CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Unite – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 17/2020 del 18 marzo 2020 – A.S.D. Sala d’Armi Trinacria Palermo/Federazione Italiana Scherma – A.S.D. Sala d’Armi Trinacria Palermo/Comitato Olimpico Nazionale Italiano/Federazione Italiana Scherma – Federazione Italiana Scherma/A.S.D. Sala d’Armi Trinacria Palermo e altri
Decisione n. 17
Anno 2020
IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE
composta da
Franco Frattini - Presidente
Dante D'Alessio - Relatore
Mario Sanino
Massimo Zaccheo
Attilio Zimatore - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nei giudizi iscritti:
al R.G. ricorsi n. 24/2019, presentato, in data 21 marzo 2019, dalla ASD Sala d'Armi Trinacria Palermo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paola Puglisi e Alberto Marolda,
contro
la Federazione Italiana Scherma (FIS), rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Avagliano,
per l’annullamento
della decisione n. 2/2019, assunta dalla Corte D'Appello Federale della FIS, depositata il 20 febbraio 2019, comunicata alle parti e pubblicata il successivo 21 febbraio, e, per l’effetto, per l'annullamento della delibera n. 154/2018, assunta dal Consiglio Federale FIS in data 21 settembre 2018, e, ove occorra, dell'atto presidenziale di cui alla nota prot. n. 4403/18 del 18 settembre 2018, ratificato con la predetta delibera consiliare, così come di ogni altro atto in essa richiamato;
al R.G. ricorsi n. 36/2019, presentato, in data 23 aprile 2019, dalla ASD Sala d'Armi Trinacria Palermo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paola Puglisi e Alberto Marolda,
contro
il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), rappresentato e difeso dall’avv. prof. Angelo Clarizia,
e nei confronti
della Federazione Italiana Scherma (FIS), rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Avagliano,
per l'annullamento
della delibera n. 114, assunta dalla Giunta Nazionale del CONI il 26 marzo 2019, con la quale è stata concessa l'approvazione, ai fini sportivi, allo Statuto della FIS, nonché di tutti gli atti presupposti e consequenziali e, in particolare, dei decreti del commissario ad acta per la FIS, avv. Giancarlo Guarino, del 22 febbraio 2019 e del 19 marzo 2019;
al R.G. ricorsi n. 106/2019, presentato, in data 27 dicembre 2019, dalla Federazione Italiana Scherma (FIS), rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Guarino
contro
la ASD Sala d’Armi Trinacria Palermo, il Circolo della Scherma Ramon Fonst ASD, l'ASD Methodos CT, il Circolo Scherma Ionica ASD, il Club Scherma Koala ASD, la Compagnia della Scherma Lombarda ASD, rappresentati e difesi dagli avv.ti Paola Puglisi e Alberto Marolda,
per l'annullamento e/o la riforma
della decisione della Corte Federale d’Appello della FIS n. 8/2019, adottata il 28 novembre 2019 e pubblicata in pari data, con la quale, per le motivazioni ivi espresse, il Collegio, in accoglimento del primo motivo di reclamo della FIS, ha dichiarato la nullità della decisione n. 3- 2019, assunta in primo grado dal Tribunale Federale; ha dichiarato inammissibile, perché tardiva, la domanda di cui ai punti 1 e 2 del ricorso introduttivo proposto dalla ASD Sala D’Armi Trinacria ed altri, così come riproposti in sede di reclamo incidentale, finalizzata ad ottenere la declaratoria di invalidità della delibera assembleare FIS del 19 maggio 2019 per vizi formali; ritenuto di dover entrare nel merito della controversia, ha accolto la domanda di annullamento della delibera impugnata con riferimento agli articoli 4, comma 3, lettera e); 16, comma 6; 17, comma 4; 22, comma 6; 46; 50; 60, comma 6; 67, comma 7; 70 e 73 dello Statuto Federale.
Visti gli atti dei ricorsi, le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
visto il ricorso incidentale proposto, nel ricorso R.G. n. 106/2019, da ASD Sala d’Armi Trinacria Palermo, dal Circolo della Scherma Ramon Fonst ASD, dall'ASD Methodos CT, dal Circolo Scherma Ionica ASD, dal Club Scherma Koala ASD e dalla Compagnia della Scherma Lombarda ASD;
uditi, nell’udienza del 10 marzo 2020, mediante collegamento telefonico, gli avvocati Paola Puglisi, Alberto Marolda e Giancarlo Guarino, limitatamente alla eccezione sollevata in ordine alla tempestività della memoria conclusiva depositata, nel ricorso R.G. n. 106/2019, dalla Federazione Italiana Scherma (FIS);
data lettura delle conclusioni rassegnate dalla Procura Generale dello Sport;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, cons. Dante D’Alessio.
Ritenuto in fatto
- A seguito dell’approvazione, con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1613 del 4 settembre 2018, dei nuovi Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, la Federazione Italiana Scherma (FIS) ha chiesto al CONI di nominare un Commissario ad acta, con i poteri sostitutivi dell’Assemblea, per l’urgente recepimento dei nuovi principi.
1.1. La ASD Sala d'Armi Trinacria Palermo ha impugnato davanti al Tribunale Federale la delibera n. 154 del 2018 con la quale il Consiglio Federale ha ratificato, in data 21 settembre 2018, l’atto presidenziale del 18 settembre 2018 con il quale era stata chiesta la nomina del Commissario ad acta.
Il ricorso è stato ritenuto infondato dal Tribunale Federale, con decisione in data 5 dicembre 2018; il reclamo avverso tale decisione è stato rigettato dalla Corte Federale d’Appello con decisione n. 2 del 20 febbraio 2019.
1.2. La Giunta Nazionale del CONI, con delibera n. 114 del 26 marzo 2019, ha poi approvato, ai fini sportivi, il nuovo testo dello Statuto della Federazione Italiana Scherma.
II) Con il primo ricorso proposto al Collegio di Garanzia (n. 24 del 2019 R.G.), la ASD Sala d'Armi Trinacria Palermo ha impugnato la citata decisione n. 2 del 2019, assunta dalla Corte d'Appello Federale della FIS, ed ha chiesto, per l’effetto, l'annullamento della delibera n. 154/2018, assunta dal Consiglio Federale FIS in data 21 settembre 2018, e, ove occorra, dell'atto presidenziale di cui alla nota prot. n. 4403/18 del 18 settembre 2018, ratificato con la predetta delibera consiliare.
2. Con il secondo ricorso (n. 36 del 2019 R.G.), la ASD Sala d'Armi Trinacria Palermo ha impugnato la citata delibera n. 114, assunta dalla Giunta Nazionale del CONI il 26 marzo 2019, con la quale è stata concessa l'approvazione, ai fini sportivi, allo Statuto della FIS, nonché tutti gli atti presupposti e consequenziali e, in particolare, i decreti del commissario ad acta per la FIS, avv. Giancarlo Guarino, del 22 febbraio 2019 e del 19 marzo 2019.
3. I due ricorsi sono stati portati in decisione il 24 giugno 2019 davanti alle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia che, dopo averli riuniti, ha preso atto che risultava impugnata dinanzi al Tribunale Federale FIS, per motivi attinenti alla sua valida costituzione, l’Assemblea straordinaria della FIS del 19 maggio 2019 che aveva approvato il contestato provvedimento di modifica dello Statuto Federale, ed ha, quindi, sospeso il giudizio fino alla decisione definitiva sul ricorso proposto dinanzi alla Giustizia endofederale.
4. Il Tribunale Federale, con dispositivo emesso il 18 luglio 2019 e con motivazioni depositate il 25 luglio 2019, dichiarava la sua incompetenza funzionale a pronunciarsi sui primi due motivi del ricorso, proposto dalla ASD Sala d’Armi Trinacria Palermo, dal Circolo della Scherma Ramon Fonst ASD, dall'ASD Methodos CT, dal Circolo Scherma Ionica ASD, dal Club Scherma Koala ASD e dalla Compagnia della Scherma Lombarda ASD, e accoglieva in parte il ricorso con riferimento alle censure sollevate con il terzo motivo.
4.1. La decisione era impugnata davanti alla Corte Federale dalla Federazione Italiana Scherma e, con ricorso incidentale, dalla ASD Sala d’Armi Trinacria Palermo, dal Circolo della Scherma Ramon Fonst ASD, dall'ASD Methodos CT, dal Circolo Scherma Ionica ASD, dal Club Scherma Koala ASD e dalla Compagnia della Scherma Lombarda ASD.
4.2. La Corte d’Appello Federale, con decisione n. 8 del 28 novembre 2019, in accoglimento del primo motivo di reclamo:
a) ha dichiarato la nullità della decisione n. 3 del 2019 del Tribunale Federale;
b) ha dichiarato inammissibile perché tardiva la domanda, di cui ai punti 1 e 2 del ricorso introduttivo proposto dalla ASD Sala d’Armi Trinacria ed altri, come riproposti con il ricorso incidentale, finalizzata ad ottenere la declaratoria di invalidità della delibera assembleare FIS del 19 maggio 2019 per vizi formali;
c) ha accolto la domanda di annullamento della delibera impugnata con riferimento agli articoli 4, comma 3, lettera e); 16, comma 6; 17, comma 4; 22, comma 6; 46; 50; 60, comma 6; 67,
comma 7; 70 e 73 dello Statuto Federale approvato.
- Con il ricorso iscritto al R.G. n. 106 del 2019, la Federazione Italiana Scherma (FIS) ha impugnato la citata decisione della Corte Federale d’Appello n. 8 del 28 novembre 2019, nella parte in cui ha disposto l’annullamento della delibera impugnata con riferimento alle suindicate disposizioni statutarie e ne ha chiesto la riforma per diversi motivi. 5.1La ASD Sala d’Armi Trinacria Palermo, il Circolo della Scherma Ramon Fonst ASD, l'ASD Methodos CT, il Circolo Scherma Ionica ASD, il Club Scherma Koala ASD e la Compagnia della Scherma Lombarda ASD hanno, a loro volta, proposto ricorso incidentale avverso la parte della decisione della Corte Federale con la quale è stata dichiarata inammissibile, perché tardiva, la domanda di cui ai punti 1 e 2 del loro ricorso introduttivo, e ne hanno chiesto la riforma.
- Il 10 marzo 2020 i tre ricorsi sono stati portati in decisione.
Considerato in diritto
1. Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei tre ricorsi che sono legati dal vincolo della connessione oggettiva e anche soggettiva.
2. Deve essere, poi, dichiarata l’improcedibilità, per la sopravvenuta carenza di interesse, dei ricorsi n. 24 e n. 36 del 2019.
Infatti, ogni questione riguardante la legittimità degli atti con i quali sono state apportate le modifiche allo Statuto Federale, oggetto di approvazione della Giunta Nazionale del CONI con delibera n. 114 del 26 marzo 2019, risulta superata dalla successiva approvazione delle modifiche statutarie all’esito dell’Assemblea Straordinaria della Federazione Italiana Scherma (FIS), del 19 maggio 2019, oggetto del giudizio proposto con il ricorso n. 106 del 2019.
2.1. Con tale ricorso la Federazione Italiana Scherma ha impugnato la decisione della Corte Federale d’Appello n. 8 del 28 novembre 2019, nella parte in cui, entrata nel merito della controversia riguardante la legittimità delle modifiche apportate allo Statuto della Federazione, ha accolto la domanda di annullamento della delibera impugnata con riferimento agli articoli 4, comma 3, lettera e); 16, comma 6; 17, comma 4; 22, comma 6; 46; 50; 60, comma 6; 67, comma 7; 70 e 73 dello Statuto Federale.
2.2. Al ricorso si oppongono la ASD Sala d’Armi Trinacria Palermo, il Circolo della Scherma Ramon Fonst ASD, l'ASD Methodos CT, il Circolo Scherma Ionica ASD, il Club Scherma Koala ASD e la Compagnia della Scherma Lombarda ASD che hanno proposto anche ricorso incidentale avverso la parte della decisione della Corte Federale con la quale è stata dichiarata inammissibile, perché tardiva, la domanda di cui ai punti 1 e 2 del ricorso da loro proposto davanti alla giustizia federale.
3. Ritiene il Collegio di dover esaminare preliminarmente proprio il ricorso incidentale in quanto riguardante le modalità di svolgimento dell’Assemblea che ha approvato le contestate modifiche statutarie.
3.1. In proposito la Corte Federale, confermando le valutazioni che erano state fatte dal Tribunale Federale, ha ritenuto inammissibile, perché tardiva, la domanda di cui ai punti 1 e 2 del ricorso introduttivo proposto dalla ASD Sala d’Armi Trinacria ed altri, come riproposti con il ricorso incidentale, finalizzata ad ottenere la declaratoria di invalidità della delibera assembleare FIS del 19 maggio 2019 per vizi formali.
Al riguardo, la Corte Federale, al punto 4 della motivazione, ha chiarito che “la lettura congiunta degli articoli 25, 30 e 31 del Codice della Giustizia Sportiva, 69 e 70 del Regolamento di Giustizia FIS … 34 del Regolamento Organico e, infine, 18 dello Statuto Federale della Federazione Italiana Scherma consente di individuare la competenza in prima istanza della Corte Federale d’Appello laddove il vizio sia “riferito ai soli profili strettamente formali del verbale assembleare”; in questo caso il termine d’impugnazione è strettissimo: solo sette giorni”. Pertanto, ha aggiunto la Corte Federale, “i vizi lamentati dai ricorrenti in ordine alla dedotta invalida costituzione dell’Assemblea ed all’incompletezza ed inesattezza del verbale e delle operazioni di voto”, riguardando i profili strettamente formali del verbale assembleare “andavano impugnati nel termine di 7 giorni direttamente dinanzi a questa Corte”. Essendo stata attivata la Corte (peraltro in sede di gravame) “ben oltre il detto ristrettissimo limite temporale” i ricorrenti, ha concluso la Corte Federale, devono essere “dichiarati decaduti dall’azione” con la “conseguente inammissibilità della domanda”.
3.2. I ricorrenti incidentali sostengono l’erroneità delle conclusioni raggiunte sul punto dalla Corte Federale.
Dopo aver evidenziato la disorganicità delle disposizioni federali che regolano i procedimenti speciali in unico grado, i ricorrenti incidentali hanno sostenuto che l’articolo 18 dello Statuto prevede procedimenti speciali, rispetto al generale procedimento previsto dagli articoli 69 e 70 del Regolamento di Giustizia FIS, che non possono trovare applicazione se non per i casi espressamente indicati nelle norme che li disciplinano, con il conseguente divieto di interpretazione estensiva che finirebbe per comprimere indebitamente il diritto di difesa.
I ricorrenti incidentali hanno, quindi, precisato che nessuno dei vizi che sono oggetto dei suddetti procedimenti speciali è stato da loro denunciato avendo loro dedotto vizi attinenti al procedimento di formazione della volontà assembleare, che correttamente hanno, quindi, sottoposto allo scrutinio del Tribunale Federale.
Peraltro, hanno aggiunto i ricorrenti incidentali, il brevissimo termine dettato per l’impugnazione dall’art. 18, comma 9, dello Statuto Federale (e dall’art. 34 del Regolamento Organico) non è previsto come perentorio e neppure è indicato da quando decorre.
4. Il motivo non è fondato.
L’art. 18 dello Statuto Federale (all’epoca vigente) prevedeva, al comma 9, che “Avverso la validità delle Assemblee è ammesso il ricorso entro sette giorni alla Corte Federale di Appello”. Tale disposizione, confermata nel nuovo Statuto, attribuisce, quindi, in via esclusiva e funzionale, alla Corte Federale d’Appello la cognizione delle possibili questioni proposte avverso la validità delle Assemblee e prevede che tali questioni debbano essere sollevate in tempi brevissimi (7 giorni) per dare certezza alle relative determinazioni.
La disposizione è ripresa dall’art. 34, comma 3, del Regolamento Organico della Federazione che, nella Sezione I del Libro III, (dedicata all’Assemblea Nazionale) prevede che “eventuali ricorsi in materia devono essere presentati alla Corte Federale di Appello entro 7 giorni dalla pubblicazione del verbale”.
Lo stesso Regolamento Organico prevede, poi, (all’art. 31) le modalità per ricorrere, sempre direttamente alla Corte Federale d’Appello, a pena di irricevibilità, almeno 15 giorni prima della data di celebrazione dell’Assemblea, per i casi di lamentata omessa o errata attribuzione del diritto di voto, assicurando in tal modo una tutela accelerata anche per le questioni riguardanti il diritto di voto.
4.1. Ogni impugnazione per fatti riguardanti il corretto svolgimento dell’Assemblea deve essere pertanto proposta, direttamente davanti alla Corte Federale, entro il suddetto termine di sette giorni, decorrente dalla pubblicazione del verbale. Tale termine, per la formulazione della disposizione e per la sua funzione, non può non essere considerato perentorio.
4.2. Il motivo proposto con il ricorso incidentale è, quindi, chiaramente infondato.
5. Il ricorso principale della FIS ha, invece, per oggetto, come si è già prima ricordato, la decisione della Corte Federale d’Appello n. 8 del 2019, nella parte in cui ha ritenuto di poter entrare nel merito della controversia, riguardante la legittimità delle modifiche apportate allo Statuto della Federazione, ed ha accolto la domanda di annullamento della delibera impugnata con riferimento agli articoli dello Statuto che si sono prima indicati.
5.1. La FIS, in particolare, dopo aver sostenuto (con il primo motivo) la carenza di interesse dei ricorrenti, con il secondo e centrale motivo di ricorso ha sostenuto che erroneamente la Corte Federale ha ritenuto di avere la competenza a conoscere del merito delle questioni che erano state dedotte “di rispondenza o meno delle modifiche statutarie deliberate dall’Assemblea ai principi del CONI”.
6. Questo Collegio di Garanzia, sulla questione concernente le impugnazioni delle delibere con le quali le singole Federazioni sportive procedono all’approvazione dei loro Statuti e dei loro regolamenti, si è già espresso con la decisione a Sezioni Unite n. 32 del 2018.
In tale decisione le Sezioni Unite, dopo aver esaminato, in via pregiudiziale, la questione dei rapporti intercorrenti fra l’atto con il quale una Federazione Italiana (nella fattispecie la Danza Sportiva) approva un Regolamento (contenente disposizioni ritenute lesive) e l’atto (nella specie oggetto di impugnazione) con il quale la Giunta Nazionale del CONI approva tale Regolamento, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto del CONI, ha affermato i seguenti principi di diritto:
1) il Regolamento federale è un atto proprio della Federazione Sportiva, con la conseguenza che l’eventuale impugnazione di una sua disposizione deve essere fatta davanti alla stessa Federazione e quindi davanti agli Organi della Giustizia Sportiva federale;
2) l’atto con il quale la Giunta Nazionale del CONI approva un Regolamento federale costituisce esercizio di una funzione di controllo che non comporta l’integrazione dei contenuti del Regolamento, ma ne determina la sua efficacia;
3) l’impugnazione (davanti agli Organi di Giustizia federale) di una disposizione regolamentare può essere fatta a decorrere dalla data di approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI del Regolamento, se la disposizione regolamentare è immediatamente lesiva, altrimenti dalla data dell’atto applicativo ritenuto lesivo;
4) l’atto di approvazione della Giunta Nazionale del CONI può essere impugnato solo per eventuali vizi propri e solo in tal caso l’impugnazione può essere proposta davanti al Collegio di Garanzia dello Sport.
6.1. Per giungere a tali conclusioni, il Collegio ha ricordato che:
- ai sensi dell’art. 7, comma 1, dello Statuto, la Giunta Nazionale del CONI “è l’organo di indirizzo, esecuzione e controllo dell’attività amministrativa del CONI; esercita il controllo sulle Federazioni sportive nazionali e Discipline sportive associate - e, attraverso queste, sulle loro articolazioni interne - e sugli Enti di promozione sportiva”;
- il comma 5 dell’art. 7 indica, nel dettaglio, le attività che sono esercitate dalla Giunta Nazionale del CONI, attraverso le quali si esplicano le funzioni di indirizzo ed esecuzione dell’attività amministrativa del CONI e il controllo sulle Federazioni Sportive Nazionali e sulle Discipline Sportive Associate;
- l’art. 7, comma 5, alla lettera l), prevede, in particolare, che la Giunta Nazionale del CONI “approva, ai fini sportivi, gli statuti, i regolamenti per l’attuazione dello statuto, i regolamenti di giustizia sportiva e i regolamenti antidoping delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, valutandone la conformità alla legge, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali, agli indirizzi e ai criteri deliberati dal Consiglio Nazionale, rinviandoli eventualmente entro il termine di novanta giorni alle Federazioni sportive nazionali ed alle Discipline sportive associate per le opportune modifiche”.
6.2. Le Sezioni Unite hanno, quindi, osservato che, dalle disposizioni contenute nello Statuto del CONI, si rileva che la Giunta Nazionale, che costituisce l’organo di amministrazione attiva dell’Ente, esercita anche una funzione di “controllo” sulle Federazioni Sportive Nazionali e sulle Discipline Sportive Associate e che tale attività si esplica attraverso la verifica della “conformità alla legge, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali, agli indirizzi e ai criteri deliberati dal Consiglio Nazionale” dello Statuto e dei principali atti regolamentari delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate. Nel rispetto dell’autonomia che è stata riconosciuta alle Federazioni Sportive Nazionali con il decreto legislativo n. 242 del 23 luglio 1999 (decreto Melandri), “il CONI, da un lato, quindi, detta alle Federazioni principi fondamentali, indirizzi e criteri, che sono deliberati dal Consiglio Nazionale (del quale fanno parte anche i Presidenti delle Federazioni Sportive) e, dall’altro, con la Giunta Nazionale, verifica la legittimità degli atti regolamentari adottati dalle Federazioni Sportive e la loro conformità non solo alla legge, ma anche allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali e agli indirizzi e ai criteri deliberati dal Consiglio Nazionale”.
6.3. Il Collegio di Garanzia ha, quindi, aggiunto che, in tale ambito, l’attività di controllo esercitata dalla Giunta, pur avendo un’ampiezza maggiore rispetto alla mera verifica della legittimità delle deliberazioni adottate dalle Federazioni, resta, tuttavia, pur sempre un atto di controllo esterno di una attività regolamentare che, nei limiti dei principi fondamentali e degli indirizzi e dei criteri dettati dal CONI, è propria delle Federazioni Sportive che la esercitano per il migliore esercizio delle loro funzioni istituzionali. Con la conseguenza che un Regolamento federale è un atto proprio della Federazione Sportiva che lo ha adottato e che la sua approvazione, da parte della Giunta Nazionale del CONI, costituisce un momento di verifica estrinseca della sua legittimità, ma non ne determina i contenuti che sono quelli che le Federazioni hanno ritenuto di dover dare allo stesso, pur con i limiti dettati dal rispetto delle regole generali dettate dal CONI.
6.4. Il Collegio di Garanzia ha quindi affermato che un Regolamento federale non può ritenersi un atto a formazione complessa, nel quale coesistono le volontà di due soggetti diversi, ma è un atto di un unico soggetto, le Federazioni Sportive, la cui legittimità e la cui conformità ai principi generali dettati dal CONI è verificata dalla Giunta Nazionale attraverso un’attività di controllo esterno che si conclude con l’approvazione dell’atto o con la sua restituzione alla Federazione, qualora la Giunta ne ravvisi il contrasto con le leggi, i regolamenti e i principi generali del CONI, perché provveda a modificarlo.
Con la conseguenza che l’eventuale impugnazione di una disposizione di un Regolamento federale ritenuta lesiva deve essere proposta nei confronti degli organi della Federazione Sportiva, con la precisazione che, tenuto conto che l’approvazione del CONI, come è tipico delle funzioni di controllo, condiziona l’efficacia del Regolamento, tale impugnazione può essere fatta solo dopo l’intervenuta approvazione dell’organo di controllo.
7. Facendo applicazione dei principi indicati, si deve ritenere che, nella controversia in esame, il giudizio proposto davanti agli Organi della Giustizia federale dalle attuali resistenti (e ricorrenti incidentali) non potesse estendersi anche alla verifica della legittimità delle modifiche apportate allo Statuto della Federazione Italiana Scherma ed approvate nell’Assemblea del 19 maggio 2019.
Infatti, tale giudizio è stato proposto prima dell’approvazione, ai fini sportivi, dello Statuto, ai sensi dell’art. 7, comma 5, lett. I), dello Statuto del CONI, avvenuta con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 302 del 16 luglio 2019.
7.1. Peraltro, con la citata deliberazione, la Giunta Nazionale ha approvato, ai fini sportivi, lo Statuto approvato dall’Assemblea della FIS il 19 maggio 2019 dopo che lo stesso era stato emendato dal Presidente Federale, in forza di delega conferitagli dalla stessa Assemblea con delibera n. 51 del 1° luglio 2019, conformemente ai rilievi che erano stati fatti dal CONI per il suo adeguamento alle disposizioni contenute nello Statuto del CONI, nei Principi Fondamentali e nella legislazione sportiva.
7.2. Ciò conferma che la verifica della legittimità e conformità ai principi generali dettati dal CONI e alla legislazione sportiva dello Statuto (o di un Regolamento) di una Federazione Sportiva è fatta dalla Giunta Nazionale del CONI attraverso l’attività che si conclude con l’approvazione dell’atto o con la sua restituzione alla Federazione, qualora il CONI ne ravvisi il contrasto con le leggi, i regolamenti e i principi generali del CONI, perché provveda a modificarlo (come è accaduto nella fattispecie).
E ciò conferma il principio che prima di tale approvazione lo Statuto non può essere impugnato, perché ancora emendabile per effetto del controllo che deve essere fatto dal CONI (come è accaduto nella fattispecie).
8. In conclusione, il secondo motivo del ricorso proposto davanti al Collegio di Garanzia dalla FIS è fondato, nei sensi di cui in motivazione, e il ricorso della FIS deve essere accolto con l’assorbimento delle altre censure ed eccezioni sollevate, con il conseguente annullamento senza rinvio della decisione della Corte Federale n. 8 del 28 novembre 2019, nella parte impugnata con il ricorso principale.
9. Le spese del giudizio possono essere compensate integralmente fra le parti.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite
Riuniti i ricorsi in epigrafe.
Dichiara i ricorsi iscritti al R.G. ricorsi n. 24/2019 (ASD Sala d’Armi Trinacria Palermo/FIS) e n. 36/2019 (Sala d’Armi Trinacria Palermo/CONI) improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse.
Accoglie il ricorso principale (R.G. ricorsi n. 106/2019 - FIS/Sala d’Armi Trinacria Palermo e altri), senza rinvio.
Respinge il ricorso incidentale.
Spese compensate.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 10 marzo 2020.
Il Presidente Il Relatore
F.to Franco Frattini F.to Dante D'Alessio
Depositato in Roma, in data 18 marzo 2020.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
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