CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 12/2020 del 27 febbraio 2020 – SSD Roccasicura “Fernando Piscitelli”/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/Comitato Regionale Molise FIGC-LND/Comprensorio Vairano
Decisione n. 12
Anno 2020
IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE
composta da
Mario Sanino - Presidente
Marcello de Luca Tamajo - Relatore
Giuseppe Andreotta
Guido Cecinelli
Angelo Maietta - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 104/2019, presentato, in data 4 dicembre 2019, dalla SSD Roccasicura “Fernando Piscitelli”, in persona del Presidente, prof. avv. Francesco Paolo Traisci, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Carvelli e Sergio Fidanzia,
contro e nei confronti
della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), non costituitasi in giudizio, della Lega Nazionale Dilettanti (LND), non costituitasi in giudizio,
del Comitato Regionale Molise FIGC-LND, non costituitosi in giudizio, della ASD Comprensorio Vairano, non costituitasi in giudizio,
avverso
la decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale del Comitato Regionale FIGC - LND Molise, resa con dispositivo sul C.U. n. 42 del 4 novembre 2019, e pedissequa sentenza depositata in segreteria in data 13 novembre 2019 (e resa nota con Comunicato Ufficiale Comitato Regionale Molise n. 47 del 14 Novembre 2019 – S.S. 2019/2020 pag. 1148), con la quale è stato respinto il reclamo della società ricorrente contro la decisione del Giudice Sportivo territoriale presso lo stesso Comitato (pubblicata sul C.U. n. 31 del 10 ottobre 2019).
Vista la difesa scritta e la documentazione prodotta dalla parte ricorrente;
uditi, nell’udienza del 4 febbraio 2020, il difensore della parte ricorrente - SSD Roccasicura "Fernando Piscitelli" - avv. Sergio Fidanzia, nonché il Procuratore Generale dello Sport, Pref. Ugo Taucer, e il Procuratore Nazionale dello Sport, prof. avv. Maria Elena Castaldo, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Marcello de Luca Tamajo.
Ritenuto in fatto
In data 23 settembre 2019, è stata disputata la gara tra la società Roccasicura e la società Comprensorio Vairano, nell’ambito del campionato di calcio di Eccellenza molisana.
Al termine della gara, la ricorrente ha proposto reclamo al Giudice Sportivo Territoriale del C.R. FIGC - LND Molise, sostenendo che la società Vairano avrebbe illegittimamente schierato il giocatore Schiavone, inserendolo in distinta, benché lo stesso fosse squalificato, e chiedendo pertanto la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3.
Il Giudice Sportivo Territoriale, con decisione pubblicata sul C.U. n. 31 del 10 ottobre 2019, ha rigettato il reclamo ed ha convalidato il risultato della gara.
Avverso tale decisione, il ricorrente ha proposto reclamo alla Corte Sportiva di Appello del C.R. FIGC - LND Molise con atto del 15 ottobre 2019.
La Corte di Appello ha rigettato il reclamo, ritenendo sostanzialmente che, se il calciatore squalificato non ha preso parte “materialmente” alla gara e, cioè, non è stato utilizzato nel corso di essa, come avvenuto nel caso di specie, non può essere irrogata la punizione sportiva della perdita della gara.
Avverso tale decisione la società Roccasicura ha proposto ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia della Sport, chiedendo l’annullamento di essa, con la conseguente irrogazione, nei confronti della ASD Vairano, della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3.
Nessuna delle convenute si è costituita in giudizio.
Considerato in diritto
1) Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli art. 10, comma 6 e 7, e dell’art. 21, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio.
Al fine di una migliore comprensione della vicenda oggetto del presente giudizio, è, quindi, opportuno riportare le norme che la società ricorrente ritiene siano state violate dalla decisione della Corte d’Appello.
L’art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, al comma 6, recita: “La sanzione della perdita della gara è inflitta alla società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per parteciparvi”.
Il medesimo art. 10, al comma 7, recita: “La posizione irregolare dei calciatori di riserva determina l’applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara, o risultino inseriti nella distinta presentata all’arbitro per le gare di calcio a 5”.
Acclarato in punto di fatto che il giocatore Schiavone è stato meramente inserito nella distinta, ma non è stato utilizzato nella gara in questione, questo Collegio ritiene di aderire alla tesi di cui alla decisione della Corte d’Appello.
In base al combinato disposto delle due suindicate norme, deve, infatti, ritenersi che la posizione irregolare di un calciatore, che determina l’applicazione della sanzione della perdita della gara, si verifica solo allorquando il calciatore medesimo sia stato effettivamente utilizzato, cioè sia sceso in campo ed abbia partecipato attivamente alla gara.
Nel caso in cui, come in quello oggetto della presente controversia, la società si sia limitata ad inserire il giocatore in distinta, senza realmente schierarlo in campo neppure per un secondo, non si può dire che si sia realizzata la condizione prevista del citato comma 6 e, cioè, la “partecipazione alla gara”, così come invece assume parte ricorrente in tutti gli atti relativi ai vari gradi di giudizio.
Ad ulteriore conferma che l’interpretazione corretta è quella fornita dalla Corte d’Appello, soccorre il citato comma 7, che prevede espressamente, per un verso, che la posizione irregolare determini la sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui i calciatori “vengono effettivamente utilizzati nella gara” e, per altro verso, in maniera ancora più chiara, che, solo per le gare di calcio a cinque, il mero inserimento in distinta di un giocatore squalificato comporti la suddetta sanzione.
L’aver cioè espressamente considerato che per le sole gare di calcio a 5 il mero inserimento in distinta equivale alla partecipazione alla gara, sta ovviamente a significare che per le gare di calcio a undici la posizione irregolare non si realizza con il mero inserimento in distinta al quale non fa seguito il concreto utilizzo.
Acclarata, pertanto, la corretta interpretazione, da parte della Corte Sportiva di Appello, dei commi 6 e 7 dell’art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva, deve rilevarsi che anche l’ulteriore richiamo, operato dalla società Roccasicura nel ricorso introduttivo del giudizio, all’art. 21, comma 2, del CGS, di cui si assume la violazione, non appare idoneo a modificare l’interpretazione normativa sin qui fornita.
Tale comma recita infatti: “Il calciatore sanzionato con la squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanTo previsto ai commi 6 e 7. Fermo restando quanto previsto dall’art. 10, commi 6 e 7, la squalifica non si considera scontata ove il calciatore squalificato venga inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo”.
Il successivo comma 3 prevede: “Al calciatore squalificato, in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica, è precluso l’accesso all’interno del recinto in gioco e negli spogliatoi. La violazione di tale divieto comporta la irrogazione di una ulteriore sanzione disciplinare fra quelle previste dall’art. 9”.
Orbene, il suddetto articolo 21, al comma 2, stabilisce che restano ferme le previsioni normative di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 10 del CGS, e poi regolamenta una fattispecie diversa da quella oggetto della presente controversia, determinando quando debba considerarsi scontata la squalifica, ed al comma 3 prevede che la presenza di un giocatore squalificato all’interno del campo e negli spogliatoi vada sanzionato con un provvedimento disciplinare rientrante tra quelli previsti dall’art. 9 CGS.
Ebbene, così come correttamente evidenziato anche dalla impugnata decisione della Corte Sportiva di Appello, la sanzione della perdita della gara non è ricompresa tra le sanzioni indicate al citato art. 9.
La mancanza, quindi, nell’ambito dell’art. 21, di una norma regolamentare che prevede la sanzione della perdita della gara, comporta che il riferimento operato dalla ricorrente a tale norma risulti essere del tutto fuorviante ed infondato.
2) Con il secondo motivo di ricorso, la società Roccasicura lamenta la violazione degli art. 77, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC e 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva del Coni.
L’art. 77, comma 4, CGS FIGC prevede che “le parti hanno diritto ad essere sentite purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni”.
L’art. 2 CGS CONI prevede che “il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo”.
Orbene, anche tale doglianza è infondata.
Nessuna violazione dell’art. 77 è stata posta in essere dalla decisione della Corte di Appello, dal momento che il ricorso proposto dalla società, in data 25 settembre 2019, avverso il risultato conseguito sul campo, non contiene alcuna esplicita richiesta di essere sentiti personalmente. Parimenti infondato è il riferimento operato all’art. 2 CGS CONI, dal momento che non si è verificata alcuna violazione del principio della parità delle parti e del contraddittorio, in quanto la ricorrente ha avuto la possibilità di formulare regolarmente le proprie difese in tutti i gradi e stati del procedimento.
Peraltro, la decisione del giudizio in oggetto è rimessa a principi di diritto, e cioè all’interpretazione di norme regolamentari del CGS. I fatti che avrebbero potuto formare oggetto di audizione personale, e cioè la squalifica del giocatore, il mero suo inserimento in distinta e la non utilizzazione nel corso della gara, sono pacifici tra le parti e, pertanto, l’eventuale audizione delle stesse parti sarebbe stata del tutto ultronea e irrilevante.
3) La mancata costituzione in giudizio delle parti convenute in giudizio determina la conseguenza che non può essere prevista alcuna condanna alle spese nei confronti della società ricorrente.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione
Respinge il ricorso. Nulla per le spese.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 4 febbraio 2020.
Il Presidente Il Relatore
F.to Mario Sanino F.to Marcello de Luca Tamajo
Depositato in Roma, in data 27 febbraio 2020.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
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