CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 5/2020 del 13 gennaio 2020 – ASD Calcio Flaminia/SSD Virtus Campagnano/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti

Decisione n. 5 

        Anno 2020 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE 

 

composta da 

Dante DAlessio - Presidente

Tommaso Edoardo Frosini - Relatore

Giovanni Iannini

Laura Santoro 

Mario Stella Richter - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE 

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 96/2019, presentato, in data 5 novembre 2019, dalla società ASD Calcio Flaminia, rappresentata e difesa dall’avv. Jennyfer Bevilacqua, 

 

contro 

 

la società SSD Virtus Campagnano, rappresentata e difesa dall’avv. Claudio Ciarrocchi, 

 

e contro

 

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), non costituitasi in giudizio, e la Lega Nazionale Dilettanti (LND), non costituitasi in giudizio, 

 

avverso

 

la decisione n. 18, emessa dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche (FIGC), stagione sportiva 2019/2020, pubblicata in data 11 ottobre 2019, che, nel respingere i ricorsi presentati dalla ricorrente, ha confermato le decisioni assunte dalla Commissione Premi, con le quali è stata condannata la ASD Calcio Flaminia al pagamento della somma di € 4.095,00, di cui € 3.276,00 alla SSD Virtus Campagnano, a titolo di premio di preparazione, quale unica titolare del vincolo annuale, ed € 819,00 alla FIGC, a titolo di penale, per i calciatori Bonimelli, Amorosino, Gabrielli, Graziosi, Lorenzetti, Lospennato, Mancini, Marra, Minasi, Morini e Rosati, mentre per il calciatore Ciarrocchi è stato liquidato l’importo complessivo di € 2.389,75, di cui € 1.911,00 alla SSD Virtus Campagnano, a titolo di premio di preparazione, quale ultima titolare del vincolo annuale, ed € 477,75 alla FIGC, a titolo di penale.

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; 

 

uditi, nell'udienza del 10 dicembre 2019, il difensore della parte ricorrente - ASD Calcio Flaminiavv. Jennyfer Bevilacqua; l’avv. Claudio Ciarrocchi, per la resistente SSD Virtus Campagnano, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Ieradi, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi degli artt. 59, comma 2, lett. b), e 61, comma 3, CGS CONI; 

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Tommaso Edoardo Frosini. 

 

Ritenuto in fatto 

 

1. La società SSD Virtus Campagnano presentava dodici ricorsi, in data 9 giugno 2018, avanti la Commissione Premi, chiedendo la condanna della società ASD Calcio Flaminia al pagamento del premio di preparazione, ex art. 96 NOIF, per avere, questa ultima, tesserato, in data 18 ottobre 2017, con vincolo pluriennale per la stagione sportiva 2017/2018, i seguenti dodici calciatori: Amorosino, Bonimelli, Ciarrocchi, Gabrielli, Graziosi, Lorenzetti, Lospennato, Mancini, Marra, Minasi, Morini e Rosati, in precedenza tesserati presso la società ricorrente con vincolo annuale. La Commissione Premi accoglieva tutti e dodici i ricorsi e, con distinte delibere (in C.U. 12/E del 20 settembre 2018), condannava la società ASD Calcio Flaminia al pagamento della somma di € 4.095,00, di cui € 3.276,00 alla SSD Virtus Campagnano, a titolo di premio di preparazione, quale unica titolare del vincolo annuale, ed € 819,00 alla FIGC, a titolo di penale, per i calciatori Bonimelli, Amorosino, Gabrielli, Graziosi, Lorenzetti, Lospennato, Mancini, Marra, Minasi, Morini e Rosati, mentre per il calciatore Ciarrocchi liquidava l’importo complessivo di € 2.389,75, di cui € 1.911,00 alla SSD Virtus Campagnano, a titolo di premio di preparazione, quale ultima titolare del vincolo annuale, ed € 477,75 alla FIGC, a titolo di penale.

2. Avverso le delibere della Commissione Premi, la società ASD Calcio Flaminia presentava ricorso al Tribunale Federale Nazionale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Sezione Vertenze Economiche (dora in poi: TFN-SVE), deducendo l’insussistenza del premio di preparazione per abuso del diritto e violazione degli artt. 1 bis, comma 1, CGS e 10, comma 1, CGS.

3. Con Decisione n. 18/TFN-SVE 2019/2020, il TFN-SVE rigettava i ricorsi presentati dalla Società ASD Calcio Flaminia e, per l’effetto, confermava le impugnate decisioni della Commissione Premi.

4. La ASD Calcio Flaminia proponeva, quindi, ricorso innanzi a questo Collegio per i seguenti motivi:

  • in via pregiudiziale:
  • - per accertare e dichiarare la violazione del principio della cd. immutabilità del giudice (ex art. 276 c.p.c.), tenuto conto che nelle prime due riunioni del Collegio del TFN-SVE risultava presente l’avv. Giuseppe Lepore (quale vicepresidente), mentre nella terza riunione, nella quale il Collegio decideva la questione, risultava presente l’avv. Marco Baliva (quale altro vicepresidente) e non più l’avv. Giuseppe Lepore. Ritiene, pertanto, che la decisione n.18/TFN-SVE 2019/2020 debba essere dichiarata nulla poiché i giudici che hanno assistito al dibattimento non sono gli stessi che hanno emesso la decisione;
  • in via principale per:
  • - accertare e dichiarare la violazione del principio del diritto di difesa (ex art. 44 Codice di Giustizia Sportiva: CGS), perché, una volta acquisiti gli atti di indagini della Procura Federale, il TFN-SVE avrebbe dovuto fissare una nuova udienza di discussione così da consentire alle parti di richiedere l’integrazione documentale e garantire il diritto di difesa, applicando, in quanto ritenuto compatibile, quanto disposto dall’art. 30, comma 10, del CGS-FIGC, all’epoca in vigore;
  • - accertare e dichiarare la violazione dell’art. 96 NOIF, in relazione all’art. 1 bis, comma 1, CGS- FIGC, il quale prescrive che il comportamento del soggetto appartenente all’ordinamento sportivo (nel caso di ispecie, il Presidente della SSD Virtus Campagnano) risulta essere conforme ai canoni di lealtà, probità e correttezza nellesercitare il diritto al premio di preparazione. Ritiene, altresì, che tali principi discendano dalla Costituzione, all’art. 2, nella parte che prevede il dovere dsolidarietà anche di tipo sociale, e che pertanto la loro violazione determinerebbe una lesione costituzionale;
  • in via subordinata:

per accertare e dichiarare la manifesta illogicidella motivazione in ordine ai seguenti punti della controversia: a) mancata valutazione delle risultanze delle indagini della Procura Federale e delle decisioni del TFN-SD; b) per erronea valutazione dell’elemento temporale del tesseramento pluriennale in riferimento ai premi di preparazione. 

 

Considerato in diritto 

5. Innanzitutto, occorre esaminare la questione pregiudiziale sollevata dal ricorrente riguardante. la violazione del principio della cd. immutabilidel giudice (ex art. 276 c.p.c.) che sarebbe stata determinata dalla circostanza che, dopo plurime attività di trattazione e istruttorie, il Collegio era cambiato, nella persona di un suo componente, nella fase decisoria.

La questione non è fondata. 

Nel giudizio sportivo non vè un obbligo di mantenere immutato il Collegio in tutte le possibili fasi del giudizio. Quel che rileva, ai fini della legittimità della decisione, è che il Collegio che adotta la decisione sia quello davanti al quale la questione è stata trattata nell’udienza conclusiva. Infatti, tale Collegio adotta la sua decisione sulla base della piena cognizione di tutta l’attività processuale e di tutti gli atti di causa.

A sostegno di tale conclusione si può citare giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, laddove, a proposito dell’applicazione dellart. 276 c.p.c., ha chiarito che la norma prevede la necessità dellidentità tra il collegio operante nella fase giudicante e quello cha ha istruito la causa, ma non anche l’identità del giudice in tutte le varie fasi dellistruttoria suddivisa in pluralità di udienze non prossime” (coCass., sez. lav., n. 18998 del 2010). Quindi, un Collegio giudicante risulta essere immodificabile solo dal momento dell’inizio della discussione in udienza della specifica questione, altrimenti la sostituzione di un giudice può essere liberamente prevista per motivi relativi all’organizzazione del processo e può esserne data notizia nel verbale di udienza.

6Anche il primo motivo di ricorso, riguardante la violazione del principio del diritto di difesa (ex art. 44 CGS), non risulta non meritevole di accoglimento.

Non si rileva, infatti, dagli atti, che alla ricorrente sia stato impedito di conoscere per tempo tutti glatti del giudizio e di depositare ulteriore documentazione a sostegno delle sue tesi difensive. 

6.1Contesta la ricorrente, altresì, l’assunzione, da parte del Collegio giudicante, delle cd. provatipiche, che invece devono ritenersi legittime in quanto assumibili sulla base del libero convincimento del giudice, il quale può utilizzare, ai fini del proprio apprezzamento discrezionale, strumenti probatori non espressamente codificati (da ultimo, fra le numerose pronunce, Cass., n. 20865 del 2018). Ciò vale a maggiore ragione nell’ambito della giustizia sportiva caratterizzata, come noto, dalla speditezza decisionale, fatti salvi i principi del giusto processo, e da un sistema processuale che è meno formalistico di quello ordinario e non è totalmente codificato.

6.2. Né sussiste la lamentata violazione del contraddittorio che avrebbe dovuto essere accompagnata dall’indicazione di un esplicito e concreto pregiudizio derivabile da tale omissione (Cass., n. 2657 del 2014); mentre parte ricorrente riferisce di mera eventualità” nell’utilizzo di documentazione relativa all’attività di indagine della Procura.

7. Anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla violazione dell’art. 96 NOIF, in relazione all’art. 1 bis, comma 1, CGS-FIGC, non risulta meritevole di accoglimento. Parte ricorrente lamenta che il comportamento del soggetto appartenente all’ordinamento sportivo (nel caso di specie, il Presidente della SSD Virtus Campagnano) non risulta essere conforme ai canoni di lealtà, probità e correttezza nell’esercitare il diritto al premio di preparazione.

Ma con tale richiesta si domanda a questo Collegio di esprimersi nuovamente su elementi già esaminati e vagliati dai giudici federali e sui quali gli stessi giudici hanno espresso le loro valutazioni di merito. La richiesta è da ritenersi quindi inammissibile, in quanto non compete al Collegio di Garanzia tale attività, essendogli riservata (ex art. 54 CGS) la sola funzione di giudice di legittimità, con la conseguenza che non possono essere riesaminate davanti al Collegio di Garanzia questioni sulle quali gli organi di giustizia federale si sono espressi nel merito.

7.1 Sul punto, occorre ricordare la giurisprudenza di questa stessa Sezione IV^ (decisione n. 14 del 2016), secondo cui il Collegio di Garanzia può procedere allesame dei motivi con cui si contesta non la valutazione dei fatti e le conclusioni raggiunte, ma la correttezza, completezza e ragionevolezza delle motivazioni e delle soluzioni che il giudice dappello ha ritenuto di applicare, traendone le conseguenze sanzionatorie”.

Nella fattispecie, la decisione impugnata risulta congruamente motivata e dall’ampia motivazione si rilevano compiutamente le ragioni per le quali il Tribunale Federale ha ritenuto di dover rigettare i ricorsi della società Calcio Flaminia con la conferma della decisione della Commissione Premi.

8. Per le ragioni di cui sopra, non può essere accolto anche il motivo di ricorso avanzato in via subordinata, relativo a una presunta manifesta illogicità della motivazione, che peraltro non si ravvisa.

9. Il ricorso deve essere in conclusione respinto.

Le spese del giudizio possono essere compensate fra le parti.

 

P.Q.M. 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione

 

Respinge il ricorso. Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 10 dicembre 2019.

 

Il Presidente                                                                 Il Relatore

F.to Dante D’Alessio                                                    F.to Tommaso Edoardo Frosini 

 

Depositato in Roma, in data 13 gennaio 2020.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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