CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 6/2020 del 15 gennaio 2020 – Marco Tomasini/Attività Sportive Confederate (ASC)

Decisione n. 6

        Anno 2020 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE

 

composta da 

Dante DAlessio - Presidente

Giovanni Iannini - Relatore

Tommaso Edoardo Frosini

Laura Santoro

Mario Stella Richter - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE 

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 92/2019, presentato, in data 24 ottobre 2019, dal sig. Marco Tomasini, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Avagliano, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Ferrero di Cambiano, n. 82;

 

contro

 

la Attività Sportive Confederate (A.S.C.), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Davide De Vivo, presso il cui studio è domiciliata in Roma, Largo Leopardi, n. 12;

 

avverso

 

la decisione della Corte Nazionale di Appello ASC, emessa il 20 settembre 2019 e comunicata il successivo 24 settembre, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la decisione emanata dal Consiglio Nazionale di Giustizia ASC, in data 12 marzo 2019, che ha irrogato al sig. Tomasini la squalifica di 4 anni da qualsiasi attività dell'Ente, per la violazione dell'art. 7 dello Statuto ASC,  anche in relazione agli artt.  2,  7,  811 e 12 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, nonché dell'art. 32, comma 3, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità ASC, ed è stata confermata la decisione impugnata.

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; 

 

uditi, nell'udienza del 10 dicembre 2019, l’avv. Alessandro Avagliano per il ricorrente, sig. Marco Tomasini; l’avv. Lucia Lovino, giusta delega all’uopo ricevuta da parte dell’avv. Alessandro De Vivo, per la resistente ASC, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. prof. Daniela Noviello, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi degli artt. 59, comma 2, lett. b), e 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva CONI;

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, cons. Giovanni Iannini.

 

Ritenuto in fatto

 1- Il sig. Marco Tomasini, già tesserato della AttiviSportive Confederate (in prosieguo anche A.S.C.), in qualità di tecnico della società Virtus Solbiate Olona, ha ricevuto avviso di conclusione delle indagini, datato 22 gennaio 2019, con il quale il Procuratore Nazionale A.S.C. lo ha informato di voler procedere al deferimento nei suoi confronti ...per aver violato le disposizioni statutarie con inspiegabile scioglimento del Comitato di competenza (Varese), senza che vi fosse stata alcuna convocazione di assemblea delle associazioni, così da provocarne il Commissariamento, nonché per non aver minimamente collaborato alla ricostruzione documentale ed alla consegna di tutto il materiale afferente alla gestione del predetto comitato ASC, nonostante vi sia stato un formale invito da parte del Commissario...”.

Il 3 febbraio 2019 il Tomasini ha inviato le proprie deduzioni, affermando lestraneità ai fatti di cui all’avviso di conclusione delle indagini.

Con atto del 27 febbraio 2019 (che l’odierno ricorrente afferma di non aver ricevuto), il Procuratore Nazionale dellA.S.C. ha disposto il deferimento del Tomasini per i fatti indicati, ravvisando in essi una violazione dell’art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e dell’art. 7 del Regolamento di Giustizia A.S.C., che impongono ai tesserati l’osservanza dei principi di lealtà, rettitudine e correttezza morale, che devono ispirare i comportamenti delle Società affiliate e dei soggetti tesserati.

Con atto  del 4 marzo 2019,  ricevuto dall’interessato l’8 marzo,  il Presidente  del Consiglio Nazionale della A.S.C. ha comunicato che l’udienza per la discussione relativa alle richieste avanzate dal Procuratore Nazionale si sarebbe tenuta il 12 marzo 2019.

Il Tomasini non ha partecipato all’udienza. 

Con decisione del 12 marzo 2019, che l’odierno ricorrente afferma non essergli stata comunicata, il Consiglio Nazionale di Giustizia di A.S.C. ha disposto l’applicazione, nei confronti del Tomasini, della sanzione disciplinare della sospensione da qualsiasi attività dell’A.S.C. per la durata di quattro anni.

Il Consiglio Nazionale ha ritenuto “...essersi verificata lipotesi dellillecito disciplinare di cui allart. 7 del Regolamento di Giustizia Sportiva A.S.C., per la violazione dellart. 7 dello Statuto A.S.C. anche in relazione agli artt. 2, 7, 8, 11 e 12 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, nonché dellart. 32, comma 3, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità A.S.C.”. LOrgano di giustizia ha ritenuto accertato che il Tomasini non ha ...dato riscontro alle molteplici richieste di chiarimenti e di consegna della documentazione inerente la gestione del Comitato Provinciale di Varese, inoltrate sia da parte del Commissario del Comitato Provinciale di Varese, Avv. Michele Ponzeletti, alluopo nominato, sia da parte del Procuratore Nazionale”.

Il Consiglio Nazionale ha, inoltre, evidenziato che l’incolpato ha ...sciolto il suddetto Comitato e prelevato somme dal conto corrente di questultimo, azzerandolo, sul presupposto di esserne creditore, senza aver documentato il conferimento dei relativi poteri per tali atti, come contestati dal Procuratore Nazionale”.

In data 5 giugno 2019, il Tomasini ha proposto ricorso alla Commissione Nazionale di Appello ed ha evidenziato di avere avuto cognizione della decisione del Consiglio Nazionale di Giustizia solo a seguito di comunicazione effettuata a cura della Federazione Italiana Danza Sportiva, ricevuta il 31 maggio 2019.

La Commissione Nazionale di Appello dellA.S.C., con decisione in data 20 settembre 2019, ha dichiarato inammissibile il ricorso  e ha confermato  la decisione del Consiglio Nazionale di Giustizia, avendo rilevato che la decisione è stata notificata il 25 marzo 2019 presso la sede sociale della Italian Cheerleading Cheerdance Majorets Association”, di cui il Tomasini risulta essere Presidente onorario e direttore generale, mentre il reclamo è stato proposto a distanza di circa due mesi e, quindi, oltre il termine di cinque giorni fissato dall’art. 27, n. 3, del R.G.S. di A.S.C.

Nella motivazione della decisione è stato rilevato, in relazione alla dedotta violazione dei diritti della difesa per l’eccesiva brevità del periodo intercorrente tra la comunicazione dell’udienza e la data fissata per la celebrazione di essa, che l’avviso di convocazione per ludienza del 12 marzo 2019, tenutasi innanzi Consiglio Nazionale di Giustizia, è stato notificato in via durgenza il quinto giorno precedente l’udienza, a causa della gravità del caso, ai sensi dellart. 26, n. 4, R.G.S. di A.S.C.

È stato, inoltre sottolineato che il ricorrente, pure avendone avuta la possibilità, non ha richiesto il rinvio delludienza, decidendo invece di rimanere contumace.

La Commissione Nazionale di Appello ha, comunque, ritenuto tardivo il ricorso, rilevando che “...la notifica della decisione dì primo grado è avvenuta regolarmente “... entro il termine di giorni 10 ..., presso la sede sociale mediante raccomandata a.r. ..., in ossequio a quanto disposto dallart. 23, n. 1, R.G.S. di A.S.C.” e che “ il ricorso de quo, con i relativi allegati, è stato depositato a distanza di oltre due mesi dalla notifica di decisione di I grado, in palese violazione del termine perentorio di gg. 5, previsto dall'art. 27, n. 3, R.G.S. di A.S.C.”.

2- Avverso tale decisione il sig. Marco Tomasini ha proposto ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.

2.1 - Il ricorrente ha dedotto, innanzi tutto, la nullità del giudizio di primo grado svoltosi innanzi al Consiglio Nazionale di Giustizia, per violazione dell’art. 28, comma 1, lett. b), del Regolamento di Giustizia Sportiva A.S.C. e dellart. 29, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI e, conseguentemente, dell’intero procedimento.

Il Procuratore Nazionale avrebbe omesso di notificare al Tomasini l’atto di deferimento, solo preannunciato nell’avviso di conclusione delle indagini.

Altro motivo di nullisarebbe connesso alla mancata sottoscrizione dell’atto di deferimento, acquisito a seguito di accesso agli atti del procedimento disciplinare.

Sarebbe stato, inoltre, violato il disposto dellart. 29, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva, che dispone che tra la comunicazione e la data fissata per l’udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni.

Nel caso di specie, la data dell’udienza sarebbe stata comunicata solo quattro giorni prima. 

In via subordinata, il ricorrente ha rilevato che, comunque, non risulterebbe rispettato il termine di cinque giorni prima dell’udienza, previsto dall’art. 26, n. 4, del Regolamento di Giustizia di A.S.C., in relazione al differente procedimento innanzi al Giudice Unico Regionale.

In via ulteriormente subordinata, il ricorrente ha dedotto che la compressione del termine di cinque giorni, prevista per i casi di urgenza dal menzionato art. 26, avrebbe dovuto costituire oggetto di motivazione da parte del Presidente del Consiglio Nazionale di Giustizia.

2.2.- Ulteriore motivo di nullità della decisione impugnata deriverebbe dal fatto che uno dei componenti della Commissione Nazionale di Appello, l’avv. Fulvio Muller, non sarebbe stato eletto dall’Assemblea Generale, secondo le previsioni dell’art. 44 dello Statuto di A.S.C. e dell’art. 4 del Regolamento di Giustizia Sportiva.

Ciò, oltre a contrastare con il disposto dell’art. 2, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva, che prescrive il rispetto dei principi di parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo, implicherebbe la violazione dellart. 132 c.p.c., giacché la sottoscrizione della sentenza da parte di un giudice estraneo al collegio giudicante sarebbe equiparabile all’omessa sottoscrizione e implicherebbe nullità insanabile della sentenza, ai sensi dell’art. 161 c.p.c.

2.3.- Il ricorrente ha, inoltre, dedotto l’erroneidella decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto tardivo il ricorso alla Commissione Nazionale di Appello.

La decisione del Consiglio Nazionale di Giustizia non sarebbe stata notificata all’interessato, che ne sarebbe venuto a conoscenza solo due mesi dopo l’emissione, a seguito della comunicazione della Federazione Italiana Danza Sportiva, ricevuta il 31 maggio 2019.

Dal sito del corriere Poste Italiane risulterebbe che il plico è stato spedito, ma è stato restituito al mittente.

Il ricorrente ha, comunque, contestato la notifica della decisione presso la sede sociale della “Italian Cheerleading Cheerdance Majorets Association”, in quanto il Tomasini non sarebbe stato un tesserato di tale Società. La firma apposta sull’avviso di ricevimento, inoltre, non apparterrebbe al Tomasini, né alla legale rappresentante della Italian Cheerleading Cheerdance Majorets Association”, come ella ha dichiarato.

In ogni caso, si sarebbe dovuta specificare la qualità del soggetto che ha sottoscritto l’avviso di ricevimento relativo al plico consegnato, che non risulta, peraltro, diretto a Marco Tomasini in qualità di tesserato della Italian Cheerleading Cheerdance Majorets Association”.

2.4.- In via subordinata, il ricorrente ha affermato la propria estraneiai fatti addebitati e, in estremo subordine, ha rilevato che l’applicazione di quattro anni di sospensione, anziché del minimo edittale, è del tutto ingiustificata.

2.5.- Il ricorrente ha concluso chiedendo, in via principale, che sia dichiarata e accertata l’illegittimità dell’intero procedimento sanzionatorio e che sia dichiarata la nullità della decisione. In subordine, ha chiesto che sia dichiarata la propria totale estraneità ai fatti per i quali è stato sanzionato e, in via ulteriormente subordinata, che la sanzione sia contenuta entro il minimo edittale.

3.- Si è costituita in giudizio la A.S.C. che, in via preliminare, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso.

Difetterebbe, innanzi tutto, l’interesse a proporre il ricorso. 

La resistente ha rilevato che il Tomasini ha liberamente scelto di non rinnovare il tesseramento per l’anno 2019, come già dallo stesso annunciato con una nota polemica del 28 novembre 2019, in cui ha specificato di non essere più tesserato e di rassegnare le dimissioni da qualunque carica e ruolo, non volendo avere niente a che fare con lEnte.

Lesito del procedimento disciplinare, pertanto, non potrebbe in alcun modo incidere direttamente sulla sfera giuridica del ricorrente.

Il Tomasini sarebbe, comunque, privo di legittimazione, proprio in quanto non più tesserato a far data dal 31 dicembre 2018, come desumibile anche dalle previsioni dellart. 7, comma 2, dello Statuto della A.S.C., che dispone: I tesserati sono soggetti, nellambito dellattività effettuata in A.S.C., alla giurisdizione degli organi di giustizia sportiva di cui al presente statuto”.

La giurisdizione del Collegio di Garanzia dello Sport, nel caso degli Enti di Promozione Sportiva, sarebbe frutto di una scelta deliberata, così come sancito dall’art. 12 del Regolamento E.P.S. del CONI, che prevede:La disciplina prevista dagli artt. 12, 12 bis e 12 ter dello Statuto del CONI si applica integralmente, ove previsto dai rispettivi Statuti, dagli Enti di Promozione Sportiva”.

Lart. 45 dello Statuto dell’A.S.C., nel contemplare il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport avverso i provvedimenti degli Organi federali, specifica che tali provvedimenti hanno efficacia nei confronti dei tesserati. Ciò implicherebbe che solo i tesserati possono ricorrere alla Giustizia Sportiva, come specificato anche dalla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport.

La scelta di non rinnovare il tesseramento, comunque, non esonererebbe il ricorrente dalle conseguenze sanzionatorie della propria condotta, giacché, ai  fini della sola legittimazione passiva, sarebbe sufficiente che il soggetto sia stato tesserato al momento della commissione dei fatti.

La resistente ha evidenziato che l’art. 39, comma 4, dello Statuto dell’A.S.C. dispone che: Sono punibili coloro che, anche se non tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendano responsabili di violazioni dello Statuto, delle norme dellA.S.C. o di altra disposizione loro applicabile”.

Riguardo alle censure mosse dal ricorrente, l’A.S.C. ha sottolineato che il deferimento, meramente riproduttivo dei contenuti dell’avviso di conclusione delle indagini e debitamente sottoscritto dal Procuratore Nazionale, è stato notificato a mezzo e-mail del 27 febbraio 2019.

Riguardo al tempo intercorrente tra la convocazione e la data della udienza innanzi al Consiglio Nazionale di Giustizia, la resistente ha evidenziato che non trova applicazione il Codice della Giustizia Sportiva del CONI.

La resistente, riguardo alla notifica della decisione del Consiglio Nazionale di Giustizia, ha rilevato che l’attestazione di avvenuta consegna da parte dell’agente postale è destinata a far fede fino a querela di falso.

Essa, infine, ha sottolineato che i dati relativi alla composizione della Commissione Nazionale di Appello, utilizzati dal ricorrente al fine di affermare che l’avv. Fulvio Muller non è membro di essa, non sono aggiornati.

La A.S.C. ha, quindi, concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero che sia rigettato.

4- Il ricorrente ha prodotto memoria contestando i rilievi della resistente.

Alla pubblica udienza del 10 dicembre 2019, sentiti i difensori delle parti, come da verbale, la causa è stata assegnata in decisione. 

 

Considerato in diritto 

 5- Devono essere preliminarmente affrontate le questioni concernenti la legittimazione del ricorrente e l’interesse ad agire.

Assume rilievo pregiudiziale, in particolare, il profilo della sua legittimazione. 

5.1. Non è oggetto di contestazione la circostanza secondo cui il Tomasini non è più un tesserato dell’A.S.C. a far data dal 31 dicembre 2018, quindi da data precedente al primo atto che ha coinvolto l’incolpato, costituito dall’avviso di conclusione delle indagini, recante la data del 22 gennaio 2019.

Per tale ragione l’A.S.C. resistente nega che il Tomasini sia munito di legittimazione attiva e possa, quindi, proporre ricorso davanti agli Organi di Giustizia Sportiva e, in particolare, davanti al Collegio di Garanzia dello Sport.

5.2. Osserva preliminarmente il Collegio che lart. 54, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI dispone che: Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport”.

Il Tomasini è indubbiamente la parte nei cui confronti è stata pronunciata la decisione e potrebbe, per ciò solo, ritenersi legittimato a ricorrere in questa sede.

Non potrebbe, peraltro, escludersi un’interpretazione secondo la quale l’art. 54, comma 2, ora richiamato, presupponga pur sempre che il soggetto nei confronti del quale è stata pronunciata la decisione sia un tesserato o un affiliato.

5.2. In argomento assume certamente rilievo pregnante il disposto dell’art. 6, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva, per il quale:Spetta ai tesserati, agli affiliati e agli altri soggetti legittimati da ciascuna Federazione il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dallordinamento sportivo” (norma analoga si ritrova negli ordinamenti federali; ad esempio, nell’art. 47 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC).

Non vi è dubbio che la norma delimita l’ambito dei soggetti legittimati ad adire gli Organi di Giustizia Sportiva, riservando il relativo diritto ai tesserati (e agli affiliati) che dell’ordinamento sportivo fanno parte, nonché agli altri soggetti legittimati da ciascuna Federazione.

5.3. La giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport, proprio sulla base di tale norma, è giunta ad affermare che “...laccesso alla Giustizia Sportiva è riservato esclusivamente ai tesserati, ed anche nel caso in cui il rapporto con le Federazioni sia cessato medio - tempore, venendo meno il “compromesso” che vincola al rispetto della giurisdizione endofederale chi non è più tesserato” (Collegio di Garanzia dello Sport, sez. I, 17 luglio 2015, n. 26).

Le ragioni alla base dell’affermazione di principio risultano chiare dalla lettura di questo breve passaggio motivazionale, in cui si sottolinea che, venuto meno il tesseramento, viene meno anche il “compromesso” che vincola al rispetto delle decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva.

Da tale affermazione si desume anche che, ai fini dell’accesso alla Giustizia Sportiva, la cessazione del rapporto con la Federazione è rilevante anche se si sia verificata medio - tempore” e, quindi, anche nel corso del giudizio. Ciò, del resto, in aderenza al principio di carattere generale secondo cui le condizioni dell’azione devono sussistere al momento della proposizione della domanda e persistere fino al momento della decisione (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, 3 settembre 2015, n. 39).

5.4.La norma stessa, tuttavia, non pare escludere in maniera assoluta la legittimazione di altri soggetti. Questo non solo e non tanto per il riferimento agli “altri soggetti” che possono essere “legittimati” per il loro rapporto con l’ordinamento sportivo, quanto piuttosto per la considerazione che un’interpretazione estensiva della norma potrebbe apparire possibile (o necessaria) in alcune ipotesi.

Una di queste ipotesi, a giudizio del Collegio, potrebbe essere quella del procedimento disciplinare.

È un principio generalmente riconosciuto (e affermato anche dal Collegio di Garanzia) quello secondo cui l’incolpato non può sfuggire alle proprie responsabilità rinunciando al tesseramento dopo aver commesso il fatto da sanzionare o nel corso del procedimento disciplinare.

Lart. 39, comma 4, dello Statuto dell’A.S.C. dispone, in proposito, che: “Sono punibili coloro che, anche se non tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendano responsabili di violazioni dello Statuto, delle norme dellA.S.C. o di altra disposizione loro applicabile”.

Da qui la tesi della difesa della resistente che, da un lato, nega la legittimazione attiva del ricorrente  e,  dall’altro,  afferma  che  l’incolpato  può  essere  sanzionato  (ed  ha  quindi  unlegittimazione passiva) anche se non è più un tesserato.

5.5.Osserva la Sezione che il disconoscimento della legittimazione (attiva) dell’incolpato in ordine alla proposizione dei mezzi di impugnazione (e quindi anche della proposizione del ricorso davanti al Collegio di Garanzia) potrebbe apparire in contrasto con il fatto che l’incolpato stesso è sicuramente legittimato (come soggetto passivo) a partecipare al giudizio disciplinare e può essere sanzionato per la condotta che ha avuto quando era tesserato.

Non appare, infatti, coerente con i principi generali distinguere le due posizioni soggettive e riconoscere al soggetto non più tesserato la legittimazione a stare in giudizio nella qualità di soggetto incolpato o, eventualmente (in appello), di soggetto vittorioso che ha subito l’impugnazione proposta dall’organo requirente e viceversa negare la sua legittimazione a proporre mezzi di impugnazione avverso una sanzione comminata all’esito di un giudizio disciplinare.

D’altra parte, l’asimmetria di posizioni che può derivare dall’accoglimento della tesi del difetto di legittimazione a proporre impugnazioni potrebbe risultare non in linea con i principi di parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo, solennemente richiamati dall’art. 2, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.

È vero che il comma 1 dello stesso art. 2 del Codice ora menzionato parrebbe riservare la piena tutela dei diritti e degli interessi ai tesserati, agli affiliati e agli altri soggetti riconosciuti dall’ordinamento sportivo, ma ciò non importa necessariamente la limitazione del diritto di difesa e del principio di paridelle armi tra le parti del giudizio che è tra le basi del giusto processo.

5.6. Quanto ora rilevato induce, pertanto, a ritenere dubbia la possibilità di considerare in modo tassativo il principio, già affermato da questo Collegio di Garanzia, secondo cui l’accesso alla Giustizia Sportiva è riservato esclusivamente ai tesserati.

Nella specie, infatti, appare dubbio possa disconoscersi la legittimazione del ricorrente a reagire contro la decisione che ha disposto l’applicazione di una sanzione nei suoi confronti.

5.7.Ciò premesso riguardo alla legittimazione ad agire, osserva il Collegio che, se si dovesse riconoscere la legittimazione dell’odierno ricorrente, per sua stessa volontà non più tesserato, dovrebbe necessariamente ammettersi anche la sussistenza dell’interesse a ricorrere, sia per la lesione che deriva dall’applicazione della sanzione sul piano anche solo morale (sulla rilevanza dell’interesse morale ai fini dell’interesse a ricorrere vi è copiosa giurisprudenza amministrativa; tra le tante, Consiglio di Stato, sez. V, 2 febbraio 2012, n. 538), sia, soprattutto, in quanto l’applicazione della sanzione ha specifiche conseguenze nella sfera del tesserato che non abbia rinnovato il tesseramento, sottraendosi all’applicazione delle sanzioni. Lart. 5, comma 4, dell’A.S.C. dispone, infatti, che: È sancito il divieto di far parte dellordinamento sportivo per uperiodo di 10 anni per quanti si siano sottratti volontariamente con le dimissioni o il mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti”.

6. La questione relativa alla legittimazione del ricorrente a proporre l’impugnazione appare non pacifica e di indubbia rilevanza, per cui il Collegio ritiene opportuno deferire essa all’esame delle Sezioni Unite, al fine di ottenere un univoco principio di diritto.

 

P.Q.M. 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione 

 

Rimette, ai sensi dell’art. 56 del Codice della Giustizia Sportiva, la questione di cui in motivazione alle Sezioni Unite.

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 10 dicembre 2019.

 

Il Presidente                                                                                  Il Relatore

F.to Dante D’Alessio                                                                      F.to Giovanni Iannini

 

Depositato in Roma, in data 15 gennaio 2020.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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