CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 21/2020 del 24 marzo 2020 – A.S.D. Società Sportiva Lazio Calcio a cinque/ Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/Divisione Calcio a cinque FIGC-LND/A.S.D. Olimpus Roma

Decisione n. 21 

Anno 2020

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

 

 

composta da 

Mario Sanino - Presidente

Guido Cecinelli - Relatore

Giuseppe Andreotta

Marcello De Luca Tamajo

Angelo Maietta - Componenti

ha pronunciato la seguente

                                                     DECISIONE 

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 2/2020, presentato, in data 9 gennaio 2020, dalla A.S.D. Società Sportiva Lazio Calcio a cinque, in persona del legale rapp.te pro tempore, sig. Luciano Chilelli, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Cozzone e Monica Fiorillo,

 

contro 

 

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del legale rapp.te p.t., non costituitasi in giudizio; 

 

la Lega Nazionale Dilettanti (LND), in persona delegale rapp.te p.t.non costituitasi in giudizio; 

 

la FIGC-LND-Divisione Calcio a 5, in persona del legale rapp.te p.t., non costituitasi in giudizio;

 

nonché contro 

 

la A.S.D. Olimpus Roma, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dallavv. Maria Cecilia Morandini, 

 

e con notifica effettuata anche 

 

alla Procura Generale dello Sport c/o il CONI,

 

per lannullamento e/o la riforma

 

della decisione della Terza Sezione della Corte Sportiva di Appello Nazionale della FIGC n. 0060/2019, pubblicata, quanto alle motivazioni, il 10 dicembre 2019 e notificata in pari data, con la quale veniva respinto il reclamo proposto dalla odierna ricorrente, avente ad oggetto la Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a cinque, pubblicata sul C.U. n. 173 del 23 ottobre 2019.

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; 

 

uditi, nell’udienza del 4 febbraio 2020, il difensore della parte ricorrente - A.S.D. Società Sportiva Lazio C5 - avv. Michele Cozzone; lavv. Mario Vigna, giusta delega alluopo ricevuta dallavv. Maria Cecilia Morandini, per la resistente A.S.D. Olimpus Roma, nonché il Procuratore Generale dello Sport, Pref. Ugo Taucer, e il Procuratore Nazionale dello Sport, prof. avv. Maria Elena Castaldo, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dellart. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI; 

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Guido Cecinelli. 

 

                             Ritenuto in fatto

 

La vicenda sportiva trae origine dalla partecipazione dei giocatori Valerio Barigelli e Fedrigo DallAgnol Vinicius alla gara del 5 ottobre 2019 tra la ASD SS Lazio e la Olimpus Roma, in posizione irregolare, poiché squalificati nella precedente stagione per un numero di giornate pari a tre per il Barigelli, e pari ad uno per il Fedrigo Dall’Agnol.

Allinizio della stagione agonistica 2019/2020, i due calciatori si svincolavano dalla ricorrente e si tesseravano per un club di Calcio a undici, lASD Monte Mario.

Il sig. Barigelli si tesserava il 26 agosto 2019, mentre il sig. Fedrigo  Dall’Agnol in data 1 settembre 2019 e, in data 11 settembre 2019, gli stessi si trasferivano alla S.S. Lazio Calcio a cinque.

La posizione dei giocatori coinvolti nell’odierno procedimento può riassumersi come segue: 

a) Il sig. Barigelli scontava la prima giornata di squalifica nella gara ASD Atlanta Grosseto contro la ASD Todis Lido di Ostia Futsal del 27 aprile 2019 del Campionato Nazionale di Calcio a cinque, serie A/2 2018/2019; poi il medesimo, tesserato il 26 agosto 2019 con la società Monte Mario di Calcio a undici, scontava la seconda giornata di squalifica nella gara ASD Monte Mario contro Fregene Maccarese Calcio in data 8 settembre 2019, valevole per il Campionato di Calcio Promozione Laziale 2019/2020 girone A; successivamente lo stesso si trasferiva, in data 11 settembre 2019, alla SS Lazio Calcio a cinque.

b) Il sig. Fedrigo DallAgnol, tesserato nella scorsa stagione con lASD Milano Calcio a cinque e sanzionato con una giornata di squalifica, si tesserava, in data 1 settembre 2019, con la ASD Monte Mario di Calcio a undici e scontava detta sanzione nella gara ASD Monte Mario - Fregene Maccarese Calcio, in data 8 settembre 2019, del Campionato di Calcio Promozione Laziale.

Pertanto, entrambi i giocatori si trovavano in posizione irregolare al momento della gara tra la SS Lazio Calcio a cinque e la ASD Olimpus Roma del 26 ottobre 2019.

 

                           Considerato in diritto

 

I principi della disciplina del Calcio a cinque sono diversi dai principi del Calcio a undici, poiché vengono impiegati regolamenti di giuoco diversi e, di conseguenza, modalità di erogazione delle sanzioni radicalmente differenti e non è possibile espiare sanzioni in una disciplina diversa da quella nella quale le stesse sono state irrogata.

I due calciatori sopra detti hanno cambiato attività (dal Calcio a cinque al Calcio a undici) e, quindi, non potevano scontare la sanzione nel Calcio a undici.

I principi fondamentali, in tema di esecuzione della sanzione, sono il principio delleffettività, che impone che questultima sia scontata, ed il principio della omogeneità, per il quale la squalifica deve essere scontata nella categoria e competizione nella quale il tesserato ha posto in essere icomportamento sanzionato.

I due calciatori hanno cambiato, momentaneamente, disciplina sportivada una compagine di Calcio a cinque ad una compagine di Calcio a undici, per poi tornare, dopo pochi giorni, ad altra società di Calcio a cinque.

Il principio di omogeneità deve essere rispettato: i due calciatori partecipano ancora a campionati omogenei a quello nel quale hanno subito la squalifica.

Il Collegio osserva che non appare possibile espiare una sanzione in una disciplina sportiva diversa da quella in cui la stessa è stata irrogata e i fatti accaduti, se fossero ritenuti legittimi, concretizzerebbero un abuso del diritto, che è stato qualificato dalla Sezione Consultiva del Collegio di Garanzia nelluso eccessivo di un potere che pure si possiede, al solo fine di arrecare danno a terzi, ovvero per ricavarne, in qualche modo, un indebito vantaggio(Parere n. 7/2016), con violazione dei principi di buona fede, lealtà e correttezza.

La decisione impugnata ha valutato correttamente i criteri dell’omogeneità e della continuità, interrotti con l’operazione di passaggio dalla divisione Calcio a cinque al Calcio a undici, per poi tornare nuovamente nel Calcio a cinque, dove gli stessi hanno sempre militato, in via quasi esclusiva, nel corso delle rispettive carriere sportive.

Il tentativo di aggirare la sanzione sportiva irrogata, appare chiaro: se ciò fosse consentito, tuttle società con calciatori in posizione di residuo di squalifica potrebbero accordarsi con altra compagine del Calcio a undici, e viceversa, per eludere la norma.

appare violato lart. 21, commi 2 - 6 - 7, CGS FIGC. 

Ogni altra eccezione resta assorbita, ribadendo la prevalenza delle norme del CONI su quelle della FIGC in ordine all’eccepita inammissibilità del ricorso.

Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. 

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di € 4.000,00 oltre accessori di legge in favore della resistente ASD Olimpus Roma. 

 

                                                                   P.Q.M. 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

  

Respinge il ricorso. 

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di € 4.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente ASD Olimpus Roma.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 4 febbraio 2020. 

 

Il Presidente                                                                 Il Relatore

F.to Mario Sanino                                                         F.to Guido Cecinelli 

 

Depositato in Roma, in data 24 marzo 2020. 

Il Segretario

F.to Alvio La Face

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it