema Corte sottolineò la ratio della diversa regolamentazione della efficacia degli atti processuali rispetto a quelli sostanziali, affermando che, per quanto concerne l’atto interruttivo della prescrizione di questi ultimi, “il legislatore ha ritenuto di privilegiare… l’interesse del destinatario alla certezza del diritto (a sapere cioè se la prescrizione sia stata tempestivamente interrotta, oppure il rapporto sia ormai definito), rispetto all’interesse contrapposto del mittente ad interrompere la prescrizione, ma questa scelta non appare irragionevole in un equo contemperamento degli interessi contrapposti, perché il mittente ha la possibilità di agire con la dovuta tempestività, e, per effetto del coordinamento tra gli artt. 1334 e 1335 c.c., non è strettamente necessario che l’interruzione sia effettivamente conosciuta dal destinatario, ma che la richiesta pervenga al suo indirizzo in tempo utile”. Seguirono altre pronunzie con le quali si ribadì il principio per cui la scissione degli effetti della notificazione è applicabile unicamente agli atti processuali e non a quelli sostanziali.
Con la recente sentenza n. 12332/2017, le Sezioni Unite della Cassazione hanno poi ritenuto applicabile il principio della scissione soggettiva della notificazione anche agli atti amministrativi sanzionatori, restandone pertanto esclusi unicamente gli atti unilaterali negoziali (continuando per questi ultimi a vigere la presunzione di conoscenza di cui agli artt. 1334 e 1335 cod. civ.). Tale decisione era fondata sulla base della considerazione per cui il sistema sanzionatorio amministrativo è retto dai principi della legge n. 689/81, la quale, all’art. 14, prevede che la notificazione può essere effettuata con le forme previste dal codice di procedura civile e, quindi, anche con il mezzo della posta.
Ad ogni modo, ciò che qui preme sottolineare è che, eccezion fatta per una isolata decisione (Cass. n. 18399/2009), la Suprema Corte si è costantemente pronunciata nel senso che “la data di consegna all ’ufficiale giudiziario dell ’atto da notificar varrebbe se si trattasse di decadenza , ossia nel caso in cui viene imposto all’interessato di proporre l’azione giudiziaria entro un termine perentorio”, ma non anche se “si tratta di estinzione del diritto… per prescrizione”. Nei casi di prescrizione, infatti, “l’effetto interruttivo del relativo termine esige, per la propria produzione, che il debitore abbia conoscenza (legale, non certamente effettiva) dell’atto giudiziale o stragiudiziale del creditore”, con la conclusione, quindi, che “in materia di prescrizione, la consegna all’ufficiale giudiziario dell’atto da notificare non è idonea ad interrompere il decorso del termine prescrizionale del diritto fatto valere, dovendosi ritenere che il principio generale… secondo cui, quale che sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell’affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario, non si estenda all ’ipotesi di estinzione del diritto per prescrizione” (in questo senso si vedano, ad esempio, Cass. 17644/2008, 13588/2009, 4587/2009, 9841/2010, 26804/2013).
D’altronde, la inapplicabilità del principio del doppio binario agli atti non processuali interruttivi della prescrizione è stata condivisa anche dalla più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite (sentenza n. 24822/2015), le quali hanno ricostruito il quadro del sistema come segue: il principio del doppio binario è applicabile solo agli atti processuali, per i quali è concesso un termine di difesa la cui violazione è sanzionata con la decadenza, e non anche agli atti sostanziali, essendo per questi ultimi impedito dalla regola della ricezione posta dall’art. 1334 cod. civ.; tuttavia, la scissione soggettiva della notificazione è da ritenere applicabile anche alla prescrizione allorquando essa non può essere interrotta che per mezzo di un atto processuale. In definitiva, in funzione nomofilattica, il Supremo Collegio ha affermato che “quando il diritto non si può far valere se non con un atto processuale, non si può sfuggire alla conseguenza che la prescrizione è interrotta… dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per la notifica”.
Anche questo Collegio intende attenersi all’insegnamento, che condivide, per cui il principio del doppio binario deve ritenersi operativo per tutti gli atti processuali, sia che abbiano effetti processuali difensivi (perché incidenti sulla decadenza) sia che abbiano effetti sostanziali (perché incidenti sulla prescrizione), ma non anche per gli atti non aventi natura processuale, per lo meno quando questi siano volti a interrompere un termine di prescrizione e non anche ad evitare una decadenza.
Sulla base di questa premessa, si tratta allora di qualificare l’atto con il quale la Conegliano ha richiesto di ottenere il premio alla carriera, onde poi vedere se ad esso possa o meno applicarsi il più volte menzionato principio di “postalizzazione” o “del doppio binario”, che dire si voglia.
È opinione del Collegio che la richiesta della Conegliano, inviata il 27 giugno 2018 e ricevuta il 3 luglio 2018, non possa essere intesa come atto processuale, dal momento che la Commissione Premi, alla quale la domanda era indirizzata, non è qualificabile come organo di giustizia dell’ordinamento sportivo: per converso, quella richiesta deve necessariamente qualificarsi come atto giuridico di natura sostanziale.
Inoltre, questo Collegio ritiene che quello posto dall’art. 25, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC sia un termine di prescrizione e non di decadenza: la chiara lettera della disposizione (“i diritti di natura economica si prescrivono al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui sono maturati”) pare a questo Collegio precludere qualsiasi diversa conclusione.
Ne discende che, nell’esercitare il proprio diritto di natura patrimoniale ad ottenere il premio alla carriera (già maturato dall’agosto del 2016 in forza di quanto preveduto dal terzo periodo dell’art. 99-bis, comma 1, NOIF), la Conegliano ha posto in essere un atto giuridico unilaterale e recettizio di natura sostanziale. Tale atto di esercizio del diritto, per produrre i suoi effetti (ivi compreso quello di interrompere la prescrizione cui andava soggetto il diritto fatto valere, in virtù di quanto disposto dall’art. 25, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC), sarebbe quindi dovuto giungere al destinatario nel detto termine (non essendo stato sufficiente che prima del termine l’autore dell’atto abbia affidato lo stesso al servizio postale).
Ciò però è incontroverso e documentalmente provato che non è avvenuto: la richiesta del premio alla carriera è stata inviata bensì il 27 giugno 2018, prima della maturazione del termine di prescrizione, ma è giunta al destinatario il 3 luglio dello stesso anno e, cioè, dopo il compimento del termine di prescrizione maturato il 30 giugno.
Per tali ragioni il secondo motivo di ricorso deve essere respinto e, per i motivi già illustrati (supra, sub § 17), ciò è sufficiente per condurre alla conclusione che il ricorso debba essere respinto.
Ne discende che è assorbito l’esame del primo motivo di ricorso.
Per quanto attiene alle spese del giudizio, ricorrono giusti motivi, anche in ragione della novità e della complessità della questione, per dichiararle compensate.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione
Respinge il ricorso.
Spese compensate.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 10 dicembre 2019.
Il Presidente Il Relatore
F.to Dante D’Alessio F.to Mario Stella Richter
Depositato in Roma, in data 7 gennaio 2020.
Il Segretario
F.to Alvio La Face